CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22931/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2026 del Tribunale di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmenteannullato, limitatamente alle copie forensi già estratte dai dispositivi informatici,con conferma per quanto attiene ai restanti beni, il decreto di sequestroprobatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescianei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis e 81-648-bis cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilodella violazione degli artt. 191 e 253 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. (nonchédegli artt. 15 e 42 Cost. e 1, prot. add. CEDU), il mancato accoglimentodell’eccezione di inutilizzabilità derivata, poiché le parole chiave indicate allapolizia giudiziaria per le ricerche digitali potrebbero essere state tratte anche dalcellulare del ricorrente durante la permanenza del primo sequestro, poi annullatoe pedissequamente riproposto.Tale comparazione, inoltre, postulerebbe le medesime nullità einutilizzabilità che avevano fondato il primo annullamento del provvedimentoablatorio.3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso comeriportato in epigrafe.Secondo il massimo consesso nomofilattico, l’impegno professionale deldifensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogoad assoluta impossibilità a comparire, a condizione che il difensore: a) prospettil'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b)indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della suafunzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento dialtro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresentil’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., sianel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U,n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01).Nel caso di specie, l’istanza di rinvio presentata dal difensore unitamentealla richiesta di discussione orale, resta inottemperante rispetto ai requisiti di cuialle precedenti lett. b), c) e d), limitandosi a rappresentare la contemporaneitàdelle udienze fissate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.2. Non è, innanzitutto, revocabile in dubbio la facoltà di riedizione del potereablatorio (fondata su presupposti diversi e più ampi rispetto al provvedimentooriginario), non preclusa all’Ufficio inquirente all’esito del primo annullamento,posto che il giudicato cautelare non si forma quando in tale sede non sia stataespressa alcuna valutazione, anche solo incidentale o implicita, del meritoprobatorio contenuto negli atti del procedimento e cristallizzati in quella specificafase processuale (Sez. 2, n. 21108 del 10/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284766-01;Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, dep. 2022, Cavatorta, Rv. 282776-01).Inoltre, il Tribunale ha ritenuto il Pubblico Ministero pienamenteottemperante al proprio onere motivazionale, non solo in ordine al fattoipotizzato, al titolo di reato, al nesso di pertinenzialità e alla natura delle cosesottoposte a vincolo, ma anche delle peculiari esigenze probatorie, conparticolare riguardo allo statuto previsto per i dispositivi informatici, avendoindicato le specifiche informazioni oggetto di ricerca (individuazione deimeccanismi riciclatori, identificazione degli eventuali còrrei), le parole chiave dautilizzare come criterio di selezione nella delegata attività di data mining e laperimetrazione temporale dei dati da acquisire.La conclusione è corretta, essendosi esclusa ogni velleità esplorativa,procedendosi sulla base di spunti investigativi acquisiti aliunde, e chiariti i criteridi selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo (Sez. 6, n. 17677del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024,Corsico, Rv. 286358-03).3. Ciò premesso in ordine alla correttezza delle procedure investigative,risulta, infine, generica e manifestamente infondata l’ulteriore censura difensivache si duole dell’utilizzo a fini di comparazione anche dei dati presenti suidispositivi sequestrati al ricorrente (senza però contestare la derivazione, quantomeno parziale, delle parole chiave da chat rinvenute nei cellulari di altricoindagati e così ritualmente acquisite), dal momento che il suddetto confrontosarebbe successivo alla lecita attività di ricerca guidata nelle memorie digitali eanzi diretto proprio a verificare la presenza di tali ricorrenze.4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]