CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato; - Preso atto della memoria tardiva, perché depositata oltre il terminedi legge, con la quale la difesa reitera le ragioni rese nel ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e denunzia violazione di legge, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato, in quanto volto a proporre una rilettura alternativa delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Invero, nel caso di specie, la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento non solo sulla circostanza che il teste di p.g. avesse riconosciuto con assoluta certezza l'imputato nel video, ma altresì sul riscontro dell'identità da parte del giudice monocratico, avvenuto in udienza. Sul punto, giova sottolineare che il riconoscimento dell'indagato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha, ai fini cautelari, valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice procedente (Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024, D., Rv. 287145); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato in quanto anch'esso diretto a prospettare una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti ovvero un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova. Invero, alla Corte di Cassazione non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento, ove il giudice di merito abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esenti da vizi logici ed abbia fatto applicazione di corretti argomenti giuridici, come nel caso di cui si discorre; - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M