CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6955-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Chieti, come da procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrente - contro ( [OSCURATO:PERSONA] - UTG, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; - intimata - avverso la v sentenza n. 344/2016 del Tribunale di Lanciano, depositata il 29 luglio 2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 17 febbraio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; letta la reljzione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Lanciano, riunite le cause di opposizione proposte da [OSCURATO:PERSONA] avverso due ordinanze ingiunzione emesse dalla Prefettura di Chieti in data 11.03.11, rispettivamente aventi ad oggetto sanzioni amwministrative pari ad euro 8.256,00 ed euro 4.128,00 (oltre alle sanzioni accessorie entrambe consistenti nel divieto di emettere assegni bancari per 24 mesi) per la violazione degli art. 2 e 1 della L. n. 386/90, con sentenza n. 184/2014, accoglieva parzialmente l'opposizionè. relativamente all'ordinanza n.001005820110311, riducendone la sanzione amministrativa ad euro 7.224,00, nonché la relativa sanzione accessoria ad un anno di divieto di emettere assegni. Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Lanciano, nella resisgnza dell'appellata, con sentenza n. 344/2016, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata. In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale - nel pronunciarsi sulla legittimità della costituzione della Prefettura nel corso del gindizio di primo grado, osservava che in tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace caratterizzato dalla speditezza e dal minore rigore formale, pur prescindendo dalla ritualità della costituzione di parte, ben poteva essere presa in considerazione ai fini della decisione la documentazione acquisita al processo tramite servizio postale. Pertanto, il Tribunale accertava che i tre documenti da cui risultava la notificazione al ricorrente delle contestazioni relative alle violazioni di causa erano stati legittimamente acquisiti dal giudice di prime cure e posti a sostegno della propria decisione, anche in considerazione della mancanza di un formale disconoscimento di tali documenti da parte dell'appellante. In riferimento alla doglianza relativa alla presunta invalidità degli assegni come titoli di credito in quanto postdatati e privi della data di emissione, il Tribunale di Lanciano applicava il principio giurisprudenziale secondo cui "chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come da promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990 se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia l'autorizzazione ad emetterlo". Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lanciano, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Chieti è rimasta intimata. Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio avanti alla sesta sezione civile - 2, in applicazione degli artt. 375 e 380- bis c.p.c. All'esito dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il procedimento, con ordinanza interlocutoria n. 8465 del 2018 depositata il 06.04.2018, è stato rimesso alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione, in mancanza dell'evidenza decisoria. Il ricorso è stato posto in discussione per la decisione allo stato degli atti all'udienza del 17 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020.In prossimità della pubblica udienza è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza e del procedimento per aver il Tribunale esaminato il motivo dell'inesistenza e della nullità della costituzione in giudizio della Prefettura sotto l'aspetto dell'invio degli atti a mezzo posta, pur ricorrendo la diversa ipotesi della costituzione a mezzo fax. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., nonché della nullità della sentenza e del procedimento, per non aver il Tribunale valutato che entrambe le costituzioni della Prefettura erano state effettuate mediante sottoscrizione degli atti da parte del [OSCURATO:PERSONA] senza delega, con conseguente inesistenza o nullità della costituzione avversa che avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di contumacia della controparte e la successiva inutilizzabilità dei documenti prodotti. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto relativi alla presunta illegittimità della costituzione dell'Amministrazione, sono infondati per quanto si dirà di seguito, con correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 comma 4 c.p.c. Osserva il Collegio che la questione concernente la legittimità o meno della costituzione della Prefettura in primo grado non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione, ponendosi nel caso di specie il diverso problema circa l'osservanza o meno del dovere/onere imposto alla Amministrazione a norma dell'art. 23, comma 2, legge n. 689 del 1981 (successivamente sostituito dall'art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 150 del 2011), ai sensi del quale "Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi allo accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione [..]". Orbene, il giudizio di opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 (successivamente sostituito dall'art. 6, comma 9 d.lgs. n. 150/2011) configura il giudizio ordinario di cognizione nel quale la veste di attore spetta alla [OSCURATO:PERSONA] che vuol far valere la sua pretesa creditoria, con la conseguenza che detta Amministrazione ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della sua pretesa, tra i quali la tempestiva notificazione all'autore dell'illecito degli estremi dell'infrazione. Pertanto, il soggetto che propone opposizione contro ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa ha solo l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio (quale la mancanza della preventiva contestazione) e non anche l'onere di porre in essere un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e tutti gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione, incombendo siffatto dovere - onere sull'autorità che ha emesso il provvedimento, la quale, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio, deve allegare tali documenti a seguito dell'ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 (cfr. Cass. n. 927 del 2010; Cass. n. 7296 del 1996). Ne deriva che nel giudizio d'opposizione avverso ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione opposta, ma è espressione dell'osservanza del dovere di esibizione prescritto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 12617 del 2006). Va, peraltro, rilevato che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il termine assegnato all'Amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 23, secondo comma, legge n. 689/81, applicabile "ratione temporis", non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché anche la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova (Cass. n. 5828 del 2015; Cass. n. 9545 del 2018, da ultimo). Tanto premesso, nella specie l'onere di cui all'art. 23 comma 2 legge 689/81 incombente sull'Amministrazione ingiungente è stato assolto, avendo quest'ultima - come accertato dal Tribunale di Lanciano - depositato i tre documenti da cui risultava la notificazione al ricorrente delle contestazioni relative alle violazioni per cui è causa, legittimamente acquisiti al processo e posti a fondamento della decisione del giudice di primo grado. Con il terzo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. con nullità della sentenza e del procedimento. Secondo il ricorrente nell'atto di appello (motivo quarto e ottavo motivo) aveva dedotto che vi era nullità degli assegni per violazione dell'art. 2 del R.D. n. 1736/1993 per mancanza di località negli assegni, con inapplicabilità dell'art. 2 della legge n. 386 del 1990 per difetto del presupposto di fatto, epperò il Tribunale aveva esaminato la questione solo per l'aspetto della post datazione dei titoli. Ciò configurerebbe, sempre secondo il ricorrente, il vizio di omessa pronuncia perché la questione aveva una valenza autonoma, rispetto al decisum del Tribunale, idonea ad una sentenza di carattere diverso (favorevole al Sig. [OSCURATO:PERSONA]) rispetto a quella adottata Il motivo va respinto. Difatti, il Tribunale e prima ancora il Giudice di pace di Lanciano hanno fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte in tema di assegni bancari, secondo cui chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la lu )( responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999) se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia l'autorizzazione ad emetterlo (Cass. n. 14322 del 2007; Cass. n. 19797 del 2020). Infatti per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. Cass. n. 18345 del 2006, con riferimento all'emissione degli assegni "a vuoto", e Cass.n. 14322 del 2007 insieme a Cass. n. 19797 del 2020, con riguardo agii assegni emessi in difetto di autorizzazione del trattario), l'emissione di assegni post datati o privi di data comporta l'assunzione del rischio da parte dell'emittente del possibile difetto di provvista all'atto del loro incasso, sul presupposto che l'illecito viene a consumarsi nel luogo e nel momento in cui il mancato pagamento, per difetto di copertura, si verifica a seguito della condizione punibilità costituita dalla presentazione del titolo, in tempo utile, da parte del portatore legittimo. Resta, perciò, irrilevante che il titolo di credito fosse stato emesso senza l'indicazione del luogo del rilascio ovvero in difetto degli altri presupposti di fatto, venendo solo in rilievo la circostanza che il titolo nel lasso temporale intercorso tra la sua emissione e la data di messa all'incasso non avrebbe potuto implicare l'esenzione del ricorrente dalla responsabilità con riferimento alla violazione ascrittaqIi essendo stato accertato comunque il difetto di provvista al momento della presentazione per l'incasso, per cui la questione della mancanza di taluni requisiti non poteva incidere sulla configurabilità delle infrazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990, previste per la tutela di un interesse pubblicistico e, in particolare, della fede pubblica. Con il quarto motivo, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. con nullità della sentenza e del procedimento. Secondo il ricorrente, nell'atto di appello (motivo quinto) aveva proposto la questione relativa al mancato invio da parte della banca trattaria al correntista della revoca della convenzione assegni e la questione non sarebbe stata esaminata. Anche la quarta censura è priva di fondamento. Osserva il collegio che, se è vero quello che assume in via generale il ricorrente in punto di diritto (sull'onere della prova incombente in capo al Prefetto circa la messa a conoscenza del contravventore della revoca di autorizzazione ad emettere assegni: cfr. Cass. n. 23015 del 2009), è altrettanto vero che il Tribunale in sede di appello ha comunque ritenuto che, per effetto della condotta tenuta dal ricorrente (nella duplice qualità spesa), egli avesse accettato anche rischio dell'emissione dei titoli senza autorizzazione, dal momento che il ricorrente non aveva negato di avere consapevolezza dell'incapienza anche nella fase di emissione, per cui aveva accettato il rischio che gli assegni avrebbero circolato anche dopo la sopraggiunta la revoca (una volta rimasta accertata tale circostanza almomento dell'utilizzazione dei titoli), così rimanendo integrata anche violazione prevista dall'art. 1 della legge n. 386/1990. Per effetto di detta impostazione posta a base del rigetto del gravame, consegue l'infondatezza integrale del ricorso. In conclusione il ricorso va rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio per non avere l'amministrazione svolto difese, rimanendo intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n