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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20191/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1647-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 5028/34/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 3/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 877/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso diniego rimborso IRPEF 1991-1992; il contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrenteavanza censura ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002; artt. 11 e 14 preleggi; art. 3, co. 1, legge n. 212/2000; art. 3, co. 3, d.lgs. 472/1997 e art.2033 c.c., affermando che la disciplina di favore dettata dalla legge n. 289/2002 e, segnatamente, dall'art. 9, comma 17, nella parte in cui prevede una riduzione del carico fiscale, sarebbe applicabile solo in ipotesi di residui d'imposta ancora da versare e non anche ai rapporti tributari già definiti per aver il sostituto d'imposta già integralmente saldato il debito erariale, e che la normativa in commento, di natura speciale e derogatoria, dovrebbe essere oggetto di stretta interpretazione, sì da impedire interpretazioni "estensive" che ne amplino indebitamente l'ambito applicativo, essendo vieppiù inammissibile la ripetizione dei tributi legittimamente ricevuti dall'Erario, sicché non sarebbe applicabile il principio dell'efficacia retroattiva alla norma in commento;

1.2. la ricorrente ritiene altresì non condivisibile l'orientamento di questa Corte -all'uopo citando per tutte la sentenza n. 20641 del 2007 - che mal si concilierebbe con i principi ribaditi dalla Corte costituzionale nella sua pronuncia n. 416 del 2000;

1.3. il motivo è infondato;

1.4. in materia questa Corte ha reiteratamente affermato il principio (da cui non vi è motivo di discostarsi), secondo cui, al di là dello specifico tenore del dato letterale, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dallaL. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo, ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto "ex post"(cfr. Cass. 12/06/2012, n. 9577 e, in riferimento ad analoghi benefici, Cass. 01/10/2007, n. 20641 nonché, per la materia contributiva, Cass. 09/03/2012, n. 3832; Cass. 10/05/2010, n. 11247; Cass. 07/05/2010, n. 11133);

1.5. il riferimento, da parte dalla difesa erariale, alle pronunce della Corte Costituzionale che hanno escluso possa ravvisarsi disparità di trattamento nelle disposizioni condonistiche ivi considerate a svantaggio dei contribuenti che avessero adempiuto alle obbligazioni fiscali o previdenziali a loro carico, avendo ritenuto coessenziale allatecnica del condono (previdenziale o fiscale) l'incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati, mediante la concessione di benefici (di solito, la riduzione della misura dovuta) , non coglie nel segno, trattandosi di fattispecie diverse e non assimilabili a quella in esame, poiché per questa vale piuttosto quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 416 del 2000 (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, legge n. 448 del 1998, che, in materia di applicazione retroattiva della doppia agevolazione godibile per l'acquisto della prima casa ai sensi della legge 22 aprile 1982, n. 168, e della legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modif. dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, escludeva il diritto alrimborso per i soggetti che avevano definito il rapporto tributario alla data di entrata in vigore della predetta legge);

1.6. in tale pronuncia il Giudice delle leggi ha differenziato la disciplina del condono (che essendo caratterizzata dalla incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati e non escludendo la causa debendidei pagamenti anteriormente effettuati, non interferisce con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.) dalle altre disposizioni di favore — nel cui ambito si ascrivon o quelle in esame — che sono estranee alla tecnica ed alle finalità del condono e che non rispondono ad esigenze della finanza pubblica , ma piuttosto mirano a realizzare un'uniformità di regolamentazione di una disciplina sostanziale oppure a prevedere misure di sostegno in favore di soggetti particolarmente bisognosi, come quelli danneggiati da calamità naturali (in tal senso Cass. n. 11247 del 2010), che è l'ipotesi che viene qui in rilievo (Cfr. Cass., V, n. 17472/2017);

1.7. è dunque irrilevante che tutto il debito erariale fosse stato saldato nella sua interezza, non conseguendo all'estinzione del rapporto tributario il venire meno del diritto di ripetizione delle imposte già versate, al che consegue che il primo motivo va respinto; 2.1 con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui la CTR ha riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente sebbene la norma in epigrafe escluda il rimborso di quanto versato in eccedenza dai soggetti titolari di reddito d’impresa, come nel caso di specie, essendo il contribuente titolare di reddito di partecipazione societaria ;

2.2. la doglianzaè inammissibiletrattandosi di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello;

2.3. la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (17041/13; 19164 /07; 7981 /07), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (4087/12);

2.4. l'allegazione in parola si espone anche al rilievo della mancanza di specificità del ricorso, non avendo la ricorrente (proprio in ragione della novità della questione) neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (SS.UU. 2399/14; 6230/14; 5679/14);

2.4. vieppiù va evidenziato che non è consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all'art. 372 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 25014/2016 in materia di decadenza dal diritto al rimborso, nn. 17363/2020, 7410/2011, 26391/2010);

2.5. la valutazione della fondatezza dell’eccezione della difesa erariale implica, infatti, la verifica della natura della pretesa partecipazione societaria del contribuente non potendo essere inclusi tra i redditi d’impresa i redditi connessi a mere quote di partecipazione societaria (rectiusredditi di capitale), a prescindere dallo svolgimento di un’attività lavorativa;

3.1. con il terzo motivo, ed in via gradata rispetto ai primi due, la ricorrente denunzia la violazione di norme di diritto (art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 e dell'art. 21, co. 2, secondo periodo, del d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 1, comma 665, della l. 190/2014 e artt. 12 e 14 preleggi e 112 cp.c.) prospettando l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'istanza di rimborso del contribuente presentata, secondo la tesi della ricorrente, in data 27.11.2007;

3.2. la doglianza è parimenti infondata;

3.3. in conformità con il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 7659/2020, 2208/2019, 15252/2016) va ribadito che la legge n. 190/2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015, vigente dal 1 gennaio2015) ha stabilito che «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, -e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 ;

3.3. tale disposizione, emanata dopo che presso questa Corte si era formato un orientamento favorevole all'estensione del beneficio a favore anche di coloro che avevano già pagato le imposte dovute (Cass. n. 20641/2007; n. 11133/2010; n. 11247/2010; n. 9577/2012), costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248/2007;

3.4. nella fattispecie in esame la stessa ricorrente deduce che il contribuente avrebbe depositato la propria istanza di rimborso in data 27.11.2007, risultando quindi incontroverso tra le parti che essa non sia stata depositata oltre il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge 31/2008, avvenuta in data 01.03.2008 e, quindi, con termine a scadere in data 01.03.2010, donde la tempestività dell'istanza presentata e l'infondatezza anche del terzo motivo;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

5. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1647-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 5028/34/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 3/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 877/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso diniego rimborso IRPEF 1991-1992; il contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrenteavanza censura ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002; artt. 11 e 14 preleggi; art. 3, co. 1, legge n. 212/2000; art. 3, co. 3, d.lgs. 472/1997 e art.2033 c.c., affermando che la disciplina di favore dettata dalla legge n. 289/2002 e, segnatamente, dall'art. 9, comma 17, nella parte in cui prevede una riduzione del carico fiscale, sarebbe applicabile solo in ipotesi di residui d'imposta ancora da versare e non anche ai rapporti tributari già definiti per aver il sostituto d'imposta già integralmente saldato il debito erariale, e che la normativa in commento, di natura speciale e derogatoria, dovrebbe essere oggetto di stretta interpretazione, sì da impedire interpretazioni "estensive" che ne amplino indebitamente l'ambito applicativo, essendo vieppiù inammissibile la ripetizione dei tributi legittimamente ricevuti dall'Erario, sicché non sarebbe applicabile il principio dell'efficacia retroattiva alla norma in commento; 1.2. la ricorrente ritiene altresì non condivisibile l'orientamento di questa Corte -all'uopo citando per tutte la sentenza n. 20641 del 2007 - che mal si concilierebbe con i principi ribaditi dalla Corte costituzionale nella sua pronuncia n. 416 del 2000; 1.3. il motivo è infondato; 1.4. in materia questa Corte ha reiteratamente affermato il principio (da cui non vi è motivo di discostarsi), secondo cui, al di là dello specifico tenore del dato letterale, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dallaL. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo, ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto "ex post"(cfr. Cass. 12/06/2012, n. 9577 e, in riferimento ad analoghi benefici, Cass. 01/10/2007, n. 20641 nonché, per la materia contributiva, Cass. 09/03/2012, n. 3832; Cass. 10/05/2010, n. 11247; Cass. 07/05/2010, n. 11133); 1.5. il riferimento, da parte dalla difesa erariale, alle pronunce della Corte Costituzionale che hanno escluso possa ravvisarsi disparità di trattamento nelle disposizioni condonistiche ivi considerate a svantaggio dei contribuenti che avessero adempiuto alle obbligazioni fiscali o previdenziali a loro carico, avendo ritenuto coessenziale allatecnica del condono (previdenziale o fiscale) l'incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati, mediante la concessione di benefici (di solito, la riduzione della misura dovuta) , non coglie nel segno, trattandosi di fattispecie diverse e non assimilabili a quella in esame, poiché per questa vale piuttosto quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 416 del 2000 (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, legge n. 448 del 1998, che, in materia di applicazione retroattiva della doppia agevolazione godibile per l'acquisto della prima casa ai sensi della legge 22 aprile 1982, n. 168, e della legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modif. dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, escludeva il diritto alrimborso per i soggetti che avevano definito il rapporto tributario alla data di entrata in vigore della predetta legge); 1.6. in tale pronuncia il Giudice delle leggi ha differenziato la disciplina del condono (che essendo caratterizzata dalla incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati e non escludendo la causa debendidei pagamenti anteriormente effettuati, non interferisce con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.) dalle altre disposizioni di favore — nel cui ambito si ascrivon o quelle in esame — che sono estranee alla tecnica ed alle finalità del condono e che non rispondono ad esigenze della finanza pubblica , ma piuttosto mirano a realizzare un'uniformità di regolamentazione di una disciplina sostanziale oppure a prevedere misure di sostegno in favore di soggetti particolarmente bisognosi, come quelli danneggiati da calamità naturali (in tal senso Cass. n. 11247 del 2010), che è l'ipotesi che viene qui in rilievo (Cfr. Cass., V, n. 17472/2017); 1.7. è dunque irrilevante che tutto il debito erariale fosse stato saldato nella sua interezza, non conseguendo all'estinzione del rapporto tributario il venire meno del diritto di ripetizione delle imposte già versate, al che consegue che il primo motivo va respinto; 2.1 con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui la CTR ha riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente sebbene la norma in epigrafe escluda il rimborso di quanto versato in eccedenza dai soggetti titolari di reddito d’impresa, come nel caso di specie, essendo il contribuente titolare di reddito di partecipazione societaria ; 2.2. la doglianzaè inammissibiletrattandosi di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello; 2.3. la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (17041/13; 19164 /07; 7981 /07), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (4087/12); 2.4. l'allegazione in parola si espone anche al rilievo della mancanza di specificità del ricorso, non avendo la ricorrente (proprio in ragione della novità della questione) neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (SS.UU. 2399/14; 6230/14; 5679/14); 2.4. vieppiù va evidenziato che non è consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all'art. 372 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 25014/2016 in materia di decadenza dal diritto al rimborso, nn. 17363/2020, 7410/2011, 26391/2010); 2.5. la valutazione della fondatezza dell’eccezione della difesa erariale implica, infatti, la verifica della natura della pretesa partecipazione societaria del contribuente non potendo essere inclusi tra i redditi d’impresa i redditi connessi a mere quote di partecipazione societaria (rectiusredditi di capitale), a prescindere dallo svolgimento di un’attività lavorativa; 3.1. con il terzo motivo, ed in via gradata rispetto ai primi due, la ricorrente denunzia la violazione di norme di diritto (art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 e dell'art. 21, co. 2, secondo periodo, del d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 1, comma 665, della l. 190/2014 e artt. 12 e 14 preleggi e 112 cp.c.) prospettando l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'istanza di rimborso del contribuente presentata, secondo la tesi della ricorrente, in data 27.11.2007; 3.2. la doglianza è parimenti infondata; 3.3. in conformità con il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 7659/2020, 2208/2019, 15252/2016) va ribadito che la legge n. 190/2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015, vigente dal 1 gennaio2015) ha stabilito che «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, -e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 ; 3.3. tale disposizione, emanata dopo che presso questa Corte si era formato un orientamento favorevole all'estensione del beneficio a favore anche di coloro che avevano già pagato le imposte dovute (Cass. n. 20641/2007; n. 11133/2010; n. 11247/2010; n. 9577/2012), costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248/2007; 3.4. nella fattispecie in esame la stessa ricorrente deduce che il contribuente avrebbe depositato la propria istanza di rimborso in data 27.11.2007, risultando quindi incontroverso tra le parti che essa non sia stata depositata oltre il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge 31/2008, avvenuta in data 01.03.2008 e, quindi, con termine a scadere in data 01.03.2010, donde la tempestività dell'istanza presentata e l'infondatezza anche del terzo motivo; 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 5. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed
Sentenza Cassazione n. 20191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris