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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 29755/2026

Testo disponibile della fonte

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a dalla Corte di appello di Ancona;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona haritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di evasione, poiché essendo soggettoad arresti domiciliari con autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per recarsisul luogo di lavoro (dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 14 ele ore 18), si è allontanato dal luogo di lavoro nell’orario compreso tra le ore 16.00e le ore 17.25 del giorno 4 giugno 2020.2.

Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo duemotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Col primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale evizio di motivazione in ordine alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del delitto dicui all’art. 385 cod. pen.

La Corte territoriale ha trascurato che l’allontanamentodi [OSCURATO:PERSONA] dal luogo di lavoro è giustificato dalla necessità di andare a recuperarepresso la propria abitazione dei documenti che, su richiesta del suo datore dilavoro, egli avrebbe dovuto consegnare al commercialista.

Difetta dunque lapunibilità della condotta, essendo l’allontanamento giustificato da un validomotivo, o, quantomeno, il dolo che deve necessariamente sorreggere la condottaritenuta illecita.2.2.

Col secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale evizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità della particolare tenuità del fatto.

La condotta ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] è statadi breve durata, non è avvenuta “per capriccio”, ha determinato una marginalesottrazione del [OSCURATO:PERSONA] alla misura cautelare.

Si tratta di elementi che avrebberogiustificato l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-biscod. pen., la cui applicazione è stata però esclusa dalla Corte territoriale conformule stereotipate e viziate da travisamento dei fatti (laddove si è sostenuto chel’allontanamento è avvenuto senza giustificato motivo).3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso,essendo inammissibile – per genericità – il primo motivo ed infondato il secondomotivo.4.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è infondato.Dalla ricostruzione operata in sede di merito, emerge come dato noncontroverso il fatto che il ricorrente – sottoposto ad arresti domiciliari conautorizzazione ad allontanarsi dal luogo di custodia unicamente per svolgereluogo di lavoro (in un momento in cui, stando alle prescrizioni impartite con lamisura coercitiva, egli avrebbe dovuto trovarsi sul luogo di lavoro).La giurisprudenza di questa Corte ha infatti già avuto modo di evidenziare –con orientamento che deve essere qui ribadito – che «integra il delitto di evasionee non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arrestidomiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l'attività lavorativa» (Sez. 6,n. 3882 del 14/01/2010, P.g. in proc.

Dierna, Rv. 245811 – 01; conf.

Sez. 7, n.51855 del 19/10/2017, Tassinari, Rv. 271361 – 01; in caso di allontanamentoautorizzato per recarsi al Ser.D., v.

Sez. 5, n. 37428 del 04/05/2023, Mokaadi,Rv. 285035 - 01).Non assume rilievo il fatto – ritenuto dimostrato in sede di merito – che ilricorrente si sia allontanato per ottemperare ad una richiesta del suo datore dilavoro.

Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che «l'evasione consistentenell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui èautorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzatodalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, anulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente» (Sez. 6,n. 19218 del 08/05/2012, P.g. in proc.

Rapillo, Rv. 252876 - 01).Ne discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso.2.

Il secondo motivo è fondato.La sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.con formule del tutto stereotipate, con cui si stigmatizza il «sostanzialedisinteresse dell’imputato all’osservanza delle prescrizioni», ritenutoapoditticamente indicativo di «notevole intensità del dolo».

Si tratta di apparatoargomentativo apparente e, dunque, viziato.Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare – con orientamento che deveessere qui ribadito – che la causa di esclusione della punibilità per particolaretenuità del fatto è applicabile al reato di evasione, «a condizione che la fattispecieconcreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti allacondotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensivitàminima» (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 – 01; Sez. 6, n.40278 del 21/09/2021, Cierello, non mass.; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020,Molino, Rv. 279311, decisione, quest’ultima, relativa ad un'episodica violazione delpermesso di uscita per lo svolgimento di attività lavorativa, per essersi l'imputatorecato in una sede operativa diversa da quella presso la quale era stato autorizzatoa lavorare e per essere rientrato a casa con due ore di ritardo).Questa Corte ha altresì ritenuto che la causa di non punibilità in parola «puòessere riconosciuta direttamente dalla Corte di cassazione ex art. 620, lett. l), sei presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti esenza la necessità di ulteriori accertamenti fattuali e risulta evidente la superfluitàdel rinvio al giudice di merito» (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv.283731 – 01; con richiami a Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118;v. anche Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, Cierello, non mass.).Ciò posto, si deve osservare che la Corte territoriale ha accertato che ilricorrente si è allontanato dal luogo di lavoro per un lasso di tempo circoscritto(circa un’ora) e che tale allontanamento è avvenuto a seguito di un’esplicitarichiesta del suo datore di lavoro, che aveva richiesto al ricorrente di recapitaredella documentazione al commercialista.

Dalla decisione di merito emerge poi che,nel periodo in cui vi è stato l’allontanamento, non si sono determinate situazionidi pericolo concreto per la tutela delle esigenze cautelari.Tali dati di fatto – seppur non valgano ad escludere la sussistenza del reato –assumono certamente rilievo ai fini dell’applicazione della causa di non punibilitàdella particolare tenuità del fatto.

Gli elementi sintomatici della particolare tenuitàdel fatto sono immediatamente ricavabili dal testo del provvedimento impugnatoe, conseguentemente, non si rendono necessari ulteriori accertamenti di fatto.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibileper particolare tenuità del fatto.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dalla Corte di appello di Ancona;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona haritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di evasione, poiché essendo soggettoad arresti domiciliari con autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per recarsisul luogo di lavoro (dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 14 ele ore 18), si è allontanato dal luogo di lavoro nell’orario compreso tra le ore 16.00e le ore 17.25 del giorno 4 giugno 2020.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo duemotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Col primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale evizio di motivazione in ordine alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del delitto dicui all’art. 385 cod. pen. La Corte territoriale ha trascurato che l’allontanamentodi [OSCURATO:PERSONA] dal luogo di lavoro è giustificato dalla necessità di andare a recuperarepresso la propria abitazione dei documenti che, su richiesta del suo datore dilavoro, egli avrebbe dovuto consegnare al commercialista. Difetta dunque lapunibilità della condotta, essendo l’allontanamento giustificato da un validomotivo, o, quantomeno, il dolo che deve necessariamente sorreggere la condottaritenuta illecita.2.2. Col secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale evizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità della particolare tenuità del fatto. La condotta ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] è statadi breve durata, non è avvenuta “per capriccio”, ha determinato una marginalesottrazione del [OSCURATO:PERSONA] alla misura cautelare. Si tratta di elementi che avrebberogiustificato l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-biscod. pen., la cui applicazione è stata però esclusa dalla Corte territoriale conformule stereotipate e viziate da travisamento dei fatti (laddove si è sostenuto chel’allontanamento è avvenuto senza giustificato motivo).3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso,essendo inammissibile – per genericità – il primo motivo ed infondato il secondomotivo.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è infondato.Dalla ricostruzione operata in sede di merito, emerge come dato noncontroverso il fatto che il ricorrente – sottoposto ad arresti domiciliari conautorizzazione ad allontanarsi dal luogo di custodia unicamente per svolgereluogo di lavoro (in un momento in cui, stando alle prescrizioni impartite con lamisura coercitiva, egli avrebbe dovuto trovarsi sul luogo di lavoro).La giurisprudenza di questa Corte ha infatti già avuto modo di evidenziare –con orientamento che deve essere qui ribadito – che «integra il delitto di evasionee non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arrestidomiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l'attività lavorativa» (Sez. 6,n. 3882 del 14/01/2010, P.g. in proc. Dierna, Rv. 245811 – 01; conf. Sez. 7, n.51855 del 19/10/2017, Tassinari, Rv. 271361 – 01; in caso di allontanamentoautorizzato per recarsi al Ser.D., v. Sez. 5, n. 37428 del 04/05/2023, Mokaadi,Rv. 285035 - 01).Non assume rilievo il fatto – ritenuto dimostrato in sede di merito – che ilricorrente si sia allontanato per ottemperare ad una richiesta del suo datore dilavoro. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che «l'evasione consistentenell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui èautorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzatodalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, anulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente» (Sez. 6,n. 19218 del 08/05/2012, P.g. in proc. Rapillo, Rv. 252876 - 01).Ne discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso.2. Il secondo motivo è fondato.La sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.con formule del tutto stereotipate, con cui si stigmatizza il «sostanzialedisinteresse dell’imputato all’osservanza delle prescrizioni», ritenutoapoditticamente indicativo di «notevole intensità del dolo». Si tratta di apparatoargomentativo apparente e, dunque, viziato.Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare – con orientamento che deveessere qui ribadito – che la causa di esclusione della punibilità per particolaretenuità del fatto è applicabile al reato di evasione, «a condizione che la fattispecieconcreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti allacondotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensivitàminima» (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 – 01; Sez. 6, n.40278 del 21/09/2021, Cierello, non mass.; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020,Molino, Rv. 279311, decisione, quest’ultima, relativa ad un'episodica violazione delpermesso di uscita per lo svolgimento di attività lavorativa, per essersi l'imputatorecato in una sede operativa diversa da quella presso la quale era stato autorizzatoa lavorare e per essere rientrato a casa con due ore di ritardo).Questa Corte ha altresì ritenuto che la causa di non punibilità in parola «puòessere riconosciuta direttamente dalla Corte di cassazione ex art. 620, lett. l), sei presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti esenza la necessità di ulteriori accertamenti fattuali e risulta evidente la superfluitàdel rinvio al giudice di merito» (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv.283731 – 01; con richiami a Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118;v. anche Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, Cierello, non mass.).Ciò posto, si deve osservare che la Corte territoriale ha accertato che ilricorrente si è allontanato dal luogo di lavoro per un lasso di tempo circoscritto(circa un’ora) e che tale allontanamento è avvenuto a seguito di un’esplicitarichiesta del suo datore di lavoro, che aveva richiesto al ricorrente di recapitaredella documentazione al commercialista. Dalla decisione di merito emerge poi che,nel periodo in cui vi è stato l’allontanamento, non si sono determinate situazionidi pericolo concreto per la tutela delle esigenze cautelari.Tali dati di fatto – seppur non valgano ad escludere la sussistenza del reato –assumono certamente rilievo ai fini dell’applicazione della causa di non punibilitàdella particolare tenuità del fatto. Gli elementi sintomatici della particolare tenuitàdel fatto sono immediatamente ricavabili dal testo del provvedimento impugnatoe, conseguentemente, non si rendono necessari ulteriori accertamenti di fatto.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibileper particolare tenuità del fatto.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
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