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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 33698/2023

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rezione di errore materiale, ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’Umbria, resistito con controricorsoda [OSCURATO:PERSONA], ed ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];

2. con propria istanza, TaniaGuidubaldi ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza, in cui le spese di lite sono state distratte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.dall'esame degli atti di causa risulta che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualinel controricorso avevano chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ., mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato al giudizio;

2. è dunque evidente che è frutto di una mera svista l’indicazione, contenuta nella parte dispositiva, della distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non ha rappresentato né difeso i controricorrenti in quel giudizio;3. deve dunque essere accolta l’istanza di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017), che si riscontra nella ordinanza di questa Corte n. 7786 del 2023 riguardo alla individuazione dell’avvocatoantistatario;

4. va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 7786/2023, nel senso che l’enunciato : ” dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario” de ve essere eliminato e sostituito con l’enunciato: “degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 7786 del 2023 di questa Corte , dopo la locuzione «con distrazione a favore», sia eliminato l’enunciato: “dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”,e sostituito con il seguente enunciato: «degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiaratisi antistatari».

Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, nella Adunanza cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rezione di errore materiale, ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’Umbria, resistito con controricorsoda [OSCURATO:PERSONA], ed ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; 2. con propria istanza, TaniaGuidubaldi ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza, in cui le spese di lite sono state distratte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.dall'esame degli atti di causa risulta che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualinel controricorso avevano chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ., mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato al giudizio; 2. è dunque evidente che è frutto di una mera svista l’indicazione, contenuta nella parte dispositiva, della distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non ha rappresentato né difeso i controricorrenti in quel giudizio;3. deve dunque essere accolta l’istanza di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017), che si riscontra nella ordinanza di questa Corte n. 7786 del 2023 riguardo alla individuazione dell’avvocatoantistatario; 4. va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 7786/2023, nel senso che l’enunciato : ” dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario” de ve essere eliminato e sostituito con l’enunciato: “degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 7786 del 2023 di questa Corte , dopo la locuzione «con distrazione a favore», sia eliminato l’enunciato: “dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”,e sostituito con il seguente enunciato: «degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiaratisi antistatari». Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma, nella Adunanza cam
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