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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 12498/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, il 23 maggio 2023, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 1 giugno 2021 dal Tribunale di Marsala, in relazione al reato di cui all'art. 116, co. 15 e 17 C.d.S.

Il ricorso si compone di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge in rela- zione all'affermazione di penale responsabilità, in ragione del fatto che la nuova con- testazione di guida senza patente sarebbe avvenuta in un arco temporale eccedente il biennio prescritto dalla norma.

2. Il ricorso risulta inammissibile, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. li ricorrente, seppur dia atto di conoscere tale consolidata giurisprudenza di questa Corte, si discosta dall'ormai pacifico indirizzo secondo cui "In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è one- rato il pubblico ministero." (Sez. 4 , Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023) Rv. 285318 — 01).

Nella medesima pronuncia è stato affermato implici- tamente anche che ai fini della decorrenza del biennio debba farsi riferimento al mo- mento in cui sia divenuta definitiva la prima contestazione e non invece al momento in cui questa sia intervenuta.

A nulla rileva dunque che la prima contestazione ammi- nistrativa sia avvenuta in un momento eccedente il biennio rispetto alla nuova con- testazione per cui è processo, laddove la definitività dell'accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel bienno rispetto al nuovo illecito.

3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 21 febbraio 2024 li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id nte Ugo B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, il 23 maggio 2023, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 1 giugno 2021 dal Tribunale di Marsala, in relazione al reato di cui all'art. 116, co. 15 e 17 C.d.S. Il ricorso si compone di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge in rela- zione all'affermazione di penale responsabilità, in ragione del fatto che la nuova con- testazione di guida senza patente sarebbe avvenuta in un arco temporale eccedente il biennio prescritto dalla norma. 2. Il ricorso risulta inammissibile, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. li ricorrente, seppur dia atto di conoscere tale consolidata giurisprudenza di questa Corte, si discosta dall'ormai pacifico indirizzo secondo cui "In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è one- rato il pubblico ministero." (Sez. 4 , Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023) Rv. 285318 — 01). Nella medesima pronuncia è stato affermato implici- tamente anche che ai fini della decorrenza del biennio debba farsi riferimento al mo- mento in cui sia divenuta definitiva la prima contestazione e non invece al momento in cui questa sia intervenuta. A nulla rileva dunque che la prima contestazione ammi- nistrativa sia avvenuta in un momento eccedente il biennio rispetto alla nuova con- testazione per cui è processo, laddove la definitività dell'accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel bienno rispetto al nuovo illecito. 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 febbraio 2024 li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id nte Ugo B
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