CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 33487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Avellino; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Avellino, pronunciando in sede di rinvio, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. in data 18 gennaio 2022 ed avente ad oggetto la somma di €100.000,00, rinvenuta nell'autovettura condotta dal Manzo e suddivisa in 10 mazzette di banconote confezionate in buste sottovuoto. L'annullamento veniva motivato sottolineando come non fosse emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'astratta configurabilità del reato presupposto del riciclaggio contestato al ricorrente. Tale decisione interveniva dopo che il decreto di sequestro era stato già annullato con una prima ordinanza che, a sua volta, era annullata con rinvio da Sez.2, n.41991 del 28/9/2022. Nella sentenza rescindente si dava atto del consolidato orientamento secondo cui il reato di riciclaggio presuppone quanto meno che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali, ma al contempo si riteneva che il Tribunale fosse incorso nel vizio di motivazione apparente, nella misura in cui non erano state valutate le circostanze di fatto astrattamente idonee a dimostrare la provenienza illecita del denaro. Con la predetta sentenza, si demandava al giudice del rinvio di «tenere nella giusta considerazione il dato logico evincibile dal fallimento della giustificazione offerta per argomentare in ordine alla possibilità, nella concreta fattispecie, di identificare una traccia illecita (ancorché non precisamente denominata) in quella detenzione derivata, così da offrire (secondo la regola di giudizio propria dello scrutinio cautelare reale) idonea collocazione alla tipicità che la fattispecie contestata richiede». 2. Avverso l'ordinanza impugnata, il ricorrente propone ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo aver ricostruito la vicenda in punto di fatto, il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe integrato la motivazione in merito alla prova logica della provenienza illecita del denaro rinvenuto nella disponibilità del Manzo. Sul punto si richiamava il fatto che le giustificazioni rese dal Manzo erano risultante false o, quanto meno, indimostrate e che, pertanto, non poteva che ritenersi la provenienza del denaro da pregressa attività delittuosa. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che, in base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentito dedurre vizi della motivazione. È pur vero che, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Al contempo, si afferma che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argonnentativo, anche quando non del tutto la mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; più recentemente Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 2.1. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente esaminato i dati fattuali posti a fondamento del decreto di sequestro, sottolineando come il rinvenimento del denaro - custodito in mazzette e del cui possesso non è stata fornita adeguata motivazione - costituisce un elemento non del tutto incompatibile con la tesi difensiva, secondo cui si tratterebbe del provento della vendita "in nero" di capi di bestiame (p.4). Il dato fattuale, pertanto, è stato compiutamente valutato, essendo il Tribunale giunto ad una conclusione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità, soprattutto nell'ambito della fase cautelare, nella quale il ricorso non può essere proposto per vizio di motivazione, ma solo per violazione di legge. 2.2. Tale aspetto non è stato in alcun modo preso in considerazione dal ricorso proposto dal Pubblico ministero, il quale ripropone la tesi secondo cui le modalità di detenzione del denaro e l'assenza di adeguate giustificazioni dovrebbero di per sé consentire di ritenere l'astratta configurabilità del riciclaggio. Si tratta di un argomento che, invero, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, lì dove si è ritenuto che la giustificazione offerta dal Manzo non è "inverosimile".Al contempo, si sottolinea come la mera presenza di motivi di sospetto in ordine al possesso di denaro non consente di ritenere sussistente il fumus commissi delicti in relazione al reato di riciclaggio. In una fattispecie del tutto similare a quella in esame, infatti, si è già avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (fattispecie relativa al sequestro di una consistente somma di denaro, rinvenuta in una scatola all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, di cui questi non aveva saputo giustificare la provenienza, rilevando l'assenza di elementi sufficienti per individuare il delitto presupposto) (Sez.2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02). Nel caso di specie, è sintomatico dell'impossibilità di individuare il reato presupposto il fatto che il pubblico ministero, neppure nel ricorso per cassazione, è stato in grado di ipotizzare la fattispecie di reato che avrebbe dato luogo al profitto in denaro, successivamente rinvenuto nella disponibilità del Manzo. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nella misura in cui, pur evocando la violazione di legge, in concreto si traduce in una non consentita proposizione del vizio di motivazione. P.Q.M. Dichiar