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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 10017/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10017/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 339/2026* * CC 29/01/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore R G N 35919/2025* *** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza emessa il 05/11/2024 dal Tribunale di * di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * [OSCURATO:PERSONA] * * per l inammissibilità delricorsoRITENUTO IN FATTO1 Il Tribunale di * di Milano con ordinanza emessa in data 5 novembre2024 ha respinto l istanza di differimento dell esecuzione della pena ex art 147 cod penproposta nell interesse di * *2 Il giudice dell esecuzione dando atto della documentazione clinica allegata dalladifesa ha evidenziato che lo sviluppo delle patologie da cui è affetto il detenuto non èostativo all esecuzione della pena in regime detentivo Il rigetto dell istanza in esame si èbasato su un giudizio di bilanciamento giungendo a formulare una conclusione in termini diprevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica soprattutto considerando che il detenuto èsoggetto pericoloso e va neutralizzato il rischio di recidiva3 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l interessato che a mezzodel difensore ha dedotto i seguenti motivi3 1 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt666 comma 8 e 166 cod proc pen Nel primo motivo la difesa rileva che il ricorrente è instato di interdizione giudiziale ex art 414 cod civ per cui la notifica degli atti allo stessorelativi deve essere effettuata anche all amministratore di sostegno e al tutore Nel caso dispecie tali notifiche non sono state effettuate per cui il contraddittorio non si è correttamenteinstaurato e il procedimento pronunciato all esito di un udienza irregolarmente celebrata èaffetto da nullità insanabile3 2 Violazione di legge in relazione all art 111 Cost con riferimento alla mancatavalutazione della relazione medica depositata dalla difesa quanto alla necessità diassistenza e cura del detenuto Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale nonavrebbe dato atto della memoria e dei documenti prodotti dalla difesa che pertanto nonsarebbero stati in alcun modo considerati * altro profilo poi il Tribunale non avrebbedato la possibilità al detenuto di partecipare all udienza neanche con modalità da remotononostante questo lo avesse richiesto in data 5 novembre 20244 In data 21 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il* [OSCURATO:PERSONA] * * ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile5 In data 15 gennaio 2026 sono pervenuti dei motivi aggiunti redatti dall avv* * che insiste per l accoglimento del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è fondato nei termini che seguono2 Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di norme processuali stabilite apena di nullità in relazione agli artt 666 comma 8 e 166 cod proc pen con riferimento allamancata notifica dell avviso di fissazione dell udienza all amministratore di sostegno e altutoreLa doglianza è fondata2 Il ricorrente è in stato di interdizione giudiziale ai sensi dell art 414 cod civapplicatagli per infermità mente e ciò ha comportato la sottoposizione dello stesso a tutelaper effetto di provvedimento del 25 luglio 2019 del Tribunale di MilanoTale condizione è attestata oltre che dalla stessa difesa del ricorrente anche daquesta Corte nelle decisioni Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m e Sez 6 n 37084del 20 novembre 2020 A n m in cui si legge che si tratta di persona in stato di interdizionegiudiziale ai sensi dell art 414 cod civ applicata per la infermità di mente e che hacomportato la sottoposizione a tutela con provvedimento del 25 luglio 2019 reso dalTribunale di Milano2 2 Come evidenziato in tali pronunce per tale tipo di tutela la giurisprudenza dilegittimità reputa la necessità delle notifiche degli atti processuali presso il tutore a pena dinullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento Sez 1 n 28929 del 12aprile 2024 A n m Sez 6 n 9064 del 23/1/2012 dep 2013 * Rv 255313 01Sez 5 n 22823 del 13/04/2004 * Rv 229204 Sez 1 n 25909 del 24/04/2001* Rv 2191082 3 La stessa notifica come evidenziato nella più recente pronuncia citata deveessere effettuata anche all amministratore di sostegno che nel caso di specie risulta esserestato nominato con specifico riferimento alle questioni attinenti alla cura e alla salute conrappresentanza del ricorrente per le pratiche amministrative per detta finalità come dadecreto del 26 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Imperia* in considerazione del fatto che l istituto dell amministrazione di sostegno èammissibile anche nei riguardi di soggetto sottoposto a interdizione legale in quantostrumento previsto per la cura di chi non è in grado per infermità o altra causa diprovvedere ai suoi interessiNello specifico come già riconosciuto «l amministratore di sostegno è statonominato proprio per rappresentare il ricorrente presso enti e uffici pubblici per incombenzedi carattere amministrativo nonché per avviare quanto agli aspetti patrimoniali un utilecollaborazione con il tutore nominato dal Tribunale di Parma che non risulta revocata » Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m2 4 Al fine di consentire al Tribunale di procedere in termini corretti al nuovogiudizio d altro canto si deve rilevare che sul tema è intervenuta la Corte costituzionale conl ordinanza n 1446 del 2009 che dichiarando la manifesta infondatezza della questione dicostituzionalità dell art 166 cod proc pen sollevata in riferimento agli artt 3 e 111 primo eterzo comma Cost per la differenza di disciplina contenuta nell art 71 cod proc pen hachiarito che la disposizione processuale detta una disciplina riferibile sia agli imputatiinabilitati che a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno a condizione che il lorostato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevolepartecipazione al processo”* tale profilo pertanto nella verifica circa la necessità di effettuare la notificaall amministratore di sostegno del ricorrente il giudice di rinvio dovrà attenersi a quanto giàevidenziato da questa Corte applicando il principio indicato dalla Corte costituzionale al casodi un inabilitato figura non presa in considerazione al pari del soggetto ad amministrazionedi sostegno dalla disposizione dell art 166 cod proc pen per cui si è stabilito che «per lenotifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le formedi cui all art 166 cod proc pen che prevedono una notificazione integrativa al curatorespeciale solo qualora l imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall art71 comma primo cod proc pen tali da impedirne la cosciente partecipazione alprocedimento» Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m Sez 1 n 18141 del22/03/2017 G Rv 269636 012 5 Nel caso di specie in conclusione la posizione soggettiva del ricorrente imponel annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianzadi Milano conformandosi ai principi indicati e libero nell esito proceda a un nuovo giudizio3 La causa per cui è disposto l annullamento ha valore assorbente rispetto alsecondo motivo di ricorsoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10017/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 339/2026* * CC 29/01/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore R G N 35919/2025* *** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza emessa il 05/11/2024 dal Tribunale di * di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * [OSCURATO:PERSONA] * * per l inammissibilità delricorsoRITENUTO IN FATTO1 Il Tribunale di * di Milano con ordinanza emessa in data 5 novembre2024 ha respinto l istanza di differimento dell esecuzione della pena ex art 147 cod penproposta nell interesse di * *2 Il giudice dell esecuzione dando atto della documentazione clinica allegata dalladifesa ha evidenziato che lo sviluppo delle patologie da cui è affetto il detenuto non èostativo all esecuzione della pena in regime detentivo Il rigetto dell istanza in esame si èbasato su un giudizio di bilanciamento giungendo a formulare una conclusione in termini diprevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica soprattutto considerando che il detenuto èsoggetto pericoloso e va neutralizzato il rischio di recidiva3 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l interessato che a mezzodel difensore ha dedotto i seguenti motivi3 1 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt666 comma 8 e 166 cod proc pen Nel primo motivo la difesa rileva che il ricorrente è instato di interdizione giudiziale ex art 414 cod civ per cui la notifica degli atti allo stessorelativi deve essere effettuata anche all amministratore di sostegno e al tutore Nel caso dispecie tali notifiche non sono state effettuate per cui il contraddittorio non si è correttamenteinstaurato e il procedimento pronunciato all esito di un udienza irregolarmente celebrata èaffetto da nullità insanabile3 2 Violazione di legge in relazione all art 111 Cost con riferimento alla mancatavalutazione della relazione medica depositata dalla difesa quanto alla necessità diassistenza e cura del detenuto Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale nonavrebbe dato atto della memoria e dei documenti prodotti dalla difesa che pertanto nonsarebbero stati in alcun modo considerati * altro profilo poi il Tribunale non avrebbedato la possibilità al detenuto di partecipare all udienza neanche con modalità da remotononostante questo lo avesse richiesto in data 5 novembre 20244 In data 21 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il* [OSCURATO:PERSONA] * * ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile5 In data 15 gennaio 2026 sono pervenuti dei motivi aggiunti redatti dall avv* * che insiste per l accoglimento del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è fondato nei termini che seguono2 Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di norme processuali stabilite apena di nullità in relazione agli artt 666 comma 8 e 166 cod proc pen con riferimento allamancata notifica dell avviso di fissazione dell udienza all amministratore di sostegno e altutoreLa doglianza è fondata2 Il ricorrente è in stato di interdizione giudiziale ai sensi dell art 414 cod civapplicatagli per infermità mente e ciò ha comportato la sottoposizione dello stesso a tutelaper effetto di provvedimento del 25 luglio 2019 del Tribunale di MilanoTale condizione è attestata oltre che dalla stessa difesa del ricorrente anche daquesta Corte nelle decisioni Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m e Sez 6 n 37084del 20 novembre 2020 A n m in cui si legge che si tratta di persona in stato di interdizionegiudiziale ai sensi dell art 414 cod civ applicata per la infermità di mente e che hacomportato la sottoposizione a tutela con provvedimento del 25 luglio 2019 reso dalTribunale di Milano2 2 Come evidenziato in tali pronunce per tale tipo di tutela la giurisprudenza dilegittimità reputa la necessità delle notifiche degli atti processuali presso il tutore a pena dinullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento Sez 1 n 28929 del 12aprile 2024 A n m Sez 6 n 9064 del 23/1/2012 dep 2013 * Rv 255313 01Sez 5 n 22823 del 13/04/2004 * Rv 229204 Sez 1 n 25909 del 24/04/2001* Rv 2191082 3 La stessa notifica come evidenziato nella più recente pronuncia citata deveessere effettuata anche all amministratore di sostegno che nel caso di specie risulta esserestato nominato con specifico riferimento alle questioni attinenti alla cura e alla salute conrappresentanza del ricorrente per le pratiche amministrative per detta finalità come dadecreto del 26 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Imperia* in considerazione del fatto che l istituto dell amministrazione di sostegno èammissibile anche nei riguardi di soggetto sottoposto a interdizione legale in quantostrumento previsto per la cura di chi non è in grado per infermità o altra causa diprovvedere ai suoi interessiNello specifico come già riconosciuto «l amministratore di sostegno è statonominato proprio per rappresentare il ricorrente presso enti e uffici pubblici per incombenzedi carattere amministrativo nonché per avviare quanto agli aspetti patrimoniali un utilecollaborazione con il tutore nominato dal Tribunale di Parma che non risulta revocata » Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m2 4 Al fine di consentire al Tribunale di procedere in termini corretti al nuovogiudizio d altro canto si deve rilevare che sul tema è intervenuta la Corte costituzionale conl ordinanza n 1446 del 2009 che dichiarando la manifesta infondatezza della questione dicostituzionalità dell art 166 cod proc pen sollevata in riferimento agli artt 3 e 111 primo eterzo comma Cost per la differenza di disciplina contenuta nell art 71 cod proc pen hachiarito che la disposizione processuale detta una disciplina riferibile sia agli imputatiinabilitati che a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno a condizione che il lorostato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevolepartecipazione al processo”* tale profilo pertanto nella verifica circa la necessità di effettuare la notificaall amministratore di sostegno del ricorrente il giudice di rinvio dovrà attenersi a quanto giàevidenziato da questa Corte applicando il principio indicato dalla Corte costituzionale al casodi un inabilitato figura non presa in considerazione al pari del soggetto ad amministrazionedi sostegno dalla disposizione dell art 166 cod proc pen per cui si è stabilito che «per lenotifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le formedi cui all art 166 cod proc pen che prevedono una notificazione integrativa al curatorespeciale solo qualora l imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall art71 comma primo cod proc pen tali da impedirne la cosciente partecipazione alprocedimento» Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m Sez 1 n 18141 del22/03/2017 G Rv 269636 012 5 Nel caso di specie in conclusione la posizione soggettiva del ricorrente imponel annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianzadi Milano conformandosi ai principi indicati e libero nell esito proceda a un nuovo giudizio3 La causa per cui è disposto l annullamento ha valore assorbente rispetto alsecondo motivo di ricorso P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza MilanoCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza MilanoCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10017/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 339/2026* * CC 29/01/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore R G N 35919/2025* *** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza emessa il 05/11/2024 dal Tribunale di * di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * [OSCURATO:PERSONA] * * per l inammissibilità delricorsoRITENUTO IN FATTO1 Il Tribunale di * di Milano con ordinanza emessa in data 5 novembre2024 ha respinto l istanza di differimento dell esecuzione della pena ex art 147 cod penproposta nell interesse di * *2 Il giudice dell esecuzione dando atto della documentazione clinica allegata dalladifesa ha evidenziato che lo sviluppo delle patologie da cui è affetto il detenuto non èostativo all esecuzione della pena in regime detentivo Il rigetto dell istanza in esame si èbasato su un giudizio di bilanciamento giungendo a formulare una conclusione in termini diprevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica soprattutto considerando che il detenuto èsoggetto pericoloso e va neutralizzato il rischio di recidiva3 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l interessato che a mezzodel difensore ha dedotto i seguenti motivi3 1 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt666 comma 8 e 166 cod proc pen Nel primo motivo la difesa rileva che il ricorrente è instato di interdizione giudiziale ex art 414 cod civ per cui la notifica degli atti allo stessorelativi deve essere effettuata anche all amministratore di sostegno e al tutore Nel caso dispecie tali notifiche non sono state effettuate per cui il contraddittorio non si è correttamenteinstaurato e il procedimento pronunciato all esito di un udienza irregolarmente celebrata èaffetto da nullità insanabile3 2 Violazione di legge in relazione all art 111 Cost con riferimento alla mancatavalutazione della relazione medica depositata dalla difesa quanto alla necessità diassistenza e cura del detenuto Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale nonavrebbe dato atto della memoria e dei documenti prodotti dalla difesa che pertanto nonsarebbero stati in alcun modo considerati * altro profilo poi il Tribunale non avrebbedato la possibilità al detenuto di partecipare all udienza neanche con modalità da remotononostante questo lo avesse richiesto in data 5 novembre 20244 In data 21 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il* [OSCURATO:PERSONA] * * ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile5 In data 15 gennaio 2026 sono pervenuti dei motivi aggiunti redatti dall avv* * che insiste per l accoglimento del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è fondato nei termini che seguono2 Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di norme processuali stabilite apena di nullità in relazione agli artt 666 comma 8 e 166 cod proc pen con riferimento allamancata notifica dell avviso di fissazione dell udienza all amministratore di sostegno e altutoreLa doglianza è fondata2 Il ricorrente è in stato di interdizione giudiziale ai sensi dell art 414 cod civapplicatagli per infermità mente e ciò ha comportato la sottoposizione dello stesso a tutelaper effetto di provvedimento del 25 luglio 2019 del Tribunale di MilanoTale condizione è attestata oltre che dalla stessa difesa del ricorrente anche daquesta Corte nelle decisioni Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m e Sez 6 n 37084del 20 novembre 2020 A n m in cui si legge che si tratta di persona in stato di interdizionegiudiziale ai sensi dell art 414 cod civ applicata per la infermità di mente e che hacomportato la sottoposizione a tutela con provvedimento del 25 luglio 2019 reso dalTribunale di Milano2 2 Come evidenziato in tali pronunce per tale tipo di tutela la giurisprudenza dilegittimità reputa la necessità delle notifiche degli atti processuali presso il tutore a pena dinullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento Sez 1 n 28929 del 12aprile 2024 A n m Sez 6 n 9064 del 23/1/2012 dep 2013 * Rv 255313 01Sez 5 n 22823 del 13/04/2004 * Rv 229204 Sez 1 n 25909 del 24/04/2001* Rv 2191082 3 La stessa notifica come evidenziato nella più recente pronuncia citata deveessere effettuata anche all amministratore di sostegno che nel caso di specie risulta esserestato nominato con specifico riferimento alle questioni attinenti alla cura e alla salute conrappresentanza del ricorrente per le pratiche amministrative per detta finalità come dadecreto del 26 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Imperia* in considerazione del fatto che l istituto dell amministrazione di sostegno èammissibile anche nei riguardi di soggetto sottoposto a interdizione legale in quantostrumento previsto per la cura di chi non è in grado per infermità o altra causa diprovvedere ai suoi interessiNello specifico come già riconosciuto «l amministratore di sostegno è statonominato proprio per rappresentare il ricorrente presso enti e uffici pubblici per incombenzedi carattere amministrativo nonché per avviare quanto agli aspetti patrimoniali un utilecollaborazione con il tutore nominato dal Tribunale di Parma che non risulta revocata » Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m2 4 Al fine di consentire al Tribunale di procedere in termini corretti al nuovogiudizio d altro canto si deve rilevare che sul tema è intervenuta la Corte costituzionale conl ordinanza n 1446 del 2009 che dichiarando la manifesta infondatezza della questione dicostituzionalità dell art 166 cod proc pen sollevata in riferimento agli artt 3 e 111 primo eterzo comma Cost per la differenza di disciplina contenuta nell art 71 cod proc pen hachiarito che la disposizione processuale detta una disciplina riferibile sia agli imputatiinabilitati che a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno a condizione che il lorostato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevolepartecipazione al processo”* tale profilo pertanto nella verifica circa la necessità di effettuare la notificaall amministratore di sostegno del ricorrente il giudice di rinvio dovrà attenersi a quanto giàevidenziato da questa Corte applicando il principio indicato dalla Corte costituzionale al casodi un inabilitato figura non presa in considerazione al pari del soggetto ad amministrazionedi sostegno dalla disposizione dell art 166 cod proc pen per cui si è stabilito che «per lenotifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le formedi cui all art 166 cod proc pen che prevedono una notificazione integrativa al curatorespeciale solo qualora l imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall art71 comma primo cod proc pen tali da impedirne la cosciente partecipazione alprocedimento» Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m Sez 1 n 18141 del22/03/2017 G Rv 269636 012 5 Nel caso di specie in conclusione la posizione soggettiva del ricorrente imponel annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianzadi Milano conformandosi ai principi indicati e libero nell esito proceda a un nuovo giudizio3 La causa per cui è disposto l annullamento ha valore assorbente rispetto alsecondo motivo di ricorsoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10017/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 339/2026* * CC 29/01/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore R G N 35919/2025* *** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza emessa il 05/11/2024 dal Tribunale di * di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * [OSCURATO:PERSONA] * * per l inammissibilità delricorsoRITENUTO IN FATTO1 Il Tribunale di * di Milano con ordinanza emessa in data 5 novembre2024 ha respinto l istanza di differimento dell esecuzione della pena ex art 147 cod penproposta nell interesse di * *2 Il giudice dell esecuzione dando atto della documentazione clinica allegata dalladifesa ha evidenziato che lo sviluppo delle patologie da cui è affetto il detenuto non èostativo all esecuzione della pena in regime detentivo Il rigetto dell istanza in esame si èbasato su un giudizio di bilanciamento giungendo a formulare una conclusione in termini diprevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica soprattutto considerando che il detenuto èsoggetto pericoloso e va neutralizzato il rischio di recidiva3 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l interessato che a mezzodel difensore ha dedotto i seguenti motivi3 1 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt666 comma 8 e 166 cod proc pen Nel primo motivo la difesa rileva che il ricorrente è instato di interdizione giudiziale ex art 414 cod civ per cui la notifica degli atti allo stessorelativi deve essere effettuata anche all amministratore di sostegno e al tutore Nel caso dispecie tali notifiche non sono state effettuate per cui il contraddittorio non si è correttamenteinstaurato e il procedimento pronunciato all esito di un udienza irregolarmente celebrata èaffetto da nullità insanabile3 2 Violazione di legge in relazione all art 111 Cost con riferimento alla mancatavalutazione della relazione medica depositata dalla difesa quanto alla necessità diassistenza e cura del detenuto Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale nonavrebbe dato atto della memoria e dei documenti prodotti dalla difesa che pertanto nonsarebbero stati in alcun modo considerati * altro profilo poi il Tribunale non avrebbedato la possibilità al detenuto di partecipare all udienza neanche con modalità da remotononostante questo lo avesse richiesto in data 5 novembre 20244 In data 21 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il* [OSCURATO:PERSONA] * * ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile5 In data 15 gennaio 2026 sono pervenuti dei motivi aggiunti redatti dall avv* * che insiste per l accoglimento del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è fondato nei termini che seguono2 Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di norme processuali stabilite apena di nullità in relazione agli artt 666 comma 8 e 166 cod proc pen con riferimento allamancata notifica dell avviso di fissazione dell udienza all amministratore di sostegno e altutoreLa doglianza è fondata2 Il ricorrente è in stato di interdizione giudiziale ai sensi dell art 414 cod civapplicatagli per infermità mente e ciò ha comportato la sottoposizione dello stesso a tutelaper effetto di provvedimento del 25 luglio 2019 del Tribunale di MilanoTale condizione è attestata oltre che dalla stessa difesa del ricorrente anche daquesta Corte nelle decisioni Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m e Sez 6 n 37084del 20 novembre 2020 A n m in cui si legge che si tratta di persona in stato di interdizionegiudiziale ai sensi dell art 414 cod civ applicata per la infermità di mente e che hacomportato la sottoposizione a tutela con provvedimento del 25 luglio 2019 reso dalTribunale di Milano2 2 Come evidenziato in tali pronunce per tale tipo di tutela la giurisprudenza dilegittimità reputa la necessità delle notifiche degli atti processuali presso il tutore a pena dinullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento Sez 1 n 28929 del 12aprile 2024 A n m Sez 6 n 9064 del 23/1/2012 dep 2013 * Rv 255313 01Sez 5 n 22823 del 13/04/2004 * Rv 229204 Sez 1 n 25909 del 24/04/2001* Rv 2191082 3 La stessa notifica come evidenziato nella più recente pronuncia citata deveessere effettuata anche all amministratore di sostegno che nel caso di specie risulta esserestato nominato con specifico riferimento alle questioni attinenti alla cura e alla salute conrappresentanza del ricorrente per le pratiche amministrative per detta finalità come dadecreto del 26 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Imperia* in considerazione del fatto che l istituto dell amministrazione di sostegno èammissibile anche nei riguardi di soggetto sottoposto a interdizione legale in quantostrumento previsto per la cura di chi non è in grado per infermità o altra causa diprovvedere ai suoi interessiNello specifico come già riconosciuto «l amministratore di sostegno è statonominato proprio per rappresentare il ricorrente presso enti e uffici pubblici per incombenzedi carattere amministrativo nonché per avviare quanto agli aspetti patrimoniali un utilecollaborazione con il tutore nominato dal Tribunale di Parma che non risulta revocata » Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m2 4 Al fine di consentire al Tribunale di procedere in termini corretti al nuovogiudizio d altro canto si deve rilevare che sul tema è intervenuta la Corte costituzionale conl ordinanza n 1446 del 2009 che dichiarando la manifesta infondatezza della questione dicostituzionalità dell art 166 cod proc pen sollevata in riferimento agli artt 3 e 111 primo eterzo comma Cost per la differenza di disciplina contenuta nell art 71 cod proc pen hachiarito che la disposizione processuale detta una disciplina riferibile sia agli imputatiinabilitati che a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno a condizione che il lorostato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevolepartecipazione al processo”* tale profilo pertanto nella verifica circa la necessità di effettuare la notificaall amministratore di sostegno del ricorrente il giudice di rinvio dovrà attenersi a quanto giàevidenziato da questa Corte applicando il principio indicato dalla Corte costituzionale al casodi un inabilitato figura non presa in considerazione al pari del soggetto ad amministrazionedi sostegno dalla disposizione dell art 166 cod proc pen per cui si è stabilito che «per lenotifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le formedi cui all art 166 cod proc pen che prevedono una notificazione integrativa al curatorespeciale solo qualora l imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall art71 comma primo cod proc pen tali da impedirne la cosciente partecipazione alprocedimento» Sez 1 n 28929 del 12 aprile 2024 A n m Sez 1 n 18141 del22/03/2017 G Rv 269636 012 5 Nel caso di specie in conclusione la posizione soggettiva del ricorrente imponel annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianzadi Milano conformandosi ai principi indicati e libero nell esito proceda a un nuovo giudizio3 La causa per cui è disposto l annullamento ha valore assorbente rispetto alsecondo motivo di ricorso P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza MilanoCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MAnnulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza MilanoCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* 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Sentenza Cassazione n. 10017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris