CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 novembre 1945
Cassazione n. 29544/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorsc proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI CATANIAnel processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1945 avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE DI CALTAGIRONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 settembre 2023 il Tribunale di Caltagirone, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato dell'art. 424, comma 1, cod. pen. commesso il 9 gennaio 2018. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania con un unico motivo in cui deduce violazione di legge perché all'imputato è stata inflitta pena illegale, atteso che nel calcolo della pena il giudice ha inflitto quattro mesi di reclusione partendo da pena base di mesi sei di reclusione ridotta per attenuanti generiche, ma, in realtà, aVimputato era stata contestata anche l'aggravante dell'art. 61 n. 5 cod. pen., e la sentenza impugnata dimentica tale circostanza e non contiene un bilanciamento tra essa e le attenuanti generiche, in violazione della norma dell'art. 69 cod. pen.. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che all'imputato era contestate, con il reato dell'art. 424 cod. pen., anche l'aggravante dell'art. 61, n. 5, ccd. pen.; nella parte descrittiva della imputazione era specificato che la ragione della contestazione dell'aggravante consisteva nell'essere stato compiuto il reato nel corso della notte, verso le 01:00, allorché l'esercizio commerciale era chiuso. Nella sentenza il giudice del merito si pronuncia implicitamente per la suss stenza dell'aggravante, in quanto nella motivazione si legge che egli ritiene "pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato per la violazione ccntestatagli nell'imputazione", e nella imputazione era contestata, come detto, anche l'aggravante dell'art. 61, n. 5, cod. pen. Nella parte successiva della motivazione il giudice concede poi le attenuanti generiche, però quando passa a quantificare la pena, egli non effettua il giudizio di bhanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. tra aggravante ed attenuanti, ma si limita a diminuire direttamente la pena per le attenuanti, pretermettendo del tutto la ccnsiderazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., che, agli effetti del calcolo della pena, è da ritenere sia stata del tutto dimenticata. Ne consegue che la sentenza impugnata è affetta dal vizio di violazione di legge denunciato, e che essa, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giud zio sulla comparazione delle circostanze ed, all'esito di esso, sulla eventuale rideterminazione della pena. In base alla norma dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata P.Q. M . Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone, in diversa persona fisica. Così ceciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] r0C1'44:CA/CAZ. [OSCURATO:PERSONA]