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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 1983

Cassazione n. 19272/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1983 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41493/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha parzialmente riformato, escludendo il reato di cui all'art. 75 comma 2° d.lgs. 159/2011, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al delitto di cui all'art. 624, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali relativamente all'addebito al Calò della condotta penalmente rilevante, è generico per a- specificità, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto non risulta scandito dall'analisi critica delle statuizioni del provvedimento impugnato, che correttamente ha valutato il compendio probatorio nel senso della riferibilità dell'allaccio diretto alla rete idrica all'odierno ricorrente, sul presupposto che quest'ultimo era utilizzatore dell'acqua indebitamente sottratta; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui so lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza gravata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1983 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41493/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha parzialmente riformato, escludendo il reato di cui all'art. 75 comma 2° d.lgs. 159/2011, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al delitto di cui all'art. 624, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali relativamente all'addebito al Calò della condotta penalmente rilevante, è generico per a- specificità, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto non risulta scandito dall'analisi critica delle statuizioni del provvedimento impugnato, che correttamente ha valutato il compendio probatorio nel senso della riferibilità dell'allaccio diretto alla rete idrica all'odierno ricorrente, sul presupposto che quest'ultimo era utilizzatore dell'acqua indebitamente sottratta; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui so lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza gravata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19272/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris