CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35516/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Catania del 28.02.2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen., nn. 2 e 7, riconosciute le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti. 2. Avverso tale decisione il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 625 cod.pen., n. 7; mancanza e/o contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., non essendo stato adeguatamente contestato né dimostrato che l'energia elettrica sottratta fosse destinata a pubblico servizio. Inoltre, contesta la ritenuta maturazione della prescrizione, escludendo che vi sia stata alcuna sospensione dei termini di prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al primo motivo, concernente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.625 n. 7 cod.pen., va rilevato la Corte territoriale ha deciso in conformità con l'orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui "in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e deve ritenersi adeguatamente contestata anche qualora non venga evocata formalmente, ma con perifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentire all'imputato di difendersi" (Cass. Sez. 5 sent. nr . 37142 del 12/6/2024 Rv 287060). Nel caso di specie, la contestazione ha fatto chiaro ed inequivocabile riferimento al fatto che l'imputato si era "impossessato di una quantità imprecisata di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore ENEL Distribuzione di Catania", dove l'acronimo ENEL indica chiaramente l'[OSCURATO:PERSONA], preposto all'erogazione del servizio elettrico nazionale. La Corte di merito ha fornito congrua motivazione nel ritenere sussistente l'aggravante, evidenziando che la natura pubblica del servizio erogato dall'ente gestore deriva dal fatto che "il servizio sia destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone", circostanza che emerge inequivocabilmente dalla contestazione relativa alla sottrazione di energia elettrica per il comune di Catania. Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza consolidata secondo cui integra la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio l'energia elettrica erogata da un ente esercente il servizio elettrico nazionale (Cass. Sez. 5 sent. nr . 14890 del 14/3/2024 Rv 286291). 3.2. Quanto al secondo motivo, relativo alla prescrizione, la censura è manifestamente infondata. Dal verbale di udienza del 30 giugno 2016 emerge chiaramente la sospensione del termine prescrizionale per rinvio di udienza al 27 ottobre 2016 per impedimento del difensore. Tale circostanza, correttamente valutata dalla Corte territoriale, esclude la maturazione della prescrizione alla data di emissione della sentenza. Infatti, la doppia aggravante accertata (artt.61 n.7 e 625, n. 2, cod. pen.) fa sì che la pena massima a cui rapportare il termine di prescrizione è quella di anni dieci, con la conseguenza che il termine massimo, in presenza di cause interruttive, è nel caso di specie pari a dodici anni e mezzo, sicchè, essendo stato il reato consumato il 20/5/2015, computato la predetta sospensione, la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza di appello (30/12/2024). Conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266). Deve essere ribadito che la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis