CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 37797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Vista la segnalazione in data 28/02/2023, avente ad oggetto la sentenza emessa dalla Quinta Sezione Penale in data 13/12/2022, depositata in data 09/03/2023, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 11/11/2021; considerato che nel ruolo di udienza risulta annotato l'annullamento della predetta sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, nulla essendo stato annotato in relazione alla conseguente decisione relativamente agli effetti civili; considerato che dalla motivazione della sentenza-documento, oltre che dal dispositivo della stessa, risulta che, agli effetti civili, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.; atteso che, quindi, in tal senso va integrato il dispositivo trascritto a ruolo; letto l'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo trascritto a ruolo della sentenza di questa Corte n.12970/23 del 13 dicembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mediante aggiunta, dopo l'espressione "annulla senza rinvio la sentenza impugnata" di quella "agli effetti penali", e dopo la successiva espressione "perché il reato è estinto per prescrizione", di quella "annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello". Così deciso in Roma, il 06/07/2023 Il Consigliere estensore Il P