Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:252
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0564_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑564/15 RENV)
«Assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 – Inviti a presentare proposte – Decisione che stabilisce l’elenco delle proposte selezionate – Rigetto della proposta – Errori manifesti di valutazione – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»
1.
Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Grandi progetti – Valutazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Criteri di aggiudicazione del finanziamento
(v. punti 61-63, 80)
2.
Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Grandi progetti – Valutazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Proposta respinta non comparabile alle proposte selezionate – Onere della prova – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza
(v. punti 88-93, 97)
3.
Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Grandi progetti – Valutazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Carattere sufficiente e comprensibile della motivazione che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a non selezionare la proposta respinta – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Assenza
(v. punti 119, 120)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2015) 5274 final della [OSCURATO:PERSONA], del 31 luglio 2015, che stabilisce l’elenco delle proposte ammesse a ricevere il sostegno finanziario dell’Unione europea nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore dei trasporti, in seguito agli inviti a presentare proposte dell’11 settembre 2014 e fondati sul programma di lavoro pluriennale.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] BV relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte nella causa C‑635/16 P nonché al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T‑564/15.
3)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese relative al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale nella causa T‑564/15 RENV.