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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18605/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dedotto dalla ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nei due gradi di merito, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato di evasione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, fornendo risposta alle censure dell'appellante; ritenuto che anche gli ulteriori motivi riferiti al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono ugualmente generici avendo la Corte di appello di Salerno fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sia sulla lunga durata dell'evasione protrattasi per circa una settimana e sia sulla reiterazione del reato (terza evasione); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/04/2022 siglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] dente oso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCt SnIA IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dedotto dalla ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nei due gradi di merito, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato di evasione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, fornendo risposta alle censure dell'appellante; ritenuto che anche gli ulteriori motivi riferiti al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono ugualmente generici avendo la Corte di appello di Salerno fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sia sulla lunga durata dell'evasione protrattasi per circa una settimana e sia sulla reiterazione del reato (terza evasione); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 siglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] dente oso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCt SnIA IL
Sentenza Cassazione n. 18605/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris