CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso 38090/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 10504/2019 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicata il 15/11/2019;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38090/2019 Numero sezionale 401/2022 Numero di raccolta generale 10538/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudice delegato del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. respinse la domanda d’insinuazione al passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro 156.908,24 in privilegio, ovvero per la somma di euro 140.400,00 in chirografo, poiché la sentenza addotta dalla ricorrente non aveva riconosciuto tale credito a suo favore nei confronti della società fallita. Avverso tale decreto, la Talarico propose opposizione allo stato passivo, assumendo che: era socia del 20% della [OSCURATO:SOCIETA]., per il valore nominale di euro 2000,00; la suddetta società aveva ceduto l’immobile sito in Milano l’8.8.13 alla [OSCURATO:SOCIETA]. per il prezzo di euro 1.500.000,00 di cui euro 797.852,61 mediante accollo da parte dell’acquirente del residuo debito di cui al mutuo fondiario erogato da [OSCURATO:SOCIETA].; aveva proposto innanzi al Tribunale di Milano domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c. del suddetto atto di compravendita, decisa con sentenza d’accoglimento del 2016 passata in giudicato; aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 7000,00, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., poi confermato in sede d’opposizione; [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intrapreso azione esecutiva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., poi dichiarata fallita con sentenza del 2017, conclusasi con l’aggiudicazione dell’immobile pignorato per il prezzo di euro 1.350.000,00; il credito fatto valere era insinuabile al passivo in quanto fondato sulla suddetta sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria, opponibile al fallimento, che la legittimava alla separazione della somma pari al suo credito per esserne soddisfatta in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali (euro 140.400,00 pari al 20% del ricavo dato dalla differenza tra il prezzo della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38090/2019 Numero sezionale 401/2022 Numero di raccolta generale 10538/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 compravendita e l’accollo del mutuo; euro 7000,00 di cui al predetto decreto ingiuntivo, oltre spese ed interessi e rivalutazione). Si costituì il fallimento che resiste all’opposizione. Con sentenza del 15.11.19, il Tribunale accolse parzialmente l’opposizione, ammettendo in chirografo la somma di euro 16.508,245, oggetto della sentenza che aveva deciso la suddetta opposizione al decreto ingiuntivo, osservando, per il resto, che non era stato specificato il titolo del credito che sarebbe stato opponibile al fallimento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. Il fallimento resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistito nel titolo azionato, oggetto della domanda d’insinuazione al passivo, costituito dalla citata sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria afferente alla cessione dell’immobile in Milano, per averla trascritta il 30.10.13, fatto legittimante la partecipazione al riparto della vendita forzosa dello stesso bene nella misura del 20%, dovuta a titolo di risarcimento per illecito aquiliano, per aver la stessa ricorrente subito una truffa ad opera di vari soggetti. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte d’appello, in sostanziale violazione del principio della soccombenza, compensato le spese giudiziali per la metà, condannando l’opponente al pagamento della restante metà. Al riguardo, la ricorrente si duole della mancata applicazione del principio secondo il quale, in caso di esito vittorioso della causa in relazione all’unica domanda o ad una di più domande, pur F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38090/2019 Numero sezionale 401/2022 Numero di raccolta generale 10538/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 soccombente per le altre, la parte parzialmente vittoriosa non può mai essere condannata al pagamento delle spese. Il primo motivo è inammissibile. Invero, la Corte d’appello ha esaminato compiutamente i fatti di casa discussi dalle parti, rigettando l’opposizione allo stato passivo nella parte afferente al credito fatto valere dalla Talarico, fondato sulla sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria. Al riguardo, in caso di fallimento dell'acquirente di un bene immobile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il creditore dell'alienante, che, per ottenere pronuncia di inefficacia relativa della compravendita, abbia trascritto domanda ex art. 2901 cod. civ. anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente, ove l'azione sia accolta, viene a trovarsi, rispetto all'immobile ormai acquisito all'attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento e già costituito in garanzia per credito verso debitore diverso dal fallito, rappresentando il diritto tutelato in revocatoria, analogamente al detto diritto di prelazione, una passività dalla quale il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione dell'attivo fra i creditori concorsuali; pertanto, l'attore vittorioso in revocatoria, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dell'immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali (Cass., n. 25850/11). Ora, nel caso concreto, la Corte territoriale ha escluso il credito in questione perché non chiaramente esplicitato dalla ricorrente, nel senso che quest’ultima non ha allegato la ragione per la quale, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38090/2019 Numero sezionale 401/2022 Numero di raccolta generale 10538/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 essendo la socia titolare del 20% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. (venditrice dell’immobile oggetto della sentenza di revocatoria suddetta) avrebbe diritto al 20% della differenza tra il prezzo incassato dalla vendita forzosa del medesimo immobile- quale creditrice della stessa alienante- e l’accollo del mutuo. Al riguardo, la difesa del fallimento aveva eccepito che tale diritto era precluso dal fatto che non era stata dimostrata la destinazione del prezzo incassato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero la relativa distribuzione ai soci a titolo di utili, non essendo mai stato depositato il bilancio del 2013. Sul punto, la ricorrente assume che tale credito origini da un fatto illecito perpetrato ai suoi danni, quale socia della predetta società, da vari soggetti, come sarebbe desumibile da vari documenti indicati, sicché prospetta e paventa che la distribuzione del ricavato della vendita forzosa nella procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. consentirebbe al medesimo fallimento e ai creditori concorsuali di fruire, a suo danno, del provento del reato. Anzitutto, il pur vago e fumoso riferimento all’illecito aquiliano suddetto afferisce a domanda nuova rispetto all’oggetto della domanda d’insinuazione al passivo, data la mutatio libelli per novità della causa petendi, per quanto emerge dal decreto impugnato. Inoltre, come detto, non si configura alcun omesso esame, mentre la prospettazione del reato subito non è chiara, mancando qualunque indicazione dei fatti concreti attraverso i quali sarebbe stata consumata la truffa adombrata. La stessa opponente, poi, esclude che il credito in questione possa essere invocato perché ascrivibile alla sua qualità di socia, in mancanza della prova sulla destinazione della somma suddetta (mancato deposito del bilancio del 2013 e, verosimilmente, anche degli anni successivi, come appare desumersi dalla difesa della ricorrente).F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38090/2019 Numero sezionale 401/2022 Numero di raccolta generale 10538/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Il secondo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass., n. 3438/16). Nel caso concreto, il Tribunale ha accolto l’opposizione allo stato passivo per la minor somma di euro 16.508,245 rispetto alla somma di euro 156.908,24 oggetto dell’istanza d’insinuazione al passivo; ne consegue che, in applicazione del citato orientamento, non è legittima la condanna del ricorrente, già opponente allo stato passivo, al pagamento delle spese per la metà, previa compensazione per l’altra metà. Infatti, tale condanna viola chiaramente il principio della soccombenza che, nella fattispecie è correlata all’accoglimento dell’opposizione, seppure per somma molto inferiore a quella richiesta, considerando altresì che il Tribunale ha compensato le spese per la metà nell’esercizio del suo potere discrezionale. Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo, il decreto impugnato va cassato; atteso che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto a norma dell’art. 384, c.2, c.p.c., la causa può F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38090/2019 Numero sezionale 401/2022 Numero di raccolta generale 10538/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 essere decisa nel merito compensando le spese del giudizio d’opposizione allo stato passivo per l’intero, in applicazione del principio secondo il quale, in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass., n. 516/20; n. 20888/18). Sussistono i presupposti per compensare anche le spese del giudizio di legittimità, alla luce di una complessiva valutazione dell’iter del procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, ex art. 384, c.2, c.p.c., annulla la condanna alle spese dell’opponente Talarico, compensando interamente tra le parti le spese del procedimento di opposizione allo stato passivo. Compensa, altresì, interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D