CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 41152/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], , ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. la non corretta quantificazione della pena applicatagli ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in un caso non previsto dalla legge. 3. Ed invero, a far tempo dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103 successiva alla quale sono sia la richiesta di patteg- giamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassa- zione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'impu- tato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qua- lificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza". E nel caso che ci occupa non siamo affatto di fronte ad una pena illegale, deduzione peraltro nemmeno prospettata dal ricorrente. 3. La pena applicata nel caso che ci occupa ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. all'odierno ricorrente non solo non è illegale, ma va qui aggiunto, è esatta- mente quella concordata tra le parti. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] liz Pi ccia