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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:290
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0059_INF

Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 maggio 2022 – Conserve Italia et [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑59/22 R) «Procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Mercato europeo delle conserve vegetali – Decisione che infligge un’ammenda – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, n. 4) (v. punti 7-10)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 13, 21-26, 34-36, 39, 42, 43)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova (Artt. 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 29-32)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno grave ed irreparabile del richiedente – Lesione di un interesse proprio di quest’ultimo – Lesione dell’interesse di un terzo – Esclusione (Artt. 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 37, 38) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0059_INF Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 maggio 2022 – Conserve Italia et [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑59/22 R) «Procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Mercato europeo delle conserve vegetali – Decisione che infligge un’ammenda – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, n. 4) (v. punti 7-10) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 13, 21-26, 34-36, 39, 42, 43) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova (Artt. 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 29-32) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno grave ed irreparabile del richiedente – Lesione di un interesse proprio di quest’ultimo – Lesione dell’interesse di un terzo – Esclusione (Artt. 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 37, 38) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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