CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 32868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, • comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. .A.ntoniz Fanuli ricorre per la cassazione dell'ordinanza emessa dal giudice per le preliminari del tribunale di Taranto che, in funzione di giudice dell'eseci.:zione,, ha respinto, in data 2 marzo 2022, l'opposizione, ex articolo 667, comma 4: de,. codice di procedura penale, proposta avverso il provvedimento di rigetto emesso ziaiio stesso giudice de plano in data 21-22 ottobre 2021 a seguito di istanza di revoca del decreto penale di condanna per abrogatio criminis. 2. I ricorso, i.-iresentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, di seguito riassunti al sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per l'erronea a:oucazicne deli'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e per in:ossei-v-affila dell'articolo 8 del medesimo decreto (art, 606, comma 1, lettera o C3C, proc. pen.). SOStiene ore, erroneamente, il giudice dell'esecuzione avesse applicato, nel caso di specie, i'articolo 5 del decreto legislativo n. 8 del 2016, senza tuttavia cco.:-ciriare quest'ultima disposizione con l'articolo 8 dello stesso decreto, in forza del qua e ..`!,e. disposizioni [del d.igs. n. 8 dei 2016] che sostituiscono sanzioni penali cen sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data d'i entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti Osse;'va che, nel caso in esame, il procedimento penale relativo al titolo pregiudicante risultava definito con decreto penale divenuto irrevocabile anteriormente ala data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione, con la conseguenza dela certa inapplicabilità dell'articolo 5 al caso di specie. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge per inosservanza dell'articolo 2, comma 2, del codice penale (art. 606, comma 1,. lettere o), cod. orco. pen.). Premette che al ricorrente era stata contestata, in ordine al reato di contraizbando, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ed osserva che, indipendentemente dalla correttezza di tale contestazione, il titolo in base al quale fu successivamente contestata la circostanza aggravante aveva per oggetto un reato ciepenaizzatz, con la conseguenza che si dovrebbe ritenere l'irrilevanza della suddetta izrc.csitanza aggravante, atteso che il fatto pregresso non era più previsto dalla legge come reato e tanto sulla base della regola fondamentale enunciata dall'artzrzHp 2 cornma 2, diei codice penale.Sottolinea che la tesi propugnata con l'ordinanza gravata, rigettando la rich esta q. revoca dei decreto penale per abrogatio criminis, lascerebbe persistere la precedente valenza ostativa del titolo avente ad oggetto un fatto non più previsto dalla legge come reato, ponendosi pertanto in aperta collisione .con il precetto sancito dall'articcio 2, comma 2, del codice penale e ciò per la semplice ragione che, ne.lia situazione data, il fatto sarebbe divenuto penalmente irrilevante e bei tutto inoffensivo a causa della mutata valutazione sociale. 3. Prcic:iratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente reiterato le stesse censure motivatamente respinte dal giudice dell'esecLzione con adeguata motivazione. 4. A; sensi deiVarticoio 617 del codice di procedura penale, come da verbale di uci.enzar ?residente dei Collegio ha nominato se stesso relatore ed estensore del ricorso a seguito dell'impedimento del Cons. [OSCURATO:PERSONA], sostituito dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle vigenti disposizioni tabellari. [OSCURATO:PERSONA] ricorso non è fondato per le seguenti ragioni. 2. i motif di gravame, essendo strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati_ La tesi dei ricorrente è nei senso che - essendo stati depenalizzati i reati di conzraobando„ per i quali egli aveva riportato condanna e sulla base dei quali era stata ritenuta la recidiva contestata per un successivo reato di contrabbando, definito con decreto penale di condanna (oggetto della richiesta di revoca) - sarebbe venuta meno la qualità di illeciti penali dei fatti che avevano determinato la contestazione della recidiva, cosicché sarebbe venuto meno anche il successivo reato d. contrabbando i! quale, pertanto, non sarebbe più sottratto alla disciplina della Ceoenaiizzazione proprio perché depurato dalla recidiva, in quanto i reati presupposti, rine ne avevano legittimato la contestazione, avendo perso la natura di illeciti oeriaii, sono stati trasformati in illeciti amministrativi. Questa impostazione parte, tuttavia, dall'erroneo presupposto secondo il qdiae, ai fini dell'applicazione della disciplina ex lege n. 8 del 2016 in tema di depenaiizzazione, ia recidiva nei contrabbando ex art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (appositamente contestata e ritenuta con riferimento al decreto penale di condanna del guaire è chiesta la revoca per abolitio criminis), manterrebbe, al pari della rec.qiva ordinaria„ la qualifica giuridica di circostanza aggravante.Invece, l'articolo 1, cernma 2, d.lgs. n. 8 del 2016, prevede espressamente una causa ci escusione della depenalizzazione per i reati che, nelle ipotesi aggravate, sone puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria e chiarisce che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fatt:specie autonome di reato, con la conseguenza che detti reati, essendo puniti anche cen pena detentiva, sono sottratti alla disciplina della depenalizzazione di cui all',...rticolo 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, perché considerati ope legis titoli atonom ci reato. Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della legge n. 8 del 2016, il reato di contrabbando doganale, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva di cui al secondo cemma del'articolo 296 d.P.R. n. 43 del 1973, si atteggia come figura autonoma d. reato e la recidiva integra, in tal caso, un elemento costitutivo della fattispecie, essendo per essa prevista ia pena detentiva, cosicché il reato, non rientrando nella previsione deneraie di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non &stato depenalizzato. In e-IL:esti termini è corretto sostenere che, qualora i reati su cui sia fondato il riconosc.:men',:e della recidiva siano successivamente fatti oggetto di "abolitio ia contestazione conserva la sua giustificazione, dovendosi avere riguardo non ala fattispecie base ma alla rilevanza penale della fattispecie aggravata che, proprio perché costituente autonomo titolo di reato, resta insensibile ai fatto che il reato pregiudicante sia stato oggetto di "abolitio criminis", non venendo m rilievo i superiori principi dettati dall'articolo 2 del codice penale. A conferma di ciò, quanto ai fatti di reato riconducibili alle ipotesi aggravate, occorre sottoeare come l'esplicita precisazione contenuta nell'art. 1, comma 2, uitima parte, digs. n. 8 del 2016, sia coerente con la disposizione di cui all'art. art. 5 stesso decreto che, nel dettare, proprio in tema di recidiva, una disposizione dl coordinamento volta a specificare che «quando i reati trasformati in illeciti arrirnTh,Strativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato», espressamente conferma l'esclusione dalla depenaJzzazione delle fattispecie originariamente configurate quali ipotesi aggravate che contengono ia previsione della pena detentiva. Ne consegue che l'abolito criminis è predicabile esclusivamente per le violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda" (a rt.1, comma 11_ i d.Igs. n. 8 dei 2016), ipotesi nella quale non rientra la recidiva nel delitto icL :contrabbando ooganale nella configurazione di cui al secondo comma dell'art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973.3. Saa base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso vada rigettato> per infondatezza di entrambi i motivi, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del drocedimentcl P.Q.M. ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe