CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39173/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 30 maggio 2019, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 648 bis cod.pen. (capo a, relativo al riciclaggio di una macchina operatrice Terna gommata modello JCB4X) e 48, 479 cod.pen. (capo b, ritenuto in esso assorbito il reato di cui all'art. 494 cod.pen. di cui al capo c del quale era imputato [OSCURATO:PERSONA]). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che l'affermazione della piena responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] conseguiva, secondo il Tribunale, da molti elementi che portavano a sostenere che il ricorrente non potesse non sapere della provenienza illecita della macchina e che quindi coscientemente avesse partecipato al riciclaggio della stessa, avendo predisposto una fattura di vendita indicando falsamente le generalità del venditore, utilizzando dati falsi forniti dai complici; la sentenza di appello aveva confermato la condanna sottolineando la validità probatorick, delle dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente; ciò premesso, il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva erroneamente applicato la norma di cui all'art. 648 bis cod.pen., ritenendo consumata anche da [OSCURATO:PERSONA] la condotta di riciclaggio, mentre il ricorrente non aveva mai compiuto quelle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della terna, ma era intervenuto solo successivamente alla già compiuta alterazione del numero di telaio con l'apposizione di targhetta identificativa contraffatta e si era limitato a predisporre una fattura falsa relativa alla finta compravendita della terna, non contribuendo fattivamente al riciclaggio; nemmeno sussisteva l'elemento psicologico del reato, potendosi semmai ravvisare gli elementi del favoreggiamento, laddove si considerasse che l'attività del ricorrente si era svolta in seguito alla già avvenuta contraffazione e con il solo scopo di aiutare i coimputati ad assicurarsi il profitto del reato di riciclaggio. Il difensore osserva che la Corte di appello aveva errato anche nel respingere il secondo motivo di gravame volto ad ottenere la derubricazione del reato contestato in ricettazione, visto che il ricorrente non aveva partecipato alla falsificazione del numero di telaio, come ritenuto dalla Corte territoriale: la consapevolezza della provenienza illecita del mezzo non era mai emersa in capo allo stesso, che aveva operato solo una intermediazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la vendita della terna senza chiedere delucidazioni circa la sua origine. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il difensore lamenta che la Corte di appello si era limitata a riprodurre letteralmente le parole usate dal Tribunale, non spiegando le ragioni di dissenso rispetto ai motivi di gravame, in particolare relativamente alla insussistenza dell'elemento soggettivo. 2.2 II difensore eccepisce come del tutto illogico era stato il ragionamento dei giudici di merito, che avevano operato un travisamento delle risultanze processuali, nel ritenere il ricorrente pienamente consapevole non solo della provenienza illecita della Terna, ma anche partecipe dell'opera di alterazione dei documenti identificativi del mezzo in particolare, si faceva riferimento alle intercettazioni del 20 e 22 luglio per quanto riguardava il Tribunale ed a quella del 22 agosto 2001 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguardava la Corte di appello 2.3 D difensore eccepisce poi come del tutto immotivata era la sentenza impugnata con riferimento alla doglianza volta al riconoscimento dell'attenuante di cu all'art. 114 cod.pen., per la quale la Corte di appello aveva utilizzato una mera formula di stile. 2.4 Il difensore lamenta infine che era stata ritenuta sussistente la contestata recidiva sulla base di un mero richiamo ai precedenti penali dell'imputato, senza nulla altro aggiungere sui requisiti sul piano della concretezza ed attualità della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti sono inammissibili. 1.2 Relativamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deve rilevare che questa Corte ha precisato che il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di cui all'art. 648 bis. cod. pen. Ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima. (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 16819 del 22/03/2018, Mangino e altri, Rv. 272793 - 01); inoltre, va ribadito che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario che ne è stato spogliato, ciò in quanto con la norma incriminatrice di cui all'art. 648 bis cod. pen. il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio) sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della documentazione relativa al bene), sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (vedi Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, Gagliano, Rv. 276562, in motivazione; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, dep. 2013, Bonnici, Rv. 256454; da ultimo v. Sez. 2, n. 8479 del 11/12/2019, dep. 2020, Caprioli, non mass.). Ciò premesso, la sentenza di appello, nel richiamare le conclusioni alle quali era giunto il giudice di primo grado, ha sottolineato (pag.13) che la conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] informa [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità della macchina Terna è del 5 luglio 2011 è di poco successiva al furto della stessa (avvenuto tra le 16.00 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e le 7.00 del 5.7.2011, pag.7 sentenza di appello), che [OSCURATO:PERSONA] si era immediatamente adoperato per la vendita della macchina contattando [OSCURATO:PERSONA], e poi accompagnando il compratore [OSCURATO:PERSONA] per andare a visionarla, e che aveva predisposto la fattura falsa relativa alla macchina (fatto non contestato); pertanto, indipendentemente dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato o meno alla alterazione del numero di telaio della macchina, ha indubbiamente posto in essere comportamenti tesi ad ostacolare l'individuazione del bene, che rientrano pienamente nella fattispecie di reato di cui all'art. 648 bis cod.pen., inserendosi in un segmento della condotta criminosa. A tale proposito, deve essere richiamata la sentenza di questa Corte secondo la quale "Integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l'agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene. (Nella fattispecie il colpevole era stato trovato anche in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l'Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario dell'autoveicolo: la Corte ha ritenuto che tali attività costituissero il compimento di operazioni dirette ad ostacolare l'accertamento della provenienza dell'autovettura)" (Sez. 2, Sentenza n. 11895 del 17/02/2009, Veroggio, Rv. 244379): alla luce della sentenza sopra richiamata, si deve quindi ribadire che il fatto, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] non abbia contribuito materialmente alla falsificazione del numero di telaio della macchina è irrilevante. Quanto alla eccezione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rispondere di ricettazione anziché di riciclaggio, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della provenienza illecita del mezzo è stato ritenuto dimostrato dai giudici di merito con la logica considerazione che [OSCURATO:PERSONA] non commerciava macchine di movimento terra e che non si vede per quale motivo [OSCURATO:PERSONA] avesse formato una fattura falsa relativamente a quel bene. 2. Inammissibile è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: è opportuno infatti ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600); di conseguenza la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204). La sentenza impugnata non si è sottratta alla valutazione comparativa fra le due versioni alternative osservando, a pag. 27, che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse formato una falsa fattura (era stato [OSCURATO:PERSONA] a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di predisporre la fattura nella conversazione del 5 luglio, vedi, pag.12 e 13 della sentenza impugnata), e non perché il proprietario non era in grado di emetterla perché privo di partita IVA, come sostenuto in appello; non si vede per quale motivo la fattura sarebbe stata emessa da una persona che non era il venditore; si deve poi rilevare che inizialmente [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che pensava che la fattura la predisponesse [OSCURATO:PERSONA] in quanto mediatore per conto del venditore (si veda sul punto pag. 17 sentenza primo grado) 2.2 Manifestamente nfondato è anche il secondo motivo di ricorso: per quanto riguarda l'eccezione relativa al reato di cui agli artt. 48 e 479 cod.pen., ci si riporta a quanto sopra detto; relativamente alla seconda parte del motivo, il difensore ha allegato le trascrizioni delle conversazioni n.65 e 66 del 22 agosto 2011, quando la conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano del numero di telaio e [OSCURATO:PERSONA] afferma "questo, diciamo, è quello che mi ha fatto Mimmo, che sarebbe al posto dell'8" è la n.72 del 22 agosto 2011, riportata integralmente - nella sentenza di primo grado alle pagine 19 e 20, da cui i giudici di merito hanno tratto la conclusione che il "Mimmo" di cui si parla è [OSCURATO:PERSONA] (in quanto sulla rubrica telefonica in uso a [OSCURATO:PERSONA] il numero corrispondente a quello di [OSCURATO:PERSONA] porta la dicitura di "Mimmo") e che lo stesso ha partecipato alla alterazione della targhetta. 2.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, si deve rilevare che ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione della condotta comporta un esame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso; come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, non si vede come si possa ritenere configurabile l'attenuante nel caso di specie, visto il ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] sia per la realizzazione dell'alterazione del numero del telaio che per la intermediazione nella vendita della macchina, che senza di lui non si sarebbe potuta realizzare. 2.4 Quanto alla recidiva, si deve ribadire che "in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)."(Sez. 6, Sentenza n. 56972 del 20/06/2018 PG/[OSCURATO:PERSONA]. 274782 - 01); nel caso in esame la Corte di appello ha rilevato come i precedenti penali specifici di [OSCURATO:PERSONA] portassero a ritenere il fatto espressione di una perdurante pericolosità sociale, con motivazione pertanto esente da censure. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.00