CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 22746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28155/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d a ll’ avv . FERDI- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso il decreto della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 421/2020 depositatoil 2 2/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In un processo di equa riparazione, riassunto in sede di rinvio presso la Corte di appello di Perugia, la parte privata domandaval'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo, parimenti ex l. 89/2001. All’esito, la Corteterritoriale ha liquidato le spese di lite in -2 - 2 8155 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 30 ) – [OSCURATO:PERSONA]. un totale di € 1.599,00: € 576 (gr ado di merito) + € 447 (giudizio di legittimità) + € 576 ( giudizio di rinvio) , a carico dell’Amministrazione soccombente. Ricorre in cassazione la parte privata con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo del ricorsosi censura la liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi ex tabelle n. 12 e n. 13 d.m. 55/2014. Si deduce violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c., nonchédei dd.mm. 55/2014 e 37/2018. Il motivo è accoltonei limiti seguenti . Il giudice deve liquidarele spese di lite secondo i parametri ex d.m. 55/2014. Nei processi di equa riparazione ex l. 89/2001, le spese si liquidano secondo i parametri dei proce ssi contenziosi ( cfr. Cass.11918/2022, tra le altre). Nel caso di specie si applicano le tabelle n. 12 per la fase di opposizione dinanzi alla corte territoriale, con l’osser- vazione che nella liquidazione non si può scendere al di sotto dei minimi (cfr. Cass.38506/2021, 1421/2021). Pertanto, il decreto impugnato è illegittimo poiché i compensi s ono stati quantificati al di sotto de i mi- nimi(cfr. Cass. 11918/2022 , 10932/2022 , 35825 / 2021 , 25177/2021). Ciò è avvenuto nella liquidazione delle spese delgrado di merito e del giudizio di legittimità, non per il giudizio di rinvio, essendo l’importo per esso liquidato non inferiore ai minimi, dovendo applicarsi per de- terminare il valore di tale fase del giudizio il criterio del dispuntandum, pari nel caso di specie al differenziale tra la somma liquidata e quella ritenuta corretta ( cass 634572020 ). In relazione a ciò , il provvedi- mento impugnato è da cassare e con decisione nel merito la liquida- zione è da effettuare in dispositivo, fermo rimanendo il resto. Atteso il -3 - 2 8155 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 30 ) – [OSCURATO:PERSONA]. solo parziale accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di legitti- mitàsi dichiarano compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei limitisegnati in motivazione, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai profili di censura accolti e de- cide nel merito, liquidando € 1.198,50 oltre a € 8 per esborsi per il grado di merito e€ 645 oltre a € 27 per esborsi per il giudizio di legit- timità, fermo rimanendo il resto, con maggiorazionedelle spese gene- rali, pari al 15% sui compensi, nonché degli accessori di legge, con distrazione in favore dell’antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] ; compensa le s