CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 21002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21767/2017 R.G. proposto da MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , DELL’ UNIVERSIT À E DELLA RICERCA e A.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei legal i rappresentant i pro tempore , domiciliat i ope legis in Roma, via dei P ortoghesi n . 12 , presso l’A vvo catura G enerale delloStato, dalla quale sono rappresentat i e difes i ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo risultante da Reginde -controricorrente - avverso la sentenza n. 20 /201 7 , depositata il 13 . 3 . 2017 de lla Corte d’Appello di Catanzaro; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.5.2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, rigettando il gravame , ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto la domanda dell’attuale controricorrente volta all’accertamento del suo diritto a essere inclusa nelle graduatorie prioritarie ex art. 1, comma 2, decreto legge n. 134 del 2009 (convertito, con modificazioni, in legge n. 167 del 2009) per l’assegnazione al personale ATA delle supplenze per assenza temporanea dei titolari. Lalavoratrice si è difesa con controricorso e anche con memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere ribadito che « il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l’Amministrazione statale della [OSCURATO:PERSONA] … e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa; conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell ’ Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto» (Cass. n. 6372/2011, che cita, conformi, Cass. nn. 9752/ 2005 e 20521/2008). Più di recenteè stato ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti , sono muniti della veste di organi del Ministeroe di poteri di rappresentanza verso l’esterno, ma non di un’autonoma soggettività , distinta da quella del Ministero stesso (Cass. n. 32938/2021) .Pertanto, non ha alcuna rilevanza il dato, meramente formale, che il ricorso per cassazione sia stato presentato in nome e per conto del Ministero e dell’A.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], dopo che il ricorso in appello era stato intestato a nome del solo Ministero. E, di conseguenza, non hanno alcun fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione dell’A.T.P, sollevata nel controricorso,e la correlata affermazione secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato nei confronti dell’ufficio scolastico territoriale. Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è unico e non può darsi passaggio in giudicato di una sentenza nei confronti del solo ufficio periferico del Ministero. 2. Con l’unico motivodi ricorso si denuncia , « in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, del d.l. n. 134/2009 (convertito in legge n. 167/2009); 2 del d.m. n. 100/2009 ; 1, comma 2, del d.m. n. 68/2010». 2.1. L’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 134 del 2009, per quanto qui interessa, recita: « al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l’anno scolastico 2009-2010 … l ’ amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale ATA … già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’annoscolastico 2008- 2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni…».L’efficacia della disposizione venne estesa all’anno scolastico 2010/2011 dal l’art. 7, comma 4 - ter , del decreto legge n. 194/2009, convertito in legge n. 25 del 2010. Alla normativa di legge diederoattuazione il d.m. n. 100 del 2009 e, con riguardo alla proroga all’anno scolastico 2010/2011, l’analogo d.m. 68 del 2010. In entrambi tali testi di normazione sublegislativa venne precisato che il requisito per essere inclusi nellegraduatorie prioritari e era da intendersi riferito all’avere conseguito , nel l’ anno scolastico precedente , una supplenza di almeno centottanta giorni « in un’unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali». È circostanza di fatto non pacifica (perché parte controricorrenteancora la contesta, soprattutto nella memoria illustrativa), ma insindacabilmente accertata nel giudizio di merito, che la lavoratrice prestò servizio, nell’anno scolastico 2009/2010, per almeno 180 giorni, ma «in diverse istituzioni scolastiche» e sulla base di più contratti di lavoro a tempo determinato. La corte d’appello ha ritenuto ininfluentetale circostanza di fatto, rilevando che la disposizione di legge non prevede il requisito dell’unicità del rapporto di lavoro a tempo determinato, ma soltanto quello della durata complessiva minima di 180 giorni nell’arco dell’anno scolastico e conseguentemente disapplicando i decreti ministeriali laddove hanno posto una causa di esclusione dalle graduatorie prioritarie non prevista dalla norma di legge. Parte ricorrente contesta tale interpretazione, evidenziando che il riferimento a «una supplenza» (e non, quindi, a una pluralità di supplenze) è esplicito nella stessa disposizione di legge, la quale non fa invece alcun cenno alla pretesa ratio («tutelare le aspettative di coloro che hanno titolo ad una non lontana stabilizzazione del rapporto di lavoro») arbitrariamente attribuitale dalla corte d’appello. 2.2.Il motivo è infondato. Corretta è l’osservazione di parte ricorrente che il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 134 del 2009 fa riferimento a «una supplenzadi almeno centottanta giorni». È vero, altresì, che il decreto legge non indica, quale scopo perseguito dal legislatore, la tutela delle aspettative dei lavoratori precariad una stabilizzazione del rapporto di lavoro, esplicitando, invece, l’obiettivo di «assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo». Tuttavia, è altrettanto indiscutibile che l’esplicito requisito dello svolgimento delle prestazioni in supplenza «in un’unica istituzione scolastica» è contenuto solo nei decreti ministeriali, i quali ammettono solo che tale limite di durata possa essere raggiunto «anche tramite proroghe o conferme contrattuali». Inoltre, non è condivisibile la difesa di parte ricorrente laddove individua la ratio della disposizione di legge nell’«interesse alla continuità didattica», che è concetto più specifico (riferito al rapporto tra student i e personale docente ) rispetto alla «continuità del servizio scolastico ed educativo» di cui parla il testo legislativo. Si tratta allora di stabilire se la decisiva discriminazione tra personale ATA che abbia svolto, nell’anno scolastico, una supplenza di almeno 180 giorni «in un’unica istituzione scolastica» e personale ATA che abbia volto almeno 180 giorni di supplenza «in diverse istituzioni scolastiche», esplicitata nei decreti ministeriali, trovi riscontro nel contenut o d ella legge , dovendosi in caso contrario condividere la disapplicazionedella norma sublegislativa che ha portato i giudici di merito ad accogliere la domanda della lavoratrice. Il mero dato letterale (« una suppl enza di almeno centottanta giorni») non è particolarmente pregnante, sicché non può essere considerato risolutivoe non esime dalla ricerca di una chiara e legittima ragione giustificatrice di una discriminazione tra soggetti che si trovano in una situazione analoga (lavoratori precari che hanno prestato servizio per un tempo significativo, nell’ultimo anno, presso l’amministrazione scolastica), che altrimenti si presterebbe a censure sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza. Come si è visto, tale legittima ratio non può essere ravvisata nella continuità didattica, perché la legge fa riferimentoal diverso e più ampio concetto di «qualità e … continuità del servizio scolastico ed educativo», tant’è che la norma riguarda anche il personale non docente. D’altra parte,un intento del legislatore di venire incontro alle esigenze e alle aspettative del personale precario più massicciamente coinvolto nel servizio scolastico, sebbene non esplicitato nella legge, è implicito nella fissazione del cospicuo limite minimo di durata della supplenza. Su ciò concorda la stessa parte ricorrente, laddove pone in rapporto la norma qui in esame con la «rilevante riduzione dei posti di docente e personale ATA nelle scuole statali» disposta dal decreto legge n. 112 del 2008 e le attribuisce il «fine di ridurre l’impatto negativo di tali drastiche previsioni sulle possibilità occupazionali del personale precario» (pag. 5 del ricorso per cassazione). Si aggiunga che i decreti ministeriali, nel momento in cui pongono il limite della supplenza «in un’unica istituzione scolastica»(limite privo di qualsiasi appiglio nel testo di legge, se non indirettamente tramite il riferimento a «una supplenza»), ammettono che la supplenza di almeno 180 giorni possa essere stata conseguita «anche tramite proroghe o conferme contrattuali», con ciò di fatto riconoscendo il diritto all’inclusione anche a chi abbia svolto più supplenze, purché di almeno 180 giorni e tutti «in un’unica istituzione scolastica». Ma, in tal modo, la discriminazione tra lavoratori in posizione analoga si rivelerebbe vieppiù arbitraria e , non rinvenendosi una chiara indicazione in tal senso né nel testo, né nella ratio della legge, risulta possibile – e doverosa – una interpretazione costituzionalmente orientata, che porta a ritenere conf o rme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, seppure sulla base di un percorso argomentativo parzialmente diverso (art. 384, comma 4, c.p.c.). 3. Respinto il ricorso, le spese del giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, dato che questo non è dovuto dall’amministrazione dello Stato. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ; condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legitt