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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44980/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Elisabetta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondata ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., la richiesta di revisione proposta ai sensi dell'art. 630 c. 1, lett. a), cod. proc. pen., nell'interesse di GINATTA Mario.

2. In particolare, secondo la ricostruzione rinvenibile nell'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ivrea, con la prima sentenza, aveva condannato il GINATTA per detenzione non autorizzata di due esemplari di puma (capo 1 dell'imputazione relativo al reato di cui all'art. 1, c. 1 e 2 del d.l. n. 159/2003, cos' modificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. f)

I. n. 150/1992) e per la detenzione di due esemplari vivi di mammiferi di specie selvatica e esemplari vivi di mammiferi provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (capo 2 dell'imputazione).

La sentenza, a seguito di ricorso, veniva parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 51839/2018), avendo il giudice di legittimità ritenuto la fondatezza del secondo motivo (e assorbito in esso il quinto)•t poiché il Tribunale, nell'affermare la responsabilità del ricorrente in relazione al capo 1) dell'imputazione aveva ritenuto integrata la fattispecie in relazione a una condotta avente a oggetto aracnidi altamente pericolosi per l'uomo (ritenendo erroneamente il diverso reato di cui all'art. 1, c. 1 e 2, d.l. n. 159/2003, in luogo di quello contestato, vale a dire la contravvenzione di cui all'art. 2 legge n. 150/1992) e disponendo pertanto il rinvio al Tribunale di Ivrea per nuovo giudizio limitatamente al capo 1), dichiarando il ricorso inammissibile nel resto, poiché le doglianze dedotte con il primo, il terzo e il quarto motivo non erano consentite in sede di legittimità, proponendo una rivisitazione delle risultanze processuali.

Con la sentenza del 28 febbraio 2020, il Tribunale di Ivrea, dato atto del passaggio in giudicato della condanna per il reato di cui al capo 2) della imputazione (vale a dire l'art. 6 della legge n. 150/1992) t assolveva il GINATTA ai sensi dell'art. 530, c. 2, cod. proc. pen. dal capo 1 dell'imputazione (vale a dire art. 2, stessa legge n. 150/1992).

3. A sostegno della richiesta di revisione, la difesa del GINATTA formula tre motivi, con i quali deduce carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché violazione di legge nell'applicazione dell'art. 634 cod. proc. pen., e erronea applicazione della legge penale da parte della Corte d'appello di Milano.

In particolare, quanto al primo rilievo, contesta il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si dà atto della coerenza e logicità della motivazione del giudice di prime cure senza compiere la valutazione propria del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, per il quale rileva, invece, che entrambe le sentenze avevano a oggetto l'accertamento delle qualità biologiche dell'animale, ossia la sua corretta identificazióne.

Quanto al secondo, la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe svolto il vaglio in termini astratti, essendosi diffusa in una dissertazione approfondita sulla formula dubitativa adottata nella seconda decisione, a nulla rilevando la formula assolutoria ai fini della revisione per contrasto tra giudicati.

Infine, rileva che la Corte d'appello non avrebbe considerato la ragione fondante la richiesta, relativa cioè alla mancata identificazione dell'animale, elemento questo che la difesa ritiene non suscettibile di diversa interpretazione.

Sotto altro profilo, si rileva l'inammissibilità di una interpretazione secondo cui si tratterebbe solo di una diversa valutazione degli stessi fatti, posto che la mancanza di esami scientifici per la indispensabile identificazione dell'animale costituisce fatto e non diversa valutazione che determinerebbe l'errore sul quale si è fondata la prima decisione.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Elisabetta [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve, intanto, precisarsi che le due sentenze di cui si discute costituiscono sviluppo graduale dello stesso processo, nel quale è intervenuto un pronunciamento della Corte di legittimità, in conseguenza del quale - come correttamente evidenziato dalla Corte di merito - si era verificato il passaggio in giudicato dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione (art. 6 legge n. 150/1992 che punisce la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) e il rinvio per nuovo giudizio quanto a quella relativa al capo 1), essendo stata rilevata la diversità della contestazione [in imputazione era contestato il reato di cui all'art. 2, c. 1,1ett. f), della legge n. 150/1992, laddove il giudice aveva ritenuto in motivazione, senza neppure procedere a formale riqualificazione, il reato di cui all'art. 1 della legge n. 159/2003, riguardante animali di specie diversa (aracnidi)].

Da tale reato (che punisce la condotta di chi, in violazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del regolamento, che contempla, per l'appunto, anche i Felidi), ritenuto il difetto di prova sufficiente, il GINATTA veniva assolto in sede di giudizio di rinvio.

3. I motivi sono manifestamente infondati.

Essi muovono dall'errato presupposto che, su uno stesso fatto di reato (capo 1 dell'imputazione), siano intervenute le due sentenze del Tribunale di Ivrea, di condanna l'una, di assoluzione l'altra, laddove - al contrario - il GINATTA rispondeva di due distinti reati, pur posti in essere con la stessa condotta, la cui oggettività è tuttavia diversa, non avendo la Corte di cassazione rilevato alcun vizio motivazionale in relazione alla detenzione di due mammiferi vivi di specie selvatica, pur in difetto della relativa identificazione di specie, ritenendo irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 6, c. 1,

I. n. 150/1992, ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle modalità della loro custodia.

Di talché alcun rilievo può assumere, in questa sede, la circostanza che la mancata identificazione della specie non abbia consentito di ritenere adeguatamente provato anche il reato sub 1) dell'imputazione (che riguarda la contravvenzione di cui all'art. 2, c. 1, lett. f, stessa legge n. 150/1992).

3.1. Sul punto, è vero che, in tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere a oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio (cfr. sez. 1 n. 50460 del 25/0572017, Sciumé, Rv. 271821); ma è altrettanto vero che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, c. 1, lett. a) cit., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze (cfr. sez. 2 n. 12809 del 11/3/2011, Vitale, Rv. 250061; sez. 6 n. 20019 del 27/2/2014, Corrado, Rv. 259449; n. 34927 del 17/4/2018, Delbono, Rv. 273749).

Dato tale concetto d'inconciliabilità, pertanto, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (cfr. sez. 1 n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757).

In altri termini, nel caso in cui la richiesta di revisione si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull'ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (cfr. sez. 2, n. 29373 del 18/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280002), poiché la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (cfr. sez. 4, n. 46885 del 7/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277902) e gli elementi in base ai quali si chiede la revisione non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (cfr. sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, Mortola, Rv. 269757; sez. 6, n. 34927 del 17/4/2018, Delbono, Rv. 273749).

3.2. Di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, rilevando l'avvenuto passaggio in giudicato della condanna per il diverso reato (art. 6 legge n. 150/92), in ordine al quale non è apprezzabile ictu ()cui/ alcuna contraddittorietà, stante la diversità dell'oigetto dei due distinti reati, sopra rappresentata, essendo la successiva assoluzione intervenuta in relazione al reato di cui all'art. 2, c. 1, lett. f) della stessa legge n. 150/92.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 10 novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Elisabetta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondata ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., la richiesta di revisione proposta ai sensi dell'art. 630 c. 1, lett. a), cod. proc. pen., nell'interesse di GINATTA Mario. 2. In particolare, secondo la ricostruzione rinvenibile nell'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ivrea, con la prima sentenza, aveva condannato il GINATTA per detenzione non autorizzata di due esemplari di puma (capo 1 dell'imputazione relativo al reato di cui all'art. 1, c. 1 e 2 del d.l. n. 159/2003, cos' modificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. f) I. n. 150/1992) e per la detenzione di due esemplari vivi di mammiferi di specie selvatica e esemplari vivi di mammiferi provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (capo 2 dell'imputazione). La sentenza, a seguito di ricorso, veniva parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 51839/2018), avendo il giudice di legittimità ritenuto la fondatezza del secondo motivo (e assorbito in esso il quinto)•t poiché il Tribunale, nell'affermare la responsabilità del ricorrente in relazione al capo 1) dell'imputazione aveva ritenuto integrata la fattispecie in relazione a una condotta avente a oggetto aracnidi altamente pericolosi per l'uomo (ritenendo erroneamente il diverso reato di cui all'art. 1, c. 1 e 2, d.l. n. 159/2003, in luogo di quello contestato, vale a dire la contravvenzione di cui all'art. 2 legge n. 150/1992) e disponendo pertanto il rinvio al Tribunale di Ivrea per nuovo giudizio limitatamente al capo 1), dichiarando il ricorso inammissibile nel resto, poiché le doglianze dedotte con il primo, il terzo e il quarto motivo non erano consentite in sede di legittimità, proponendo una rivisitazione delle risultanze processuali. Con la sentenza del 28 febbraio 2020, il Tribunale di Ivrea, dato atto del passaggio in giudicato della condanna per il reato di cui al capo 2) della imputazione (vale a dire l'art. 6 della legge n. 150/1992) t assolveva il GINATTA ai sensi dell'art. 530, c. 2, cod. proc. pen. dal capo 1 dell'imputazione (vale a dire art. 2, stessa legge n. 150/1992). 3. A sostegno della richiesta di revisione, la difesa del GINATTA formula tre motivi, con i quali deduce carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché violazione di legge nell'applicazione dell'art. 634 cod. proc. pen., e erronea applicazione della legge penale da parte della Corte d'appello di Milano. In particolare, quanto al primo rilievo, contesta il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si dà atto della coerenza e logicità della motivazione del giudice di prime cure senza compiere la valutazione propria del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, per il quale rileva, invece, che entrambe le sentenze avevano a oggetto l'accertamento delle qualità biologiche dell'animale, ossia la sua corretta identificazióne. Quanto al secondo, la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe svolto il vaglio in termini astratti, essendosi diffusa in una dissertazione approfondita sulla formula dubitativa adottata nella seconda decisione, a nulla rilevando la formula assolutoria ai fini della revisione per contrasto tra giudicati. Infine, rileva che la Corte d'appello non avrebbe considerato la ragione fondante la richiesta, relativa cioè alla mancata identificazione dell'animale, elemento questo che la difesa ritiene non suscettibile di diversa interpretazione. Sotto altro profilo, si rileva l'inammissibilità di una interpretazione secondo cui si tratterebbe solo di una diversa valutazione degli stessi fatti, posto che la mancanza di esami scientifici per la indispensabile identificazione dell'animale costituisce fatto e non diversa valutazione che determinerebbe l'errore sul quale si è fondata la prima decisione. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Elisabetta [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, intanto, precisarsi che le due sentenze di cui si discute costituiscono sviluppo graduale dello stesso processo, nel quale è intervenuto un pronunciamento della Corte di legittimità, in conseguenza del quale - come correttamente evidenziato dalla Corte di merito - si era verificato il passaggio in giudicato dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione (art. 6 legge n. 150/1992 che punisce la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) e il rinvio per nuovo giudizio quanto a quella relativa al capo 1), essendo stata rilevata la diversità della contestazione [in imputazione era contestato il reato di cui all'art. 2, c. 1,1ett. f), della legge n. 150/1992, laddove il giudice aveva ritenuto in motivazione, senza neppure procedere a formale riqualificazione, il reato di cui all'art. 1 della legge n. 159/2003, riguardante animali di specie diversa (aracnidi)]. Da tale reato (che punisce la condotta di chi, in violazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del regolamento, che contempla, per l'appunto, anche i Felidi), ritenuto il difetto di prova sufficiente, il GINATTA veniva assolto in sede di giudizio di rinvio. 3. I motivi sono manifestamente infondati. Essi muovono dall'errato presupposto che, su uno stesso fatto di reato (capo 1 dell'imputazione), siano intervenute le due sentenze del Tribunale di Ivrea, di condanna l'una, di assoluzione l'altra, laddove - al contrario - il GINATTA rispondeva di due distinti reati, pur posti in essere con la stessa condotta, la cui oggettività è tuttavia diversa, non avendo la Corte di cassazione rilevato alcun vizio motivazionale in relazione alla detenzione di due mammiferi vivi di specie selvatica, pur in difetto della relativa identificazione di specie, ritenendo irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 6, c. 1, I. n. 150/1992, ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle modalità della loro custodia. Di talché alcun rilievo può assumere, in questa sede, la circostanza che la mancata identificazione della specie non abbia consentito di ritenere adeguatamente provato anche il reato sub 1) dell'imputazione (che riguarda la contravvenzione di cui all'art. 2, c. 1, lett. f, stessa legge n. 150/1992). 3.1. Sul punto, è vero che, in tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere a oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio (cfr. sez. 1 n. 50460 del 25/0572017, Sciumé, Rv. 271821); ma è altrettanto vero che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, c. 1, lett. a) cit., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze (cfr. sez. 2 n. 12809 del 11/3/2011, Vitale, Rv. 250061; sez. 6 n. 20019 del 27/2/2014, Corrado, Rv. 259449; n. 34927 del 17/4/2018, Delbono, Rv. 273749). Dato tale concetto d'inconciliabilità, pertanto, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (cfr. sez. 1 n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757). In altri termini, nel caso in cui la richiesta di revisione si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull'ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (cfr. sez. 2, n. 29373 del 18/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280002), poiché la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (cfr. sez. 4, n. 46885 del 7/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277902) e gli elementi in base ai quali si chiede la revisione non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (cfr. sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, Mortola, Rv. 269757; sez. 6, n. 34927 del 17/4/2018, Delbono, Rv. 273749). 3.2. Di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, rilevando l'avvenuto passaggio in giudicato della condanna per il diverso reato (art. 6 legge n. 150/92), in ordine al quale non è apprezzabile ictu ()cui/ alcuna contraddittorietà, stante la diversità dell'oigetto dei due distinti reati, sopra rappresentata, essendo la successiva assoluzione intervenuta in relazione al reato di cui all'art. 2, c. 1, lett. f) della stessa legge n. 150/92. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 novembre 2021
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