CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 10574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro; avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro del 2/11/2022, emessa nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si è tenuto con trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro; udita la discussione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'inammissibilità, in subordine, il rigetto del ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale emessa il 4/10/2022 con cui era stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p. (capo a) . èL, 2. In sintesi, il Tribunale del Riesame ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'associazione a delinquere della quale facevano parte Scalzo ed altri, caratterizzata da un'organizzazione strutturata in cui gli associati, ciascuno con un proprio ruolo, dopo aver individuato soggetti in età avanzata che possedevano un cospicuo portafoglio di investimenti e depositi bancari, una volta deceduto il soggetto prescelto, acquisivano i documenti inerenti il defunto, selezionavano un erede ad hoc interno all'associazione, riconducibile comunque sempre a [OSCURATO:PERSONA], aprivano conti correnti a lui intestati sui quali facevano confluire il denaro delle polizze oggetto di false disposizioni testamentarie che poi trasferivano mediante ulteriori movimentazioni ad altri conti correnti al fine di ostacolarne l'individuazione della provenienza illecita, fino poi a far rientrare il denaro nella disponibilità di Scalzo, non comprendesse anche l'indagato avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale risultava implicato nella sola vicenda della successione di [OSCURATO:PERSONA] e si era, in tale occasione, limitato ad adempiere all'incarico conferitogli quale procuratore speciale. 2. Avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero il quale lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione avendo il Tribunale effettuato una valutazione parcellizzata e non organica del materiale indiziario; in particolare,i1 Tribunale avrebbe omesso di valutare che Bruno non aveva mai avuto contatti con i falsi eredi testamentari ma sempre solo con Scalzo, il che dimostrava che egli era consapevole della esistenza dell'associazione. Aggiunge che il Tribunale avrebbe omesso di considerare un dato decisivo e cioè la circostanza che Bruno era coinvolto in altra, analoga vicenda testamentaria (Tropeano/Matera) nell'ambito della quale egli chiese al Comune di [OSCURATO:PERSONA], il rilascio del certificato di morte del de cuius esorbitando di poteri conferitigli in virtù di una procura alle liti dal vero erede del Tropeano, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sostiene poi il P.M. che il Tribunale non avrebbe considerato i messaggi intercorsi tra Bruno e Scalzo che dimostrerebbero che Bruno aveva ben presente e condivideva il proposito criminale di Scalzo e dell'intera associazione. Ritiene conclusivamente il P.M. che il Tribunale della libertà avrebbe confuso la gravità indiziaria necessaria ai fini dell'adozione della misura cautelare, con la valutazione di merito. In data 15 febbraio 2023 è pervenuta una memoria degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Iacopino difensori dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] i quali contestano l'impostazione accusatoria deducendo che attraverso l'impugnazione proposta, il Pubblico Ministero mira ad una non consentita rivalutazione dei fatti e del materiale indiziario. Considerato in diritto. 1.11 ricorso del P.M. è inammissibile. 1.1. L'inammissibilità discende dal fatto che il P.M. si è limitato ad impugnare l'ordinanza del riesame che ha annullato la misura cautelare per mancanza della gravità indiziaria, senza rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari. Ha infatti affermato questa Corte che, nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre esporre elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari. Sulla base di considerazioni corrispondenti a quelle fin qui sviluppatesi è affermato che «è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375, e più di recente;Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv. 281010; Sez.6, 46129 del 25/11/2021, rv.282355). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma,