CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( SLOVENIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.MARSI Darko ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Trieste ha applicato nei suoi confronti con il consenso del pubblico ministero, ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di lesioni colpose ed inosservanza agli obblighi di fermata in oc- casione di sinistro stradale e di prestare assistenza alla persona offesa (di cui agli art.590 cod.pen. e 189 commi 6 e 7 C.d.S.), con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi due. Disponeva altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquidava in euro 1.850 oltre ad accessori. 2. Con un primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge processuale ridondante in nullità della sentenza impugnata, in ragione dei discordanti dati forniti in dispositivo e in sentenza in ordine al termine di deposito della pronuncia termine che, secondo il dispositivo letto in u- dienza, risulta pari a giorni 60, mentre nella sentenza successivamente depositata era indicato in giorni trenta. Tale riduzione del termine aveva sostanzialmente ridotto di trenta giorni il termine di impugnazione atteso che il difensore dell'imputato confidava che il termine di impugnazione, pari a giorni 15, decorresse dal sessantesimo giorno successivo alla data della pronuncia. Chiedeva comunque sul punto l'intervento interpretativo del giudice di legittimità. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge in ordine alla applicazione e alla graduazione delle sanzioni amministrative accessorie assumendo un malgoverno da parte del Tribunale delle specifiche dispo- sizioni che fissano la durata delle sanzioni amministrativa accessorie con- seguenti ai reati per cui era intervenuta applicazione della pena, all'interno di forchetta edittale e che stabiliscono le riduzioni previste dal- la legge; denuncia altresì una totale carenza motivazionale sui criteri che avevano ispirato la determinazione della durata delle sanzioni in relazio- ne a ciascun reato. Con una terza articolazione lamenta violazione di legge in ordine alla statuizione con la quale erano state liquidate le spese di costituzione di parte civile, atteso che la costituzione era intervenuta in epoca successiva al perfezionamento dell'accordo sulla pena tra pub- blico ministero ed imputato lcomunicato al Tribunale che avrebbe dovuto ratificarlo in sentenza, di talchè nessuna liquidazione era dovuta. Conte- sta infine la misura dei corrispettivi liquidati in violazione delle tariffe concernenti i compensi degli avvocati nella specifica fase in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non è fondato in quanto la discordante indi- cazione del termine di deposito della sentenza da un lato non ha pre- cluso la tempestività della presente impugnazione, che peraltro risulta fondata, e dall'altra giustificava l'affidamento, come da giurisprudenza di legittimità indicata dallo stesso ricorrente, sulla prevalenza del termine indicato in dispositivo (letto in udienza e presente agli atti) rispetto a quello, del tutto indebito (tanto da potersi considerare dovuto ad errore materiale), che compare in calce alla sentenza depositata. 2. Quanto alle ulteriori articolazioni va premesso che con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre appli- cate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20.11.2008, PG in proc.Cuomo, Rv.241611; sez.2, 26.11.2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta au- tonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti impo- sti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 26.9.2019 n.21369, [OSCURATO:PERSONA].279349; sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.277552). 2. Nel merito il ricorso è fondato avendo il giudice in sede di applicazio- ne della pena su richiesta omesso di fornire adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla somnnarietà del rito, dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative accessoria da applicare. In particolare la sanzione amministrativa risulta applicata in misura massima quanto al reato di lesioni personali colpose, mentre in misura sostanzialmente mi- nima in relazione alle ipotesi di cui all'art.189 comma 6 e 7 C.d.S., senza alcuna plausibile motivazione sulle ragioni di tale scelta. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che ap- plichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa ac- cessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione specifica solo allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'im- putato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211), ma è invece te- nuto ad una motivazione puntuale allorché la misura si allontani dal mi- nimo edittale (sez.4, 27.3.2012, Tiburzi, Rv.252738; sez.F., 20.8.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635-01). Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12.11.1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785;18.11.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.IV, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorini, Rv.271661). Nessuna valutazione sul punto è stata effettuata nella sentenza impugnata e pertanto risulta un difetto assoluto di motivazione. Va infine evidenziato che in termini del tutto ondivaghi e privi di apparente giustificazione logico giuridica, come correttamente denunciato dal ricorrente, pure a fronte della pluralità delle fattispecie contestate e della diversificata tutela ai beni giuridici protetti da queste approntata, le sanzioni amministrative sono state basate su criteri pere- quativi del tutto differenti, al netto delle riduzioni previste dall'art.222 comma 2 bis C.d.S., in assenza di alcuna motivazione in ordine alle ra- gioni della misura applicata per ciascuna violazione. La sentenza sul pun- to deve pertanto essere annullata. 3. Parimenti deve essere pronunciato l'annullamento della statuizione concernente la liquidazione delle spese a favore della costituita parte ci- vile avendo fornito la parte ricorrente, in ossequio al principio di autosuf- ficienza del ricorso, adeguata evidenza che l'accordo sulla pena era inter- corso e perfezionato tra l'Ufficio della Procura della Repubblica (che ave- va anticipato la formulazione della proposta di concordato fin dalla emis- sione del decreto con citazione diretta a giudizio) già nel Maggio 2020, allorquando il ricorrente sostanzialmente riproponeva all'Ufficio del PM una proposta analoga a quella ricevuta, comunicandola al contempo alla cancelleria del Tribunale competente per il giudizio. 3.1 Invero la liquidazione delle spese in favore della parte civile è con- dizionata al fatto che la relativa costituzione sia anteriore all'accordo per l'applicazione della pena (sez.4, n.39527 del 6.7.2016, [OSCURATO:PERSONA].267896; sez.5, n.48342 del 28.6.2018, G., Rv.274141), mentre nella specie la dichiarazione di costituzione di parte civile è intervenuta con di- chiarazione depositata in cancelleria in data 5 Novembre 2020 e pertanto soltanto il giorno precedente a quello di comparizione delle parti alla u- dienza in camera di consiglio all'esito della quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. 3.1 La questione è stata peraltro tempestivamente e correttamente dedotta con ricorso al giudice di legittimità, trattandosi di questione sot- tratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (sez.4, 3756 del 12 Dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278286). 4. Anche relativamente a tale statuizione la sentenza deve essere an- nullata con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo giudizio. Il motivo di ricorso concernente il quantum debeatur risulta pertanto assorbito nella statuizione che precede. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospen- sione della patente di guida ed alla liquidazione delle spese in favore del- la costituita parte civile e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribuna- le di Trieste. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 Dicembre