CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., fallita nel corso del 2013. In particolare la Corte territoriale ha confermato il riconoscimento della continuazione fallimentare tra i fatti di bancarotta patrimoniale contestati nel presente procedimento (ad oggetto la distrazione di beni strumentali) e quelli, relativi al medesimo fallimento, oggetto di precedente pronunzia (ad oggetto la distrazione di un piano del fabbricato destinato allo svolgimento dell'attività aziendale mediante la fraudolenta stipulazione di un contratto di locazione del medesimo), nonché il giudizio di maggiore gravità di quelli odierni e, previo riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, la conseguente rideterminazione della pena complessiva operata dal giudice di primo grado, comprensiva dell'aumento per la continuazione per il concorrente reato di cui all'art. 220 legge fall. anch'esso oggetto del pregresso giudicato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deduc:endo erronea applicazione della legge penale. In particolare il ricorrente lamenta l'inconfigurabilità dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1) legge fall. per difetto della pluralità dei fatti di bancarotta, posto che oggetto di entrambi i giudizi promossi a carico del Sansone sono condotte distrattive relative al medesimo fallimento integranti un unico reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come precisato da Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665, l'art. 216 legge fallimentare contiene norme a più fattispecie alternative o fungibili. È il caso delle condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di cui al comma primo n. 1, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, in rapporto di "alternatività formale", di "alternatività di modi", nel senso cioè che le diverse condotte descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più di tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrità del patrimonio del debitore insolvente). In tal caso, l'atto conforme al tipo legale resta assorbito dalla realizzazione, in contiguità temporale, di altro atto di per sé stesso tipico. In difetto della detta unitarietà d'azione con pluralità di atti, è indubbio che, anche tra fattispecie alternative, si ha concorso ogni qualvolta le differenti azioni tipiche siano "distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale" e abbiano ad oggetto beni specifici differenti.Sempre secondo la pronunzia citata la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., trova dunque applicazione sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge, mentre l'intervenuta condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale. Sulla scorta dell'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA], va dunque ribadito che la menzionata aggravante è configurabile anche nel caso di reiterazione di fatti dello stesso tipo e cioè riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, purchè si tratti di distinte condotte criminose, cioè di comportamenti distinti nel tempo ed autonomamente enucleabili nella loro completezza, rimanendo invece fermo che la stessa non ricorra nell'ipotesi in cui la condotta realizzata conservi un carattere unitario, articolandosi in una pluralità di atti omogenei posti in essere in stretta successione temporale Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031; Sez. 5, Sentenza n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156; Sez. 5, Sentenza n. 42750 del 16/0!5/2017, Gaiba, Rv. 271013; Sez. 5, Sentenza n. 1762 del 28/11/2007, dep. 2008, Perugini, Rv. 239096). 3. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi oramai consolidati principi, fornendo motivazione logica e coerente alle risultanze processuali esposte delle ragioni per cui ha ritenuto che le distrazioni contestate nei due diversi procedimenti non costituiscano altrettanti atti di una condotta unitaria, ma autonome violazioni della norma incriminatrice. Ed in tal senso i giudici del merito hanno correttamente fatto riferimento alla distanza temporale intercorsa tra le condotte, alla loro ontologica diversità ed all'eterogeneità del loro oggetto. Con tale motivazione il ricorso non si è sostanzialmente confrontato, limitandosi invece ad eccepire che le condotte contestate avrebbero in definitiva realizzato la distrazione di un unitario ramo aziendale. Affermazione che in realtà per un verso si rivela meramente assertiva e per l'altro si fonda su di una errata interpretazione della giurisprudenza evocata dal ricorrente, secondo cui l'unitarietà dell'illecito ostativo al riconoscimento dell'aggravante di cui si tratta non è determinato dalla mera distrazione di tutti i beni che costituiscono un complesso aziendale, ma dalla distrazione di quest'ultimo in modo tale da conservarne la sua identità, garantendo cioè, anche qualora la condotta venga consumata attraverso una pluralità di atti, la sua ricomposizione. E nel caso di specie, alla luce dell'incontestata ricostruzione dei fatti operata in sentenza, appare evidente che non vi sia stata alcuna cessione di ramo d'azienda, bensì l'autonoma distrazione a favore di soggetti eterogenei, con modalità ed in tempi diversi dei singoli beni che in origine costituivano altrettante parti del complesso aziendale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/2/2022 [OSCURATO:PERSONA]