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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 1991

Cassazione n. 04658/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atti separati, rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, denunciando il mancato riconoscimento dell’ipotesi della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessaria anche una valutazione sul grado di lesività della condotta (Sez.

U., n. 13681 del 25 febbraio 2016); che la Corte di appello di Napoli ha fondato il suo convincimento sulle modalità della condotta posta in essere dal ricorrente(cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che contesta il mancato riconoscimento dell’istituto della continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atti separati, rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, denunciando il mancato riconoscimento dell’ipotesi della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessaria anche una valutazione sul grado di lesività della condotta (Sez. U., n. 13681 del 25 febbraio 2016); che la Corte di appello di Napoli ha fondato il suo convincimento sulle modalità della condotta posta in essere dal ricorrente(cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che contesta il mancato riconoscimento dell’istituto della continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 04658/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris