Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1605/2012
ECLI:EU:C:2012:617
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C-629/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Appalto pubblico bandito dalla Commissione – Rigetto dell’offerta – Obbligo di motivazione – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 100, paragrafo 2 – Termine per rispondere a una domanda di informazioni – Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 – Articolo 149, paragrafo 2»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito della procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche
e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire
una sintesi minuziosa della presa in considerazione di ciascun dettaglio dell’offerta respinta nell’ambito della sua valutazione
o un’analisi comparativa dettagliata dell’offerta prescelta e dell’offerta dell’offerente escluso – Insussistenza – Motivo
infondato (Art. 256 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2, primo comma; regolamento della Commissione
n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 20-23)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito della procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Inosservanza, da parte della Commissione, del dovere di diligenza e di
buona amministrazione – Motivazione comunicata all'offerente con otto giorni di ritardo rispetto al termine massimo – Ritardo
che, di per sé, non determina l’annullamento delle decisioni controverse – Motivo infondato (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002,
art. 100, § 2, primo comma; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 2) (v. punti 37, 39, 40)
[OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(T-298/09), recante rigetto del ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione, del 12 maggio
2009, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto EAC/01/2008, relativa alla prestazione
di servizi esterni per programmi d’istruzione (EPISEP) (GU 2008/S 158-212752), nonché della decisione di attribuire l’appalto
a un altro offerente e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni – Articolo 93, paragrafo 1, lettera f), del regolamento
finanziario – Periodo di validità delle offerte – Responsabilità extracontrattuale.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE è condannata alle spese.