CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19358/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocataChiara [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.4337/2025 depositata il 19/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione avversol’ordinanza n.4337/2025, con la quale questa Corte ha rigettato il ricorsoNumero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026che il ricorrente aveva introdotto avverso la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA], la quale, in sede di rinvio, aveva respinto la domanda dipagamento rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]Il ricorso per cassazione respinto era stato fondato su tre motivi, tuttiin prevalenza volti a mettere in discussione, per plurimi profili, laeffettività, qualità, completezza e appropriatezza della motivazionedell’interpretazione del contratto di consulenza intervenuto tra le parti e,in particolare, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni a caricodelle parti, nonché la effettività e consistenza delle prestazioni rese daGiampaolo Cogliati.La Corte di Cassazione, con l’ordinanza di cui vien chiesta larevocazione, aveva respinto tutte le doglianze ritenendo, in particolare,esenti da censura sia l’attività interpretativa argomentata dalla Corted’Appello di Milano, sia il supporto motivazionale della decisione -effettivoe rispondente al minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost.-.[OSCURATO:PERSONA] fonda il ricorso per revocazione, proposto exart.391 bis e 395 c.p.c., su due motivi.Propone controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative primadell’adunanza fissata per la discussione in camera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEGiampaolo Cogliati ha allegato alla memoria illustrativa ex art.380 bis1 c.p.c. un parere pro veritate a firma dei professori [OSCURATO:PERSONA] eAlberto Villa -con i curricula dei sottoscrittori-: si tratta di documentazioneinammissibile, perché Nel giudizio di cassazione è inammissibilel'allegazione alle memorie illustrative ex artt. 378 e ex 380 bis.1 c.p.c. diun parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia,redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmentecostituiti, poiché l'art. 372 c.p.c. ammette solo il depositoNumero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026dei documenti che siano stati già prodotti nei precedenti gradi di merito edi quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata ol'ammissibilità del ricorso o del controricorso -in tal senso Cass.n.34658/2022, alle cui conclusioni questo Collegio aderisce pienamente-.Nella memoria si formula inoltre la possibilità di riqualificare il ricorsoper revocazione come istanza volta a denunciare l’inesistenza dellapronuncia sul motivo : anche questa istanza, che sottende non unasemplice riqualificazione giuridica di un motivo di ricorso ma unariformulazione del ricorso, proposto per revocazione, non può esserevagliata, perché non è possibile con le memorie ex art.378 e 380 bis 1c.p.c. intervenire sull’articolazione del ricorso introduttivo, a criticavincolata, ridisegnandone i termini in evidente contrasto con il dispostonon solo degli art.391 bis e 395 n.4 c.p.c. ma anche degli art.360 e 366c.p.c.L’impugnazione per revocazione deve pertanto essere esaminata neitermini in cui è stata esplicitata in ricorso, tenendo conto delleargomentazioni difensive svolte nella memoria illustrativa -che peraltro,per quanto riguarda il supporto giuridico all’impugnazione, ripropone nellasostanza le indicazioni emergenti dal ricorso introduttivo-.Non appaiono sussistere i presupposti per la richiesta rimessione dellequestioni trattate alle Sezioni Unite, non ritenendo questo Collegio didoversi discostare dagli orientamenti interpretativi già emersi sullequestioni trattate, per quanto si dirà nell’esaminare i motivi di ricorso.1. Con il primo motivo di revocazione il ricorrente lamental’ omesso scrutinio e motivazione sul primo motivo di ricorso – errorepercettivo nella lettura del motivo .[OSCURATO:PERSONA], dopo aver riportato ed illustrato in modo articolatoil contenuto del primo motivo di ricorso per cassazione svolto nei confrontidella sentenza del Giudice di rinvio, con analitica individuazione delleprospettate violazioni di legge, rileva come nell’ordinanza contestata laNumero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026Corte di Cassazione si sia limitata a trascrivere la motivazione dellasentenza di rinvio, a spiegare quando è possibile cassare una sentenza dimerito per violazione delle norme di interpretazione dei contratti e, conuna motivazione di sole sette righe , a ritenere l’interpretazione dellaCorte d’Appello in linea con i criteri interpretativi enunciati. In tal modo laCorte si sarebbe disinteressata del tutto delle articolate censure delricorrente al processo interpretativo, con specifica indicazione delle normeviolate e delle ragioni della violazione : l’articolato motivo diimpugnazione è stato quindi disatteso senza motivazione o con unamotivazione solo apparente …, con una assertiva adesione alla sentenzaimpugnata, senza vaglio degli argomenti a sostegno della censura e senzarendere percepibili le ragioni della decisione . A ciò si aggiungerebbeuna intollerabile disparità di trattamento perché nel primo giudiziodi legittimità la posizione di [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata addiritturavalutata nel merito, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbestato valutato nemmeno quanto alle lamentate violazioni delle norme diinterpretazione dei contratti e quanto alla prospettata e circostanziataapparenza della motivazione della sentenza di rinvio. Assente sarebbepure qualsiasi considerazione sulla lamentata omissione dell’esame di fattidecisivi, pur puntualmente elencati. L’ordinanza non si pronuncia sulladenunciata violazione dell’art.115 c.p.c., effettuata dal Giudice di rinviocontrario alla comune esperienza.Il ricorrente espone che le omissioni sopra evidenziatecostituiscono errori revocatori ricorribili ex art.391 bis c.p.c. È beneprecisare che si è ben consapevoli della giurisprudenza di legittimità sullaportata dell’errore revocatorio ai fini dell’applicabilità degli art.391 bis e395 n.4 c.p.c., che non può comprendere l’errore di valutazione o digiudizio. La questione che si pone, tuttavia, è -in primo luogo- quella distabilire l’applicabilità del rimedio alle decisioni del giudice di ultimaNumero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026istanza caratterizzate da motivazione assente o apparente o dal mancatoscrutinio di un motivo di ricorso . Ci deve essere un rimedio (internoal processo) al mancato effettivo scrutinio di un motivo di ricorso,rigettato senza motivazione o con motivazione apparente, in violazione deiprincipi del giusto ed equo processo , e questo rimedio si può ottenerecon una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.391 bisc.p.c. in relazione all’art.395 n.4 c.p.c. , tale da ricomprendere neglierrori di fatto i vizi, le omissioni e le carenze motivazionali delle sentenzedi legittimità. Diversamente, si porrebbe una questione di legittimitàcostituzionale delle norme richiamate in relazione agli art.3, 24, 111 e 117Cost.Sarebbe stato disatteso anche il disposto dell’art.374 c.p.c., perchésarebbero stati violati nell’ordinanza impugnata i principi dettati dalleSezioni Unite sia in materia di minimo costituzionale richiesto per laesistenza della motivazione, sia in materia di individuazione della comuneintenzione delle parti nell’interpretazione dei contratti: sarebbe statapertanto necessaria una rimessione alle Sezioni Unite, che non c’è stata, eanche rispetto alle violazioni sottolineate l’interpretazione proposta degliart.391 bis e 395 n.4 c.p.c. offrirebbe un rimedio.2. il secondo motivo di revocazione lamenta l’ omesso scrutinio emotivazione sul secondo e sul terzo motivo di ricorso – errore percettivonella lettura del motivo .I due motivi di ricorso per cassazione richiamati erano strettamentecorrelati e riguardavano la critica della sentenza di rinvio per non averproceduto alla qualificazione giuridica dell’obbligazione o delle obbligazionicontrattualmente previste e alla conseguente ripartizione dell’onere dellaprova. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza oggetto dell’istanza direvocazione, afferma che questa qualificazione era stata compiuta dalGiudice di merito, con ciò percependo l’esistenza di una statuizione inrealtà assente. A queste questioni era collegato il terzo motivo,Numero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026riguardante il compenso richiesto dal ricorrente e negatogli, dovutogliinvece per il solo fatto che il contratto di consulenza avesse avutoesecuzione, al di là del contributo concreto al raggiungimento del risultato.Anche in relazione ai motivi richiamati i rilievi del ricorrente, riguardantiviolazioni di legge (art.2697 c.c., art.115 e 116 c.p.c., art.1362 e s. c.c.),nullità per motivazione omessa o apparente, omissione di fatti decisividiscussi, non sarebbero stati considerati dalla Corte di Cassazione, oquantomeno sarebbero stati inadeguatamente valutati: ancora una voltal’ordinanza impugnata sarebbe viziata per un limite motivazionale.Il vizio revocatorio si identificherebbe, anche in questo caso, in terminianaloghi a quelli articolati in relazione al motivo precedente.I due motivi di ricorso per revocazione si esaminano assieme, perchéentrambi sottendono lo stesso quesito di fondo, e cioè se sia possibile unalettura degli art.391 bis e 395 n.4 c.p.c. che permetta la rimessione indiscussione, in sede di revocazione, della qualità della motivazione deiprovvedimenti della Corte di Cassazione che definiscono il giudizio in sededi legittimità, sotto il profilo della sua effettività e/o apparenza e/ointrinseca illogicità -similmente a quello che accade per le pronunce dimerito sottoponibili al vaglio di legittimità ex art.360, 366 c.p.c.-.La risposta al quesito è negativa a riguardo di entrambi i motivi direvocazione proposti.La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica strettamentevincolata ammissibile nei confronti delle sentenze, delle ordinanze e deidecreti della Corte di Cassazione nei limiti previsti dagli art.391 bis c.p.c.(le ipotesi disciplinate sub 391 ter e 391 quater c.p.c. non sono pertinentirispetto alla fattispecie in esame), individuati con richiamo all’ errore difatto ai sensi dell’art.395 numero 4) c.p.c. .Al di fuori dell’ipotesi disciplinata dall’art.395 n.4 c.p.c. (e salve leipotesi di cui agli art.391 ter e 391 quater c.p.c.) la revocazione deiNumero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026provvedimenti della Corte di Cassazione non è possibile perché non c’èuna norma che la preveda.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente riaffermato -sentenza n. 20013 del 19/07/2024; cfr. anche Cass. n.7475/2025-, conspecifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, dicui si chiede la revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., che l’errorerilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: a)consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto lasupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che ilfatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno didiscussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta edell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte .È stato considerato equiparabile all’errore di fatto revocatorio l’errorecompiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore chepresuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa;pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4,c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice dilegittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deveescludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo siaeffettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia presospecificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motividi censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore difatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensìun'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi,Numero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026un errore di giudizio. – cfr. Cass. a SU n.31032/2019: nello stesso senso,di recente, Cass. n.16297/2025 e Cass. n.7475/2025, la quale, inmotivazione, ribadisce che, in tema di revocazione delle sentenze dellaCorte di Cassazione non può ritenersi inficiata da errore di fatto lasentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorsoritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazionicontenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta unaerrata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (Cass.,sez. 2, 12/05/2011, n. 10466; Cass., sez. 3, 29/03/2018, n. 7795); deve,infatti, escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essereconsiderato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell’art. 395, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l’eventuale omessa o erratapronunzia soltanto un error in procedendo ovvero in iudicando, di per séinsuscettibili di denuncia, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass.,sez. L, 04/03/2009, n. 5221).A partire dal disposto dell’art. 395 n.4 c.p.c. appare chiaro che l’erroredi fatto rilevante si connota in termini di evidenza e percepibilitàimmediata, attraverso il solo riscontro tra la sentenza e gli atti edocumenti di causa: non può derivare da una rivalutazione di tutti o alcunidegli elementi istruttori richiamati nel ricorso che la parte interessataassume mal valutati, perché non è lo strumento per ulteriormenteriproporre ricostruzioni in fatto e difese disattese nell’ambito dei gradi delgiudizio di merito e poi in sede di legittimità -nell’ambito della verificaconsentita dall’art.360 co 1 n.3, 4 e 5 c.p.c.-, ma è finalizzato a rimediaread una criticità oggettivamente e univocamente percepibile e indipendentedall’analisi qualitativa della decisione impugnata.Anche il profilo della decisività si inquadra nella stessa ottica edevidenzia come non qualsiasi errore, anche se effettivo e percepibile,giustifica la revisione del procedimento che ha portato alla decisione maNumero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026solo l’errore rilevante perché relativo ad una circostanza che avrebbepotuto/potrebbe incidere decisivamente sull’esito della causa.Non è possibile ampliare i limiti dell’impugnazione per revocazioneoltre i confini delle ipotesi inquadrabili nell’ambito di un errore di fatto, conle caratteristiche indicate; non è possibile alcuna rivalutazione delpercorso motivazionale del Giudice della legittimità, che muterebbel’impugnazione per revocazione in un ulteriore improprio e atipico grado diverifica del deciso. Verifica ancor più extra ordinem ove si consideri chel’impugnazione per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione,per espressa e inequivoca disposizione di legge, è diretta, in via esclusivae tassativa, a porre rimedio a un errore di fatto percettivo siccomedelineato dal n. 4) dell’art. 395 c.p.c., salvo l’ipotesi disciplinata dall’art.391 ter c.p.c.La apertura interpretativa richiesta dal ricorrente, non solostravolgerebbe il mezzo di impugnazione offerto nei confronti dellepronunce di legittimità dagli art.391 bis e 395 n.4 c.p.c., ma, ancor piùradicalmente, minerebbe inaccettabilmente il principio di stabilità che daesse deriva.L’individuazione dei limiti della revocazione delle pronunce dilegittimità nei termini che precedono non si ritiene in contrasto con alcunadelle norme della Costituzione richiamate dal ricorrente.Il controllo di legittimità della Corte di Cassazione interviene all’esito diun giudizio che si svolge usualmente in due fasi di merito, alle quali, incaso di cassazione con rinvio ne segue un'altra, nel perimetro vieppiùristretto delineato dall’art. 384 c.p.c. e così via, nel caso di cassazione diuna o più sentenze di rinvio.È da escludere quindi che si possa porre un problema di violazione deldiritto di difesa in un giusto processo. Salvo a volere affermare che sidebba riconoscere come dovuta la possibilità di rimettere in discussione ilNumero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026complesso della decisione definitiva, fino al raggiungimento di unapronuncia ritenuta l’unica giusta perché a sé favorevole.Ora, se si esaminano i motivi di revocazione articolati da GiampaoloCogliati alla luce delle indicazioni che precedono, si deve rilevare l’assenzadei presupposti, in concreto, che giustifichino l’impugnazione proposta.In particolare, non sono inquadrabili come errori di fatto -nel senso diun’omissione di pronuncia- nemmeno le lamentate violazioni, inerenti aiprofili dei motivi di ricorso per cassazione indicati come rientrantinell’ambito dell’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. e a quelli riferiti, ex art. 360 co 1n. 3 c.p.c., all’omessa considerazione della prospettata violazionedell’art.115 c.p.c. Anche per essi, infatti, la lamentata mancatavalutazione viene ricostruita attraverso il rilievo dell’asseritainadeguatezza della motivazione.L’errore di fatto revocatorio ricorre, come risulta dalla pianadescrizione normativa, “quando la decisione è fondata sulla supposizionedi un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando èsupposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”;cioè deve annidarsi in una oggettiva dispercezione da parte del Giudice dilegittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d’appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando laCassazione è eccezionalmente giudice del fatto); e certamente tale nonpuò considerarsi un apprezzamento o una conseguenza giuridica, comenel caso di specie, non potendo il Giudice della legittimità essere chiamatoa decidere nuovamente la causa in una sorta di anomalo nuovo giudizio, aseguito d’una impropria opposizione, anche a riguardo delle statuizioniprocessuali.Di recente questa Corte ha condivisamente riepilogato e fatto ilpunto su tutte le questioni qui agitate: l'errore di fatto rilevante ai finidella revocazione della sentenza, compresa quella della Corte dicassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra dueNumero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale cheabbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza ol'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertatoalla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbiacostituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si siapronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno diparticolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essereessenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbestata diversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio escludendo ilvizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omessoil rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente,anziché al procuratore nel domicilio eletto) – Sez. 6, n. 16439, 10/6/2021,Rv. 661483 –.Analogamente, si detto che non rappresenta un vizio riconducibile alcombinato disposto degli artt. 391 bis e 395, n. 4), c.p.c. laprospettazione di una errata valutazione in ordine alla ritualità dellacostituzione del controricorrente, per non avere la Corte rilevato chequest'ultimo aveva proceduto alla notifica del controricorso presso lacancelleria, sebbene il ricorso per cassazione contenesse l'indicazione dellaPEC del difensore del ricorrente, poiché l'errore, ove sussistente, noncostituirebbe un errore di fatto, ma un errore di giudizio, conseguente auna errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanzeprocessuali (Sez. 6, n. 24672, 11/8/2022, Rv. 665817).Più in generale è utile ricordare che questa Corte reiteratamente haavuto modo di chiarire che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art.395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione dellasentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, el'errore di giudizio o di valutazione.Numero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026È inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis cod.proc. civ. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche,percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzigiurisprudenziali, integra gli estremi dell' "error iuris", sia nel caso diobliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsaapplicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata(riconducibile all'ipotesi della violazione) – Sez. 6, n. 29922, 29/12/2011,Rv. 620988; conf., ex multis, Cass. 4584/2020 –.fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivodi revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art.391 bis cod. proc. civ., consiste in una svista su dati di fatto, produttivadell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere laquestione, sicché è inammissibile il ricorso per revocazione che suggeriscal'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Sez. 6, n.3494, 12/02/2013, Rv. 625003).Né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzioneimpone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art.111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte lesentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagliorgani giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale lascelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propriaspecifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio ovalutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limitidell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quantoall'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea equella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una voltadivenute definitive, non possano essere messe in discussione, ondeassicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinataNumero registro generale 18505/2025Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 19358/2026Data pubblicazione 12/06/2026amministrazione della giustizia (Sez. U, n. 8984, 11/04/2018, Rv.648127; cfr., anche, Sez. U., n. 30994, 27/12/2017; Sez. 6, n. 14937,15/6/2017) (sez. 2, n. 10009/2025).In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiaratoinammissibile, poiché proposto al di là dei casi previsti dalla legge.Le spese del presente giudizio di revocazione, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condannaGiampaolo Cogliati, al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dellespese del giudizio di revocazione, che liquida in € 11.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso