CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15331/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI, — ) dato avviso alle parti; l, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata' asr laria propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli arti:. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputata e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e chiarito, in ogni caso, che la sottoscrizione per autentica da parte del difensore non è idonea a recuperare, eventualmente, la validità dell'atto, posto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non risulta iscritta al suddetto albo speciale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i