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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20492/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35436_22 Ritenuto che con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, TU Stup., ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver aderito pedissequamente alla decisione di primo grado, senza adeguatamente argomentare le ragioni per le quali doveva escludersi la riconducibilità del fatto alla c.d. ipotesi lieve di cui all'art. 73, CO. 5, TU Stup.; ritenuto che tale motivo è manifestamente infondato, avendo escluso la Corte territoriale la sussumibilità del fatto nell'ipotesi lieve non solo in considerazione del valore ponderale dello stupefacente, ma anche in considerazione delle modalità della detenzione e del trasporto significativamente indicative di una non occasionale attività di spaccio, non circoscrivibile all'unica cessione caduta sotto la diretta percezione degli operanti che eseguirono l'arresto, tenuto conto che l"imputato aveva distribuito i 38 involucri di stupefacente sia sulla sua persona che all'interno della sua autovettura; che tale motivazione è immune dai vizi denunciati, essendo del resto stata esclusa la ipotesi del fatto lieve, valutando il complesso degli elementi indicati dal co. 5 dell'art. 73 citato, conformemente a quanto anche di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, sentenza n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge quanto all'applicazione della recidiva ed all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, che lo stesso (a dispetto della rubrica, illustrato esclusivamente quanto alla recidiva e non al profilo circostanziale), è inammissibile sia perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, If j."' c.._che' manifestamente 'infondato, atteso che la Corte territoriale ha correttamente giustificato l'applicazione della recidiva contestata (pag. 5, essendo stato commesso il reato nel quinquennio dell'irrevocabilità di pregressa sentenza di condanna per spaccio di stupefacenti, che, correlata alla presenza di altra condanna più remota per violazione dell'art. 73 TU Stup., è stata ritenuta indicativa della pericolosità dell'imputato), con argomentazioni conformi alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, sentenza n. 33299 del 16/11/2016 - dep. 10/07/2017, Rv. 270419); ritenuto, infine, quanto al terzo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio motivazionale in riferimento alla c:ontestazione della recidiva e segnatamente del trattamento sanzionatorio in ragione dell'equivalenza tra le attenuanti e la recidiva, che lo stesso è parimenti inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge ed è inoltre manifestamente fondato, atteso che i giudici di appello, dopo aver valorizzato il vissuto criminale del ricorrente, hanno f ritenuto adeguato il giudizio di equivalenza, nonché congrua la pena inflitta, in relazione ai criteri indicati dall'art. 133, c.p., contenuta nel minimo edittale quanto alla detentiva, motivazione, questa, non solo immune dai denunciati vizi, ma assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 17494 del 18/12/2019 - dep. 09/06/2020, Rv. 279181; Sez. 4, sentenza n. 21294 del 20/03/2013 - dep. 17/05/2013, Rv. 256197); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35436_22 Ritenuto che con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, TU Stup., ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver aderito pedissequamente alla decisione di primo grado, senza adeguatamente argomentare le ragioni per le quali doveva escludersi la riconducibilità del fatto alla c.d. ipotesi lieve di cui all'art. 73, CO. 5, TU Stup.; ritenuto che tale motivo è manifestamente infondato, avendo escluso la Corte territoriale la sussumibilità del fatto nell'ipotesi lieve non solo in considerazione del valore ponderale dello stupefacente, ma anche in considerazione delle modalità della detenzione e del trasporto significativamente indicative di una non occasionale attività di spaccio, non circoscrivibile all'unica cessione caduta sotto la diretta percezione degli operanti che eseguirono l'arresto, tenuto conto che l"imputato aveva distribuito i 38 involucri di stupefacente sia sulla sua persona che all'interno della sua autovettura; che tale motivazione è immune dai vizi denunciati, essendo del resto stata esclusa la ipotesi del fatto lieve, valutando il complesso degli elementi indicati dal co. 5 dell'art. 73 citato, conformemente a quanto anche di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, sentenza n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge quanto all'applicazione della recidiva ed all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, che lo stesso (a dispetto della rubrica, illustrato esclusivamente quanto alla recidiva e non al profilo circostanziale), è inammissibile sia perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, If j."' c.._che' manifestamente 'infondato, atteso che la Corte territoriale ha correttamente giustificato l'applicazione della recidiva contestata (pag. 5, essendo stato commesso il reato nel quinquennio dell'irrevocabilità di pregressa sentenza di condanna per spaccio di stupefacenti, che, correlata alla presenza di altra condanna più remota per violazione dell'art. 73 TU Stup., è stata ritenuta indicativa della pericolosità dell'imputato), con argomentazioni conformi alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, sentenza n. 33299 del 16/11/2016 - dep. 10/07/2017, Rv. 270419); ritenuto, infine, quanto al terzo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio motivazionale in riferimento alla c:ontestazione della recidiva e segnatamente del trattamento sanzionatorio in ragione dell'equivalenza tra le attenuanti e la recidiva, che lo stesso è parimenti inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge ed è inoltre manifestamente fondato, atteso che i giudici di appello, dopo aver valorizzato il vissuto criminale del ricorrente, hanno f ritenuto adeguato il giudizio di equivalenza, nonché congrua la pena inflitta, in relazione ai criteri indicati dall'art. 133, c.p., contenuta nel minimo edittale quanto alla detentiva, motivazione, questa, non solo immune dai denunciati vizi, ma assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 17494 del 18/12/2019 - dep. 09/06/2020, Rv. 279181; Sez. 4, sentenza n. 21294 del 20/03/2013 - dep. 17/05/2013, Rv. 256197); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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