CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità nonché versato in fatto e diretto a contestare la valutazione probatoria su cui è fondata l'affermazione di responsabilità, invece, sorretta da congrua motivazione; considerato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della mancanza di prova e di un valido riconoscimento dell'imputato da parte del verbalizzante, respinta dai giudici di merito in base all'annotazione, dalla quale era desumibile l'avvenuto riconoscimento dell'imputato, ripreso dalle telecamere presenti in un bar e noto all'operante (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere,estensore [OSCURATO:PERSONA] dente