CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condannato del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 349 comma 2 cod.pen. perché violava i sigilli apposti al ciclomotore a sequestro di sequestro amministrativo, essendo stato sorpreso alla guida dello stesso in data 09/09/2020 e 21/05/2021. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale, al trattamento sanzionatorio e al diniego dei benefici di legge. 3. Il motivo di ricorso in punto affermazione della responsabilità penale è privo di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato rispetto al quale la censura difensiva appare del tutto priva di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile. Non si confronta il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto responsabile l'imputato per il reato di violazione di sigilli, quale custode, essendo stato sorpreso alla guida del ciclomotore, sottoposto a sequestro amministrativo in data 08/09/2020 alle 7,35 e nuovamente lo stesso giorno alle ore 13,05 e nuovamente sottoposto a sequestro amministrativo con apposizione di sigilli ed infine il 21/05/2021, elementi da cui ha tratto la piena consapevolezza in capo all'imputato dell'esistenza del vincolo di indisponibilità. La censura in quanto meramente reiterativa di quella già disattesa è inammissibile per genericità. Ancora di recente, questa Corte ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Del tutto generica è la censura in punto trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo senza confronto specifico con pag. 4 là dove la sentenza impugnata ha rilevato come la pena era stata determinata nel minimo edittale. Anche la mera richiestgAi "concessione dei benefící" risulta inammissibile per genericità. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3