CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 39584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino confermava la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per evasione, per essersi l'imputato allontanato dal luogo in cui era ristretto in stato di detenzione domiciliare. 2. Contro la sentenza presenta ricorso il difensore dell'imputato, lamentando, nell'unico motivo presentato, erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. In mancanza di richiesta nei termini previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, avuto modo di precisare che «è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.». (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818. 2. Il ricorso è altresì fondato. Premesso che il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in data 24/12/2014, si sarebbe estinto trascorsi complessivi sei anni e mezzo, il corso della prescrizione era stato tuttavia interrotto dalla sentenza di primo grado, intervenuta il 14/01/2016. Di conseguenza, a partire da quest'ultima data ha ricominciato a decorrere il termine "intermedio" di sei anni che è maturato, dunque, il 14/01/2022. La sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 22/02/2022, quindi, quando tale termine era già decorso. Neppure, nel caso di specie, ha operano la c.d. "sospensione Covid". L'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che disponeva la sospensione "assoluta" delle r attività processuali (e, conseguentemente, del decorso della prescrizione dei reati) nella prima fase dell'emergenza pandemica, si applicava, infatti, ai soli procedimenti in corso nel periodo di riferimento, in cui fossero stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431; Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780; Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, Barbaro, Rv. 281167) Nel caso di specie, essendo stato il decreto di citazione per il giudizio di appello emanato successivamente, ovvero il 25.1.2022, il giudizio non si poteva, dunque, ritenere pendente. 3. Risultando il reato prescritto in data anteriore alla pronuncia di secondo grado, la prescrizione va dichiarata ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza perché il reato è