CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1076/4/22 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, depositata in data 28 marzo 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate inviava alla ricorrente avvisi accertamento per il recupero a tassazione di maggior reddito, determinato col metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 600/1973, relativamente agli anni d’imposta 2005 e 2006, rilevando incongruità fra spese accertate (inerenti il possesso di Redditometro autoveicoli, tra cui autocaravan, un mutuo di € 140 mila e il possesso del 50 % di quattro immobili) e il reddito dichiarato. In entrambi i gradi del giudizio di merito la contribuente risultava soccombente, per cui la stessa ha proposto ricorso in cassazione affidato a un unico motivo. L’Agenzia delle entrate ha resistito concontroricorso. Da ultimo la contribuente ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si de nuncia testualmente “ violazione e falsa dell’articolo 38 d.p.r. n. 600/1973, commi 4, 5 e 6 e carenza ed assenza di motivazione nella decisione su una delle richieste, riguardante l’avviso di accertamento per l’anno 2006, infatti non c’è da parte dell’A.E. alcuna richiesta su tale anno, quindi con presunta rinuncia a tale punto d’appello e non c’è pronuncia da parte della C.T.R. su tale circostanza, infatti nella sentenza si fa riferimento nella pur scarna motivazione all’anno 2005”.. 2. Va premesso che, a fronte della formale unicità del motivo, dal contenuto dello stesso in realtà se ne possono estrapolare altri. Alla luce di ciò il ricorso è, per quanto di ragione , in parte inammissibile e in parte fondato. Con il ricorso infatti, pur sotto l’indicazione della violazione di legge, e con riferimento all’anno 2005, si denuncia intanto il fatto che mentre a pag. 3 di (peraltro entrambi) gli avvisi di accertamento risultasse come la contribuente avesse provato l’avvenuta alienazione di due dei quattro immobili, in particolare uno nell’ottobre 2005 e l’altro nell’aprile 2006, siffatte circostanze non risultassero essere state valutate dal giudice d’appello, così come lo stesso non ha valutato l’ulteriore circostanza, emergente dalla lettura degli allegati ad entrambi gli avvisi (in particolare allegato 1) ed anch’essa evidenziata dalla parte, secondo cui benché la stessa Agenzia desse atto del possesso degli immobili in misura pari al 50%, poi ai fini della determinazione del reddito essi furono valutati nella misura del 100%. Sotto tale profilo trattasi all’evidenza, nella sostanza , della denuncia di un vizio ricadente sotto l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., rispetto al quale, però , ricorre la c.d. d oppia conformità ai sensi dell’art. 348-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie), né risulta proposto altro profilo di vizio della pronuncia. Da qui l’inammissibilità per tale parte della censura in esame. 2. Sempre il motivo in esame, con riferimento però al solo anno d’imposta 2006, allega l’inesistenza della motivazione, in quanto nella parte motiva nulla viene indicato a proposito di tale anno d’imposta. In effetti, rileva il collegio,la motivazione si occupa esclusivamente dell’anno d’imposta 2005, e tuttavia giunge a respingere integralmente l’appello, avente ad oggetto anche l’altro anno d’imposta, rispetto al quale l’iter logico cui si giunge a tale conclusione risulta del tutto non palesata. Risulta, dunque, evidentesul punto l’assenza della motivazione. 3. Da quanto precede discende l’accoglimento del motivo limitatamente all’assenza di motivazione relativamente all’anno d’imposta 2006. Conseguentemente, inammissibile nel resto, il ricorso va accolto limitatamente all’anno d’imposta 2006, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, provvederà altresì a regolare le spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare