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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 09065/2025

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 del TRIBUNALE di Savona • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2024, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Savona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 03-04/10/2024.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla omessa pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Il ricorrente deduce, invece, l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Tale motivo è inammissibile, in quanto non consentito dal codice di rito: deve, infatti, applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 del TRIBUNALE di Savona • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2024, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Savona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 03-04/10/2024. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla omessa pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il ricorrente deduce, invece, l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tale motivo è inammissibile, in quanto non consentito dal codice di rito: deve, infatti, applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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