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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32329/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a misura cautelare detentiva per la durata complessiva di giorni 438 nell'ambito di un procedimento penale nel quale era elevata a suo carico contestazione per i reati di sequestro. di persona, porto illegale di arma da fuoco e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri coindagati.

Da tali reati Leka era stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. con sentenza della Corte di Assise di appello di Roma irrevocabile il 24 dicembre 2018.

La Corte d'appello di Roma, in qualità di giudice della riparazione, con ordinanza del 29/3/2022, ha rigettato la richiesta d'indennizzo per la dedotta ingiusta detenzione patita dal richiedente.

Dopo avere ripercorso la vicenda in esame e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, il giudice della riparazione ha ritenuto di respingere la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal richiedente una colpa grave ostativa al riconoscimento del beneficio; sono state all'uopo anche valorizzate le dichiarazioni rese nelle indagini dalla persona offesa, la quale si era resa successivamente irreperibile, sottraendosi all'esame dibattimentale.

La difesa dell'istante ha impugnato il provvedimento di rigetto, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Nullità dell'ordinanza impugnata per avere il giudice della riparazione travisato i fatti rispetto al contenuto di entrambe le sentenze assolutorie di merito, fornendo una propria interpretazione arbitraria della vicenda in contrasto con le risultanze in atti e con il giudicato.

II) Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in tema di dolo o colpa grave; mancato rispetto in punto di fatto e diritto dei principi stabiliti nelle sentenze assolutorie di merito.

III) Illogicità della motivazione; violazione dei principi di diritto stabiliti in sede di legittimità in materia di riparazione per ingiusta detenzione.

Mancata indicazione delle condotte alternative lecite; omessa motivazione in ordine alla incidenza causale dei comportamenti serbati dal ricorrente sull'adozione del provvedimento restrittivo.La Corte di appello non ha chiarito nel percorso argomentativo quale sia stata la colpa attribuita al ricorrente suscettibile di avere svolto efficacia causale rispetto all'adozione e al protrarsi della misura restrittiva.

I principi enunciati nella parte iniziale del provvedimento sono stati poi declinati in maniera errata allorquando i giudici hanno fatto applicazione di essi in relazione al caso concreto.

Secondo la Corte di appello il comportamento ostativo sarebbe da individuarsi nel fatto che il richiedente fu individuato dalle Forze dell'Ordine, a distanza di alcuni giorni dall'aggressione patita da [OSCURATO:PERSONA], nella stessa vettura adoperata dagli autori del fatto per l'aggressione, in compagnia di persone diverse da quelle originariamente individuate dalla persona offesa.

Non è possibile inferire da tale unico elemento una forma di corresponsabilità nell'adozione della misura restrittiva a carico del ricorrente da parte del giudice della cautela.

La Corte di appello non ha spiegato in cosa sarebbe consistita la imprudenza nella quale sarebbe incorso il richiedente e l'intera vicenda è stata rivisitata dal giudice della riparazione in "chiave colpevolista".

Non si è tenuto conto delle due pronunce assolutorie di merito e sono state riesaminate le dichiarazioni della persona offesa senza approfondire il tema delle diverse versioni dei fatti offerte da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini.

Dalla lettura del provvedimento sembrerebbe evincersi che all'assoluzione dell'imputato si sia pervenuti esclusivamente sulla base dell'applicazione dell'art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen.

Tale assunto è erroneo: il convincimento espresso dai giudici di merito è anche fondato sulla circostanza che la persona offesa ha reso diverse versioni dei fatti inattendibili, rifiutando anche di firmare il verbale di dichiarazioni redatto dalla Polizia.

Nella sentenza assolutoria di appello si esamina l'aspetto riguardante il fatto che la persona offesa avesse manifestato timori di ritorsioni nei suoi confronti, pervenendosi alla conclusione della infondatezza di tali timori.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria conclusiva nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento gravato è sostenuto da conferente apparato argomentativo, del tutto rispettoso dei principi stabiliti in questa sede.

2. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

Bisogna considerare, come ribadito in plurime pronunce di questa Corte, che l'operazione logica propria del giudice della cognizione, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, debba essere tenuta distinta da quella propria del giudice della riparazione, dovendo questi stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento.

Il giudice della riparazione, dunque, e tenuto, indipendentemente dal risultato assolutorio raggiunto nel giudizio di cognizione, a considerare, con valutazione da esperirsi "ex ante", se le condotte del richiedente siano state idonee a trarre in inganno l'autorità giudiziaria secondo criteri di ragionevolezza (cfr. Sez. 4, n. 1705 del 10/3/2000, Revello, Rv. 216479).

Da quanto precede discende che è consentito nell'ambito della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice, atteso che "condotta colposa ostativa alla riparazione può essere quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque <concorso> a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà" non apparendo dubitabile che, "pur escludendo che le dette condotte possano di per sé rappresentare grave indizio dell'ipotesi delittuosa posta a fondamento dell'ordinanza custodiale, non può per ciò solo escludersi anche una loro incidenza causale nella determinazione predetta, non potendo certamente negarsi una loro rilevanza concorrente e rafforzativa del quadro indiziario integrato dagli altri elementi" (cfr. Sez. 4, sentenza n. 1921 del 20/12/2013, dep. il 17/1/2014, Mannino, Rv. 258486).

Si è anche precisato che "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Quanto alle dichiarazioni della persona offesa sottrattasi al contraddittorio in dibattimento, in base ad orientamento costante di questa Corte, l'autonomia dei giudizi che connota la procedura della riparazione rispetto al giudizio di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza di fattori ostativi, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si siano sottratti all'esame.

3. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede sopra enunciati.

La sentenza della Corte di Assise di Roma, nel passaggio riportato a pag. 8 del provvedimento impugnato, ha evidenziato che l'assoluzione del Leka e dei coimputati fosse seguita alla irreperibilità della vittima ed alla volontà di questa di sottrarsi al confronto processuale con gli accusati, e che, nonostante egli fosse "seriamente intimorito", gli ulteriori elementi acquisiti - in particolare, i filmati che avevano ripreso la scena del sequestro, la testimonianza oculare di una persona presente al fatto ed il referto attestante le lesioni conseguite all'esplosione di un colpo di pistola - non fossero idonei a consentire una pronuncia di responsabilità con riferimento alla individuazione degli autori.

La Corte di Assise di Appello di Roma, che ha confermato il verdetto assolutorio, pur non avendo ritenuto attendibili le esternazioni dell'Hoxha alla polizia in ordine alle paventate ritorsioni a cui era esposto, è pervenuta all'assoluzione degli imputati in considerazione del fatto che la persona offesa si fosse deliberatamente sottratta all'esame dibattimentale, senza tuttavia escludere l'accadimento storico dei fatti.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha evidenziato, quale causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, le dichiarazioni predibattimentali della vittima ed il fatto che Leka, dopo quattro giorni dall'aggressione, fosse stato controllato nella zona in cui abitava la vittima, a bordo della medesima autovettura adoperata per il sequestro e l'aggressione armata, venendo riconosciuto dalla vittima tra i partecipanti all'episodio delittuoso.

Al riguardo, l'ordinanza impugnata appare conforme al principio secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per l'autonomia dei criteri valutativi che informano il giudizio riparatorio, può utilizzare, ai fini della verifica dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, in dibattimento, si siano sottratti all'esame o abbiano ritrattato, salvo che nel giudizio di cognizione, a seguito della complessiva valutazione d'inattendibilità del dichiarante, i fatti individuabili come fattori ostativi siano stati esclusi o ritenuti non sufficientemente provati (Sez. 4, n. 482 del 09/11/2021, dep. 2022, Rv. 282595; Sez. 4, n. 3239 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275194).

Ciò risponde alla ratio dell'istituto, che richiede che la condotta del richiedente sia vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Rv. 278284).

Nel caso in esame, le circostanze rappresentate dalla persona offesa nella fase delle indagini, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], si inserivano in un contesto nel quale il fatto - il cui accadimento storico non è stato escluso dai giudici di merito - risultava riscontrato da plurimi elementi (la vettura sulla quale viaggiavano i quattro aggressori, corrispondente ad una [OSCURATO:PERSONA] era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], intestatario del certificato di assicurazione, anch'esso riconosciuto dalla persona offesa; la fase iniziale del sequestro di persona era stato osservato da un testimone oculare; la certificazione sanitaria attestava la presenza di ferita da arma da fuoco sul corpo della vittima). [OSCURATO:PERSONA] era stato poi controllato in compagnia di altro originario coindagato nella zona in cui abitava la persona offesa, scampata all'aggressione con la fuga, a distanza di pochi giorni dal fatto.

Sebbene si sia pervenuti all'assoluzione del ricorrente nel giudizio di cognizione a suo carico, le dichiarazioni della persona offesa riguardanti la individuazione dei partecipanti al sequestro e all'aggressione, nella ricorrenza di molteplici riscontri a supporto della sua narrazione, erano suscettibili di ingenerare negli inquirenti e nel giudice della cautela, secondo una valutazione da esperirsi ex ante, il ragionevole convincimento che Leka fosse coinvolto nel sequestro di persona e che si fosse portato nuovamente nel luogo in cui risiedeva la vittima allo scopo di attuare ulteriori attività delittuose in danno dell'Hoxha.

Si è quindi determinata l'apparenza di un agire illecito idonea a sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della collettività.

Le doglianze del ricorrente tendono a valorizzare le argomentazioni poste a fondamento dell'assoluzione, trascurando di considerare, come già illustrato in precedenza, che i criteri valutativi che governano il giudizio di riparazione sono del tutto autonomi rispetto al giudizio di cognizione.

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in complessivi euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a misura cautelare detentiva per la durata complessiva di giorni 438 nell'ambito di un procedimento penale nel quale era elevata a suo carico contestazione per i reati di sequestro. di persona, porto illegale di arma da fuoco e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri coindagati. Da tali reati Leka era stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. con sentenza della Corte di Assise di appello di Roma irrevocabile il 24 dicembre 2018. La Corte d'appello di Roma, in qualità di giudice della riparazione, con ordinanza del 29/3/2022, ha rigettato la richiesta d'indennizzo per la dedotta ingiusta detenzione patita dal richiedente. Dopo avere ripercorso la vicenda in esame e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, il giudice della riparazione ha ritenuto di respingere la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal richiedente una colpa grave ostativa al riconoscimento del beneficio; sono state all'uopo anche valorizzate le dichiarazioni rese nelle indagini dalla persona offesa, la quale si era resa successivamente irreperibile, sottraendosi all'esame dibattimentale. La difesa dell'istante ha impugnato il provvedimento di rigetto, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Nullità dell'ordinanza impugnata per avere il giudice della riparazione travisato i fatti rispetto al contenuto di entrambe le sentenze assolutorie di merito, fornendo una propria interpretazione arbitraria della vicenda in contrasto con le risultanze in atti e con il giudicato. II) Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in tema di dolo o colpa grave; mancato rispetto in punto di fatto e diritto dei principi stabiliti nelle sentenze assolutorie di merito. III) Illogicità della motivazione; violazione dei principi di diritto stabiliti in sede di legittimità in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Mancata indicazione delle condotte alternative lecite; omessa motivazione in ordine alla incidenza causale dei comportamenti serbati dal ricorrente sull'adozione del provvedimento restrittivo.La Corte di appello non ha chiarito nel percorso argomentativo quale sia stata la colpa attribuita al ricorrente suscettibile di avere svolto efficacia causale rispetto all'adozione e al protrarsi della misura restrittiva. I principi enunciati nella parte iniziale del provvedimento sono stati poi declinati in maniera errata allorquando i giudici hanno fatto applicazione di essi in relazione al caso concreto. Secondo la Corte di appello il comportamento ostativo sarebbe da individuarsi nel fatto che il richiedente fu individuato dalle Forze dell'Ordine, a distanza di alcuni giorni dall'aggressione patita da [OSCURATO:PERSONA], nella stessa vettura adoperata dagli autori del fatto per l'aggressione, in compagnia di persone diverse da quelle originariamente individuate dalla persona offesa. Non è possibile inferire da tale unico elemento una forma di corresponsabilità nell'adozione della misura restrittiva a carico del ricorrente da parte del giudice della cautela. La Corte di appello non ha spiegato in cosa sarebbe consistita la imprudenza nella quale sarebbe incorso il richiedente e l'intera vicenda è stata rivisitata dal giudice della riparazione in "chiave colpevolista". Non si è tenuto conto delle due pronunce assolutorie di merito e sono state riesaminate le dichiarazioni della persona offesa senza approfondire il tema delle diverse versioni dei fatti offerte da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini. Dalla lettura del provvedimento sembrerebbe evincersi che all'assoluzione dell'imputato si sia pervenuti esclusivamente sulla base dell'applicazione dell'art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen. Tale assunto è erroneo: il convincimento espresso dai giudici di merito è anche fondato sulla circostanza che la persona offesa ha reso diverse versioni dei fatti inattendibili, rifiutando anche di firmare il verbale di dichiarazioni redatto dalla Polizia. Nella sentenza assolutoria di appello si esamina l'aspetto riguardante il fatto che la persona offesa avesse manifestato timori di ritorsioni nei suoi confronti, pervenendosi alla conclusione della infondatezza di tali timori. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. La difesa del ricorrente ha depositato memoria conclusiva nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento gravato è sostenuto da conferente apparato argomentativo, del tutto rispettoso dei principi stabiliti in questa sede. 2. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Bisogna considerare, come ribadito in plurime pronunce di questa Corte, che l'operazione logica propria del giudice della cognizione, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, debba essere tenuta distinta da quella propria del giudice della riparazione, dovendo questi stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento. Il giudice della riparazione, dunque, e tenuto, indipendentemente dal risultato assolutorio raggiunto nel giudizio di cognizione, a considerare, con valutazione da esperirsi "ex ante", se le condotte del richiedente siano state idonee a trarre in inganno l'autorità giudiziaria secondo criteri di ragionevolezza (cfr. Sez. 4, n. 1705 del 10/3/2000, Revello, Rv. 216479). Da quanto precede discende che è consentito nell'ambito della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice, atteso che "condotta colposa ostativa alla riparazione può essere quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque <concorso> a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà" non apparendo dubitabile che, "pur escludendo che le dette condotte possano di per sé rappresentare grave indizio dell'ipotesi delittuosa posta a fondamento dell'ordinanza custodiale, non può per ciò solo escludersi anche una loro incidenza causale nella determinazione predetta, non potendo certamente negarsi una loro rilevanza concorrente e rafforzativa del quadro indiziario integrato dagli altri elementi" (cfr. Sez. 4, sentenza n. 1921 del 20/12/2013, dep. il 17/1/2014, Mannino, Rv. 258486). Si è anche precisato che "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Quanto alle dichiarazioni della persona offesa sottrattasi al contraddittorio in dibattimento, in base ad orientamento costante di questa Corte, l'autonomia dei giudizi che connota la procedura della riparazione rispetto al giudizio di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza di fattori ostativi, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si siano sottratti all'esame. 3. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede sopra enunciati. La sentenza della Corte di Assise di Roma, nel passaggio riportato a pag. 8 del provvedimento impugnato, ha evidenziato che l'assoluzione del Leka e dei coimputati fosse seguita alla irreperibilità della vittima ed alla volontà di questa di sottrarsi al confronto processuale con gli accusati, e che, nonostante egli fosse "seriamente intimorito", gli ulteriori elementi acquisiti - in particolare, i filmati che avevano ripreso la scena del sequestro, la testimonianza oculare di una persona presente al fatto ed il referto attestante le lesioni conseguite all'esplosione di un colpo di pistola - non fossero idonei a consentire una pronuncia di responsabilità con riferimento alla individuazione degli autori. La Corte di Assise di Appello di Roma, che ha confermato il verdetto assolutorio, pur non avendo ritenuto attendibili le esternazioni dell'Hoxha alla polizia in ordine alle paventate ritorsioni a cui era esposto, è pervenuta all'assoluzione degli imputati in considerazione del fatto che la persona offesa si fosse deliberatamente sottratta all'esame dibattimentale, senza tuttavia escludere l'accadimento storico dei fatti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha evidenziato, quale causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, le dichiarazioni predibattimentali della vittima ed il fatto che Leka, dopo quattro giorni dall'aggressione, fosse stato controllato nella zona in cui abitava la vittima, a bordo della medesima autovettura adoperata per il sequestro e l'aggressione armata, venendo riconosciuto dalla vittima tra i partecipanti all'episodio delittuoso. Al riguardo, l'ordinanza impugnata appare conforme al principio secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per l'autonomia dei criteri valutativi che informano il giudizio riparatorio, può utilizzare, ai fini della verifica dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, in dibattimento, si siano sottratti all'esame o abbiano ritrattato, salvo che nel giudizio di cognizione, a seguito della complessiva valutazione d'inattendibilità del dichiarante, i fatti individuabili come fattori ostativi siano stati esclusi o ritenuti non sufficientemente provati (Sez. 4, n. 482 del 09/11/2021, dep. 2022, Rv. 282595; Sez. 4, n. 3239 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275194). Ciò risponde alla ratio dell'istituto, che richiede che la condotta del richiedente sia vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Rv. 278284). Nel caso in esame, le circostanze rappresentate dalla persona offesa nella fase delle indagini, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], si inserivano in un contesto nel quale il fatto - il cui accadimento storico non è stato escluso dai giudici di merito - risultava riscontrato da plurimi elementi (la vettura sulla quale viaggiavano i quattro aggressori, corrispondente ad una [OSCURATO:PERSONA] era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], intestatario del certificato di assicurazione, anch'esso riconosciuto dalla persona offesa; la fase iniziale del sequestro di persona era stato osservato da un testimone oculare; la certificazione sanitaria attestava la presenza di ferita da arma da fuoco sul corpo della vittima). [OSCURATO:PERSONA] era stato poi controllato in compagnia di altro originario coindagato nella zona in cui abitava la persona offesa, scampata all'aggressione con la fuga, a distanza di pochi giorni dal fatto. Sebbene si sia pervenuti all'assoluzione del ricorrente nel giudizio di cognizione a suo carico, le dichiarazioni della persona offesa riguardanti la individuazione dei partecipanti al sequestro e all'aggressione, nella ricorrenza di molteplici riscontri a supporto della sua narrazione, erano suscettibili di ingenerare negli inquirenti e nel giudice della cautela, secondo una valutazione da esperirsi ex ante, il ragionevole convincimento che Leka fosse coinvolto nel sequestro di persona e che si fosse portato nuovamente nel luogo in cui risiedeva la vittima allo scopo di attuare ulteriori attività delittuose in danno dell'Hoxha. Si è quindi determinata l'apparenza di un agire illecito idonea a sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della collettività. Le doglianze del ricorrente tendono a valorizzare le argomentazioni poste a fondamento dell'assoluzione, trascurando di considerare, come già illustrato in precedenza, che i criteri valutativi che governano il giudizio di riparazione sono del tutto autonomi rispetto al giudizio di cognizione. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in complessivi euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione
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