Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16802/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ARBEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: sentenza pronunciatavTribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 7/12/2017, per i reati di cui agli art. 73 d.P.R. 309/1990 per fatti di detenzione a fine di spaccio commessi a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; sentenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, per cessione di cocaina e importazione dell'Olanda e di cui all'art. 3

I. 75/1958, commessi a Legano nel 2015; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen., evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sul dato tempora91.senza considerare che questo era stato comunque contenuto/nonché la sostanziale omogeneità delle condotte; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate„in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che i reati „, si riferiscono situazioni del tutto diverse sia GefFre al contesto di commissione (i fatti oggetto della prima sentenza sono stati commessi da solo e quelli oggetto della seconda in concorso) sia riguardo alle condotte, comunque significativamente diverse, per cui non è possibile ritenere che questi siano il frutto di una originaria ideazione unitaria (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/20,21, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile / in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ARBEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: sentenza pronunciatavTribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 7/12/2017, per i reati di cui agli art. 73 d.P.R. 309/1990 per fatti di detenzione a fine di spaccio commessi a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; sentenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, per cessione di cocaina e importazione dell'Olanda e di cui all'art. 3 I. 75/1958, commessi a Legano nel 2015; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen., evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sul dato tempora91.senza considerare che questo era stato comunque contenuto/nonché la sostanziale omogeneità delle condotte; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate„in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che i reati „, si riferiscono situazioni del tutto diverse sia GefFre al contesto di commissione (i fatti oggetto della prima sentenza sono stati commessi da solo e quelli oggetto della seconda in concorso) sia riguardo alle condotte, comunque significativamente diverse, per cui non è possibile ritenere che questi siano il frutto di una originaria ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/20,21, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile / in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 16802/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris