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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25376/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5456/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via D. Chelini, n. 5 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati – per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 5503 del 2019, pubblicata in data 26 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.Con ordinanza di questa Corte n. 5503 del 2019, depositata in data 26 febbraio 2019, è stato rigettato il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Torino n. 510/2016, dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico delle parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

2. Il ricorrente chiede correggersi il dispositivo dell’ordinanza nella parte in cui, riporta ndo il suo nominativo due volte , prevede, a suo carico, il versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta dapprima in solido con i ricorrenti principali e,di seguito, per l’intero, in relazione al ricorso incidentale.

Non hanno svolto attività difensiva le Amministrazioni intimate.

É stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che

1. L’istanza di correzione di errore materiale avanzata dal ricorrente è fondata.

La ordinanza, nella motivazione, dà atto che il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il pagamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Pur emergendo dalla motivazione che il Vigliani ha proposto il solo ricorso incidentale, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza, si legge : ‹‹ la Corte di cassazione … dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, per il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, e da parte di [OSCURATO:PERSONA] per l’intero, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione….››, così ponendo due volte l’onere a suo carico di versare l’ulteriore importo previsto dalla disposizione richiamata.

2. Il dispositivo dell’ordinanza n. 5503/2019 va, pertanto, corretto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez.

U, 27/06/2002, n. 9438; Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10203; Cass., sez. 6 -2, 17/09/2013, n. 21213; Cass., sez. 6 -2, 22/06/2020, n. 12184).

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza e dispone correggersi il dispositivo dell’ordinanza n. 5503 del 2019, pubblicata in data 26febbraio 2019, nel seguente modo: ‹‹La Corte di cassazione: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, e da parte del ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto››.

Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5456/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via D. Chelini, n. 5 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati – per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 5503 del 2019, pubblicata in data 26 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.Con ordinanza di questa Corte n. 5503 del 2019, depositata in data 26 febbraio 2019, è stato rigettato il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Torino n. 510/2016, dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico delle parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 2. Il ricorrente chiede correggersi il dispositivo dell’ordinanza nella parte in cui, riporta ndo il suo nominativo due volte , prevede, a suo carico, il versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta dapprima in solido con i ricorrenti principali e,di seguito, per l’intero, in relazione al ricorso incidentale. Non hanno svolto attività difensiva le Amministrazioni intimate. É stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che 1. L’istanza di correzione di errore materiale avanzata dal ricorrente è fondata. La ordinanza, nella motivazione, dà atto che il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il pagamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Pur emergendo dalla motivazione che il Vigliani ha proposto il solo ricorso incidentale, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza, si legge : ‹‹ la Corte di cassazione … dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, per il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, e da parte di [OSCURATO:PERSONA] per l’intero, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione….››, così ponendo due volte l’onere a suo carico di versare l’ulteriore importo previsto dalla disposizione richiamata. 2. Il dispositivo dell’ordinanza n. 5503/2019 va, pertanto, corretto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. U, 27/06/2002, n. 9438; Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10203; Cass., sez. 6 -2, 17/09/2013, n. 21213; Cass., sez. 6 -2, 22/06/2020, n. 12184). P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza e dispone correggersi il dispositivo dell’ordinanza n. 5503 del 2019, pubblicata in data 26febbraio 2019, nel seguente modo: ‹‹La Corte di cassazione: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, e da parte del ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto››. Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza. Cos
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