Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:316
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 maggio 2012 – Commissione / Belgio
(causa C‑366/11)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione nel settore dell’acqua – Piani di gestione dei distretti idrografici – Pubblicazione e notifica alla Commissione – Insussistenza – Informazione e consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione – Insussistenza»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato [Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2000/60, artt. 13, §§ 1‑3 e 6, 14, § 1, lettera c), e 15, § 1] (v. punto 30)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione entro i termini impartiti delle disposizioni necessarie per conformarsi alla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
in materia di acque (GU L 327, pag. 1) – Omessa elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici a norma degli articoli
13, paragrafo 2, 3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva – Procedura d'informazione e di consultazione dell’opinione pubblica
concernente i progetti di detti piani – Insussistenza.
Dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo elaborato, entro il termine prescritto, l’insieme dei piani di gestione dei distretti idrografici
sia per i distretti idrografici interamente situati nel suo territorio sia per i distretti idrografici internazionali, e non
avendo trasmesso alla Commissione europea, entro il termine prescritto, una copia di detti piani, è venuto meno agli obblighi
ad esso incombenti in forza degli articoli 13, paragrafi 2, 3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e, inoltre,
non avendo avviato, entro il termine prescritto, l’insieme delle procedure di informazione e di consultazione dell’opinione
pubblica concernente i progetti di piani di gestione dei distretti idrografici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti
in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.
2)
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.