CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 49709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata da Gaetano ROcupero A ragione osserva che i reati commessi e giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nell'istanza non sono stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso tenuto conto della diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici e della distanza temporale tra i fatti. 2. Ricorre per cassazione Recupero, per il tramite del difensore di fiducia articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamenta che il giudice dell'esecuzione, facendo ricorso ad una motivazione apparente, non ha adeguatamene illustrato le ragioni per cui la disomogeneità dei reati e la distanza di temporale tra gli stessi, alla luce gli accertamenti contenuti nelle diverse sentenze, abbiano nel caso concreto valenza negativa. E' stata ignorata l'allegazione difensiva secondo cui tutti i reati o hanno offeso il medesimo bene giuridico, il patrimonio, o erano comunque strumentali rispetto alla consumazione di reati tra loro omogenei. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità a cagione del contenuto generico delle censure. Il provvedimento impugnato, che ha indicato i reati per i quali è stata avanzata istanza di unificazione per relationem all'istanza del condannato, ha desunto, come efficacemente rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, con motivazione sintetica ma chiara, l'insussistenza tra la violazioni dell'unitarietà del disegno criminoso dalla disomogeneità dei beni giuridici lesi e dalla notevole distanza temporale tra le stesse. Ha, quindi, imperniato la valutazione negativa su due degli indicatori più rilevanti tra quelli presi in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unte (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). A tali argomentazioni, ineccepibili sul piano giuridico, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne in astratto la conducenza e prospettando l'omessa considerazione di elementi fattuali contenuti nelle sentenze in esecuzione asseritamente idonei a fungere da collanti tra i reati e, comunque, sintomatici di una preordinazione di fondo degli stessi, senza però indicarli in modo specifico. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe e processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così decíso, ín Roma 13 ottobre 2022. Il Consigliere es