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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 39099/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'eccessività della pena irrogata, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, dato che la pena così determinata dalla Corte territoriale risulta di poco superiore al minimo edittale previsto per il reato di rapina impropria ascritto all'odierno ricorrente, deve ritenersi che si sia, invero, rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena e alla diminuzione massima della stessa per il solo fatto che si sia proceduto ad un'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in suo favore; che, sul punto, va invece ribadito, l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata); osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva contesta, non è consentito in sede di legittimità, perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 8) che l'odierno ricorrente avrebbe eventualmente dovuto censurare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'eccessività della pena irrogata, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, dato che la pena così determinata dalla Corte territoriale risulta di poco superiore al minimo edittale previsto per il reato di rapina impropria ascritto all'odierno ricorrente, deve ritenersi che si sia, invero, rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena e alla diminuzione massima della stessa per il solo fatto che si sia proceduto ad un'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in suo favore; che, sul punto, va invece ribadito, l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata); osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva contesta, non è consentito in sede di legittimità, perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 8) che l'odierno ricorrente avrebbe eventualmente dovuto censurare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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