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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23332/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il fatto di reato.

In particolare, la versione alternativa proposta dall'imputato - secondo il quale lui e la moglie, presenti nell'abitazione, non avevano sentito il campanello di casa azionato dagli operanti in quanto dormivano pesantemente dopo avere assunto dei tranquillanti dopo una tragedia familiare (la morte di un figlio, ucciso per errore da un Carabiniere) - è stata, con motivazione congrua, disattesa dalla Corte territoriale.

La sentenza impugnata ha rilevato che gli agenti hanno ripetuto il controllo, "avvenuto in piena notte, per due/tre volte nell'arco temporale di dieci minuti", che non vi è prova che l'imputato e la moglie avessero assunto tali medicine e che la circostanza che la luce dell'appartamento fosse accesa non è dirimente "potendosi interpretare come un espediente utilizzato dall'imputato ... per simulare la sua presenza a casa".

La motivazione è dunque conforme all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 — 01) secondo il quale in tema di evasione; l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod. proc. pen., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. 7i7 P. O. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Consigliere r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il fatto di reato. In particolare, la versione alternativa proposta dall'imputato - secondo il quale lui e la moglie, presenti nell'abitazione, non avevano sentito il campanello di casa azionato dagli operanti in quanto dormivano pesantemente dopo avere assunto dei tranquillanti dopo una tragedia familiare (la morte di un figlio, ucciso per errore da un Carabiniere) - è stata, con motivazione congrua, disattesa dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata ha rilevato che gli agenti hanno ripetuto il controllo, "avvenuto in piena notte, per due/tre volte nell'arco temporale di dieci minuti", che non vi è prova che l'imputato e la moglie avessero assunto tali medicine e che la circostanza che la luce dell'appartamento fosse accesa non è dirimente "potendosi interpretare come un espediente utilizzato dall'imputato ... per simulare la sua presenza a casa". La motivazione è dunque conforme all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 — 01) secondo il quale in tema di evasione; l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod. proc. pen., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. 7i7 P. O. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Consigliere r
Sentenza Cassazione n. 23332/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris