Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 30096/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 gennaio 2024 il Tribunale di Brescia ha rigettato l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 22 dicembre 2023 della Corte d'appello di Brescia, con la quale era stata respinta la loro richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, disposta in relazione a plurime contestazioni di reati in materia tributaria.

2. Avverso tale ordinanza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], costituito procuratore speciale, che lo ha affidato a due motivi.

2.1. Con un primo motivo ha denunciato un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della persistente sussistenza del pericolo di recidiva, affermato in termini incerti già nella sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, con riferimento alla loro richiesta di sostituzione della pena detentiva, avanzata in sede di conclusioni ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen. 2.2.

Con un secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di pericolosità sociale e alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, nonostante la collaborazione prestata nel corso delle indagini e il riconoscimento da parte del Tribunale, nel giudizio di merito, delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità dello stesso e l'assenza di elementi di novità idonei a consentire di modificare le valutazioni già formulate a carico dei ricorrenti circa il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quelle loro contestate.

4. Con memoria del 30 aprile 2024 il difensore e procuratore speciale di entrambi i ricorrenti ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo divenuta definitiva la sentenza di condanna ed essendo, di conseguenza, cessato l'interesse a una pronuncia sul merito della misura cautelare applicata in pendenza di giudizio ai ricorrenti medesimi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è inammissibile per rinuncia, ritualmente depositata dal loro comune difensore e procuratore speciale, che ha dato atto della cessazione dell'interesse dei ricorrenti medesimi alla impugnazione, essendo divenuta definitiva la sentenza di condanna degli imputati e, di conseguenza, cessato il loro interesse a una pronuncia sul merito della misura cautelare applicatagli in pendenza di giudizio (divenuta inefficace proprio a seguito della intervenuta definitività della sentenza di condanna).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non potendo escludersi che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), in quanto la rinuncia è stata determinata dalla sopravvenuta definitività della sentenza di condanna dei ricorrenti (che ha determinato il venire meno del loro interesse a ricorrere stante la sopravvenuta inefficacia della misura) e non dal riconoscimento della fondatezza delle loro richieste, somma che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00 per ciascun ricorrente.

In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 gennaio 2024 il Tribunale di Brescia ha rigettato l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 22 dicembre 2023 della Corte d'appello di Brescia, con la quale era stata respinta la loro richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, disposta in relazione a plurime contestazioni di reati in materia tributaria. 2. Avverso tale ordinanza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], costituito procuratore speciale, che lo ha affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo ha denunciato un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della persistente sussistenza del pericolo di recidiva, affermato in termini incerti già nella sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, con riferimento alla loro richiesta di sostituzione della pena detentiva, avanzata in sede di conclusioni ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen. 2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di pericolosità sociale e alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, nonostante la collaborazione prestata nel corso delle indagini e il riconoscimento da parte del Tribunale, nel giudizio di merito, delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità dello stesso e l'assenza di elementi di novità idonei a consentire di modificare le valutazioni già formulate a carico dei ricorrenti circa il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quelle loro contestate. 4. Con memoria del 30 aprile 2024 il difensore e procuratore speciale di entrambi i ricorrenti ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo divenuta definitiva la sentenza di condanna ed essendo, di conseguenza, cessato l'interesse a una pronuncia sul merito della misura cautelare applicata in pendenza di giudizio ai ricorrenti medesimi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è inammissibile per rinuncia, ritualmente depositata dal loro comune difensore e procuratore speciale, che ha dato atto della cessazione dell'interesse dei ricorrenti medesimi alla impugnazione, essendo divenuta definitiva la sentenza di condanna degli imputati e, di conseguenza, cessato il loro interesse a una pronuncia sul merito della misura cautelare applicatagli in pendenza di giudizio (divenuta inefficace proprio a seguito della intervenuta definitività della sentenza di condanna). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non potendo escludersi che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), in quanto la rinuncia è stata determinata dalla sopravvenuta definitività della sentenza di condanna dei ricorrenti (che ha determinato il venire meno del loro interesse a ricorrere stante la sopravvenuta inefficacia della misura) e non dal riconoscimento della fondatezza delle loro richieste, somma che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00 per ciascun ricorrente. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore
Sentenza Cassazione n. 30096/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris