CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per i reati di cui all'art 220 LF per non aver tenuto le scritture contabili nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento e 226, 220,49 LF per essersi reso irreperibile al curatore ed agli altri organi della procedura. Sentenza dichiarativa di fallimento di Agosto 2014. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario articolando tre motivi. 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini all'imputato. Come già eccepito e dimostrato con documentazione probante davanti ai Giudici del merito, l'atto era stato notificato - in data 18.3.2015 - alla moglie del giudicabile non più convivente per separazione di fatto fin dal mese di Settembre 2014 e tra i due coniugi in quel periodo non vi era comunicazione. L'eccezione sarebbe stata respinta con argomentazioni solo apparenti. 2.Col secondo motivo di deduce l'errata applicazione di legge penale quanto al ritenuto concorso di reati tra le norme incriminatrici di cui ai due capi di imputazione mentre avrebbe dovuto ravvisarsi il concorso apparente di norme, poiché la fattispecie ex art 49 LF sarebbe assorbita in quella di bancarotta semplice, trattandosi dello stesso fatto materiale erroneamente ricondotto a due fattispecie incriminanti. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio e dell'assenza di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze ex art 62 bis cp. All'odierna udienza il PG, dr. Senatore, ha concluso per l'inammissibilità e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, si è riportato ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente inammissibile. 1.Col primo motivo la difesa si duole di inesistenti vizi di violazione dell'art 415 bis cpp e di motivazione illogica, dovendo piuttosto rilevarsi la qenericità del motivo di ricorso, la cui formulazione non ha tenuto conto della corretta motivazione espressa dai Giudici del merito; sul punto)infatti, è stato evidenziato nel provvedimento impugnato come la moglie dell'attuale ricorrente, ricevendo l'atto in parola, si era qualificata convivente del destinatario mentre la prospettata situazione di incomunicabilità tra i coniugi è stata affidata alla sola parola dell'imputato, che ha reso una dichiarazione in tal senso nel corso del giudizio di merito, senza che la difesa aggiungesse deduzioni specifiche con la presente impugnazione. L'opzione dei Giudici del merito nel respingere l'eccezione di mancata notifica dell'avviso ex art 415 bis cpp è in armonia con i principi elaborati in proposito da questa Corte regolatrice. Si è, infatti, già affermato che in tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto. In una fattispecie, sovrapponibile alla presente, nella quale l'avviso di fissazione di nuova udienza preliminare era stato notificato alla madre convivente dell'imputato. (Sez. 3, Sentenza n. 229 del 28/06/2017 Cc. (dep. 09/01/2018 ) Rv. 272092. 2.11 secondo motivo di ricorso ha posto la questione dlell'auspicato assorbimento del reato di cui all'art 49 LF in quello di bancarotta semplice, sul presupposto che si tratti dello stesso fatto materiale ricondotto per errore sotto due norme incriminatrici. Prima di esaminare la doglianza della difesa occorre richiamare la ricostruzione in fatto operata dai Giudici del merito, che hanno sottolineato come l'imputato avesse ricevuto due atti formali dì convocazione dal curatore - telegramma e notifica da parte dell'ufficiale giudiziario - senza darvi riscontro; che l'imputato era persona esperta del settore e degli obblighi derivanti dalla qualità di imprenditore, in quanto già dichiarato fallito; che, a causa della non reperibilità, non aveva messo a disposizione le scritture contabili, che di fatto la società era obbligata ancora a tenere, poiché non era stata cancellata dal registro delle imprese. 2.1 Tanto premesso va osservato che sulla questione sollevata dal ricorrente si è pronunziata più volte questa Corte regolatrice - sia pure in riferimento alla diversa fattispecie dì bancarotta fraudolenta documentale - affermando che l'art. 220, comma 1, ultima parte, legge fall., sanzionando la violazione degli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 3 e 49 legge fall., prevede due autonomi reati, dei quali solo il primo, integrato dall'omesso deposito delle scritture contabili, è assorbito dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre l'ulteriore reato di inosservanza dell'obbligo di comparizione personale del fallito davanti agli organi della procedura concorre con il reato di bancarotta fraudolenta documentale, trattandosi di condotte distinte e lesive di interessi diversi, in quanto l'art. 49 legge fall. tutela l'interesse all'acquisizione di conoscenze di carattere generale e non meramente documentale. (Sez. 5 , Sentenza n. 54516 del 16/10/2018 Ud. (dep. 05/12/2018 ) Rv. 275231. In senso coerente con la predetta pronunzia si è, altresì, chiarito che la finalità dell'art. 49 legge fall. è quella di assicurare la reperibilità personale del fallito perché questi possa rendere informazioni o chiarimenti funzionali alla gestione della procedura. (Sez. 5 , Sentenza n. 32867 del 15/05/2019 Ud. (dep. 22/07/2019 ) Rv. 276526. Nella motivazione della prima sentenza (Sez. 5 , Sentenza n. 54516 del 16/10/2018 Ud. dep. 05/12/2018 Rv. 275231) si è precisato - per quanto di interesse ai fini della presente decisione - che l'art. 49 impone al fallito, «se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura», di presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori; in tal senso l'obbligo di presentazione del fallito agli organi della procedura non è previsto quale mero veicolo per la consegna della contabilità o per l'illustrazione del contenuto della stessa. Come chiaramente evidenziato dal riportato contenuto testuale dell'art. 49 legge fall., la comparizione del fallito è finalizzata all'acquisizione di informazioni e delucidazioni di contenuto più ampio sull'intera gestione dell'impresa e la condotta di violazione di tale obbligo è lesiva dell'interesse all'acquisizione di conoscenze di carattere generale, e non solo meramente documentale, sull'andamento della fallita. 2.2 La tesi prospettata dal ricorrente, secondo la quale le due fattispecie incriminanti sanzionano lo stesso fatto materiale risulta, pertanto, smentita essendo diversi non solo i beni giuridici tutelati - come riconosce la difesa - ma anche le condotte omissive previste e punite dalle norme incriminatrici speciali, in un caso ( art 217 LF comma secondo) la mancata tenuta dei libri e della altre scritture contabili nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero dall'inizio dell'impresa in caso di minor durata della stessa mentre nell'altro ( art 49 comma secondo LF) la mancata presentazione del fallito agli organi della procedura per rendere informazioni sulla complessiva gestione della società. 2.3 Per esigenza di completezza è opportuno ricordare che il principio di assorbimento invocato dal ricorrente è stato affermato da questa stessa Sezione in relazione alla diversa fattispecie di mancata consegna delle scritture agli organi del fallimento ex art 220 e 16 nr 3 LE, in relazione alla bancarotta semplice documentale, che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili; la seconda norma incriminatrice, infatti, ricomprende in sé - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo delle condotte di riferimento - anche quella di cui agli artt. 220 e 16, n. 3 della medesima legge, in quanto, una volta accertata la mancata tenuta delle scritture, risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare. (Sez. 5, Sentenza n. 12050 del 14/01/2021 Ud. (deo. 30/03/2021 ) Rv. 280849. 3. Il trattamento sanzionatorio - oggetto del terzo motivo di ricorso - è adeguatamente giustificato anche per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tramite il riferimento alla congruità della pena riguardo alla gravità dei fatti ed al precedente specifico passato in giudicato prima della dichiarazione di fallimento. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale - ipotesi che all'evidenza non ricorre nel caso in esame, nel quale all'imputato è stata inflitta la pena di otto mesi di reclusione - potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 20.01.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA].