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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 08686/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12645-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 413/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato GirmeniaVincenzo evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Siracusa, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto, in favore del fondo di sua proprietà, sito in Pachino, del diritto di servitù di veduta a carico del fondo dei convenuti, esercitata mediante due aperture, e la condanna dei convenuti stessi all’arretramento della loro fabbrica.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 1424/2019, accoglieva la domanda, riconoscendo l’usucapione del diritto di servitù ed ordinando l’arretramento.

Con la sentenza impugnata, n. 413/2022, la Corte di Appello di Catania rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Lucia avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Lucia, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto di alcune planimetrie e documenti acquisiti agli atti del giudizio di merito.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la perplessità ed il contrasto logico insanabile della motivazione, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente apprezzato le risultanze istruttorie, tralasciando, in particolare, di rilevare che la planimetria catastale risalente al 1939 presentava una alterazione a matita ed era, dunque, inattendibile.

Di conseguenza, la Corte di Appello avrebbe errato nel ravvisare la prova della preesistenza dell’apertura posta al primo piano della proprietà Girmenia, senza considerare che la stessa sarebbe stata strutturalmente alterata e modificata in occasione della ristrutturazione eseguita dall’originario attore nel 2005.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha esaminato le risultanze della C.T.U. esperita in seconde cure e preso in esame i documenti dei quali, nel secondo motivo, viene denunciato l’omesso esame (in particolare, le planimetrie del 1939 e del 1953); all’esito, la Corte distrettuale ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, ravvisando la preesistenza delle aperture dalle quali veniva esercitata la servitù rivendicata dal Girmenia (cfr. pagg. 9 e s. della sentenza impugnata).

In presenza di una ipotesi di cd.

“doppia conforme” – avendo la Corte distrettuale confermato la decisione di prime cure sulla base dei medesimi argomenti valorizzati dal Tribunale– è preclusa la deducibilità del vizio di omesso esame di fatti decisivi, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

In ogni caso, le doglianze in esame censurano l’adeguatezza e la logicità del percorso motivazionale seguito dal giudice di appello e si risolvono in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790).

Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono invece della mancata ammissione, da parte del giudice di merito, delle istanze di prova testimoniale che essi avevano articolato in prime cure, ribadito in sede di precisazione delle conclusioni e riprodotto in appello.

La censura è fondata.

Gli odierni ricorrenti avevano chiesto, nel giudizio di merito, l’ammissione di prova testimoniale finalizzata a dimostrare l’assenza dei presupposti per l’usucapione del diritto di servitù di veduta rivendicato dal Girmenia, attore in prime cure.

Le istanze di prova, debitamente trascritte a pag. 20 del ricorso, erano rilevanti e decisive, in quanto dirette a smentire il presupposto fattuale posto a base della domanda che era stata proposta nei confronti degli odierni ricorrenti.

Le predette istanze sono poi state debitamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, e poi in appello (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).

La Corte distrettuale ha ritenuto, erroneamente, che esse non potessero essere scrutinate in secondo grado, perché non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in prima istanza: circostanza, questa, che non trova riscontro negli atti processuali, posto che – come del resto i ricorrenti indicano, ai fini della specificità della censura, a pag. 21 del ricorso– la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie asuo tempo formulate innanzi il Tribunale era stata reiterata anche in occasione della formulazione delle conclusioni definitive (cfr. verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, mentre va accolto il terzo.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Cortedichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso ed accoglie il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12645-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 413/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato GirmeniaVincenzo evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Siracusa, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto, in favore del fondo di sua proprietà, sito in Pachino, del diritto di servitù di veduta a carico del fondo dei convenuti, esercitata mediante due aperture, e la condanna dei convenuti stessi all’arretramento della loro fabbrica. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 1424/2019, accoglieva la domanda, riconoscendo l’usucapione del diritto di servitù ed ordinando l’arretramento. Con la sentenza impugnata, n. 413/2022, la Corte di Appello di Catania rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Lucia avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Lucia, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto di alcune planimetrie e documenti acquisiti agli atti del giudizio di merito. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la perplessità ed il contrasto logico insanabile della motivazione, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente apprezzato le risultanze istruttorie, tralasciando, in particolare, di rilevare che la planimetria catastale risalente al 1939 presentava una alterazione a matita ed era, dunque, inattendibile. Di conseguenza, la Corte di Appello avrebbe errato nel ravvisare la prova della preesistenza dell’apertura posta al primo piano della proprietà Girmenia, senza considerare che la stessa sarebbe stata strutturalmente alterata e modificata in occasione della ristrutturazione eseguita dall’originario attore nel 2005. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha esaminato le risultanze della C.T.U. esperita in seconde cure e preso in esame i documenti dei quali, nel secondo motivo, viene denunciato l’omesso esame (in particolare, le planimetrie del 1939 e del 1953); all’esito, la Corte distrettuale ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, ravvisando la preesistenza delle aperture dalle quali veniva esercitata la servitù rivendicata dal Girmenia (cfr. pagg. 9 e s. della sentenza impugnata). In presenza di una ipotesi di cd. “doppia conforme” – avendo la Corte distrettuale confermato la decisione di prime cure sulla base dei medesimi argomenti valorizzati dal Tribunale– è preclusa la deducibilità del vizio di omesso esame di fatti decisivi, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. In ogni caso, le doglianze in esame censurano l’adeguatezza e la logicità del percorso motivazionale seguito dal giudice di appello e si risolvono in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono invece della mancata ammissione, da parte del giudice di merito, delle istanze di prova testimoniale che essi avevano articolato in prime cure, ribadito in sede di precisazione delle conclusioni e riprodotto in appello. La censura è fondata. Gli odierni ricorrenti avevano chiesto, nel giudizio di merito, l’ammissione di prova testimoniale finalizzata a dimostrare l’assenza dei presupposti per l’usucapione del diritto di servitù di veduta rivendicato dal Girmenia, attore in prime cure. Le istanze di prova, debitamente trascritte a pag. 20 del ricorso, erano rilevanti e decisive, in quanto dirette a smentire il presupposto fattuale posto a base della domanda che era stata proposta nei confronti degli odierni ricorrenti. Le predette istanze sono poi state debitamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, e poi in appello (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale ha ritenuto, erroneamente, che esse non potessero essere scrutinate in secondo grado, perché non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in prima istanza: circostanza, questa, che non trova riscontro negli atti processuali, posto che – come del resto i ricorrenti indicano, ai fini della specificità della censura, a pag. 21 del ricorso– la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie asuo tempo formulate innanzi il Tribunale era stata reiterata anche in occasione della formulazione delle conclusioni definitive (cfr. verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, mentre va accolto il terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Cortedichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso ed accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente
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