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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 03838/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 17133/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA]; Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 314/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, de- positata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 6/2/2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermatola decisione con la quale il giudice di primo grado ha pro- nunciatola risoluzione per inadempimento del contratto di loca zione per uso diverso da quello di abitazione concluso tra la Provincia di SantaMaria della Stella del [OSCURATO:PERSONA] dei Minori di [OSCURATO:PERSONA] diPaola (in qualità di locatrice) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di conduttrice), avendo quest’ultima omesso di corrispondere integral- mentei canoni di locazione dovuti, con la conseguente condanna della società conduttrice al pagamento dei canoni non corrisposti e delle sommeaggiuntivamente dovute a titolo di penale; afondamento della decisione assunta , la corte territoriale ha con- fermato la piena legittimità dell’accordo con il quale le parti avevano previsto la corresponsione, da parte della società conduttrice, di un importo del canone maggiorato nel corso degli anni, con la conse- guentelegittimità d ella pretesa dell’ente locatore di conseguire l’inte- gralepagamento dei canoni convenuti e delle penali concordate in caso diinadempimento; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laProvincia di [OSCURATO:PERSONA] della Stella del [OSCURATO:PERSONA] dei Minori diSan Francesco di Paola resiste con controricorso, cui ha fatto seguito ildeposito di memoria; consideratoche, dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione sollev ata n ella memoria di parte resistente con riguardo alla pretesa sopravvenuta Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inammissibilitàdel ricorso proposto dalla la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’intervenutacancellazione della stessa del registro delle imprese; alriguardo, indipendentemente da ogn i considerazione sull’assunto esull’esattezza del principio di diritto affermato da Sez. 1 , Sentenza n. 11753 del 26 maggio 20 14 (circa la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in caso di cancellazione della società ricorrente dal registro delle i mprese) , la deduzione è da considerare inammissibile , non avendoparte resistente ritualmente provveduto alla prevista notifica- zionealla controparte dell’elenco dell e produzion i documental i , ai sensi dell’art.372 c. p. c. ; nel merito del ricorso, con il primo motivo, la società ricorrente censurala sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 79 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente ritenuto legittima la pat- tuizione,ad opera delle parti, di un canone di locazione di importo cre- scente in ragione di anno, senza pretendere il vincolo della relativa dinamicaall’oggettiva predeterminazione di elementi concreti, idonei a incideresull’equilibrio economico del cont ratto, con la conseguente il- legittimitàdel rilevato inadempimento della società conduttrice nel pa- gamentodi tutti i canone di locazione legittimamente dovuti; ilmotivo è inammissibile: osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., i l ri- corso debba ritenersi inammissibile quando il provvedimento impu- gnatoha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurispru- denzadella Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confer- mareo mutare l'orientamento della stessa ; Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inparticolare, i n tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamen to della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibili tà del relativo ricorso percassazione che non ne contenga valide critiche ( Sez. 6 - 3, Or di- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02) ; nelcaso di specie, il giudice a quo ha ritenuto legittima la pattui- zione,ad opera delle parti, di un canone di loc azione di importo cre- scente in ragione di anno, senza pretendere il vincolo della relativa dinamicaall’oggettiva predeterminazione di elementi concreti, idonei a incidere sull’equilibrio economico del contratto, uniformandosi all’orientamentogià fatto pr oprio dalla giurisprudenza di questa Corte, secondocui, in tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello diabitazione, devono ritenersi legittimi - alla stregua del principio ge- neraledella libera determinazione convenzionale del canone locativo per detti immobili - tanto il patto con il quale le parti, all'atto della conclusionedel contratto, predeterminano il canone in una misura dif- ferenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, quanto il patto successivo con i l quale le parti stabiliscono consensualmente, nel corso del rapporto, una misura del canone di- versada quella originariamente prevista.

La legittimità di tali patti (ini- zialio successivi) dev'essere peraltro esclusa ove risulti (dal testo con- trattualeo da elementi extratestuali) che le parti abbiano in realtà per- seguitosurrettiziamente lo scopo di neutralizzare gli effetti della sva- lutazionemonetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l.n. 392 del 1978 (nella formulazione origina ria ed in quella novellata dall'art.1, comma 9 - sexies, della l. n. 118 del 1985), così incorrendo Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nellasanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge ( v., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 33884 del 12/11/2021,Rv. 663117 – 01 ); rispettoa tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odiern a ricorrenteha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamodi precedenti giurisprudenziali non adeguatamente argomen- tati,né decisiv i o pertinenti; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentededotto la volontà delle parti di legare la concreta mo- dalitàdi determinazione del canone di locazione alla circostanza della lunga durata (pari a 27 anni) del rapporto prevista dalle parti, sulla base di un’illogica e arbitraria applicazione dei principi dettati con ri- guardoal funzi onamento del meccanismo presuntivo, nella specie er- roneamenteapplicato al thema probandum costituito dal ricorso di ele- menti predeterminati e certi suscettibili di giustificare la previsione di unaumento dell’importo dei canoni di locazione nel corso di rapporto; ilmotivo è inammissibile ; comegià rilevato a proposito del primo motivo di ricorso, la legit- timitàdel patto con il quale le parti preved a no una misura del canone dilocazione crescente nel corso del rapporto, esclude la necessità che taleprevisione sia legata alla contestuale indicazione di elementi certi epredeterminati idonei a incidere sull’equilibrio contrattuale al fine di legittimarne la convenzione: da ciò segue la totale irrilevanza della questionededotta con il presente motivo, aven do la corte territoriale Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri evocatola questione del rapporto tra canone e durata del contratto al soloscopo di esemplificare, sul piano meramente argomentativo e re- torico,le possibili ragioni eventualmente tenute presente dalle parti ai fini della determin azione, nella misura crescente indicata, del canone dilocazione.

Si tratta, in ogni caso, di un discorso destinato a coinvol- gereunicamente l’individuazione dei motivi del negozio (come tali irri- levanti), e non già la legittimità del patto sul canone , com e tale non discutibile; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale dett ato una motivazione meramente apparente e so- stanzialmenteillogica a fondamento della decisione assunta sulle que- stionisottoposte al suo esame ad opera delle parti; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come l’odierna società ricorrente si sia li mitata a contestare le affermazioni fatte proprie dalla corte territoriale sulla base di un’astratta e solo generica opposizione alla decisione impu- gnata,senza neppure specifica re quali punti della sentenza impugnata sarebbero affetti da i vizi rilevati , c on la conseguente impossibilità di misurarel’effettività della carenza motivazionale denunciata ; l’assolutacarenza di qualsivoglia contenuto critico delle plurime ar- gomentazioni contenute nella sentenza impugnata vale a escludere l’ammissibilitàdella ce nsura così formalizzata dal la ricorrente, dovendo alriguardo trovare applicazione il consolidato insegnamento della giu- risprudenza di questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali si Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri chiedela cassazione della sentenza non possono essere affidati a de- duzionigenerali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prendaconcreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dalgiudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispe cie decisa , atteso che il ricorrente ha l'oneredi indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sen- tenzaimpugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propriadel processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla f un- zionecondizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la con- seguenzache il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora ilricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità diformulazione tali da rendere impossibi le l’individuazione della critica mossaad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sen- tenzaimpugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienzee degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. (cfr.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018 , Rv. 646999 – 01 ; Sez.1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005 , Rv. 580895 - 01 ) ; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’a rt. 32 della leggen. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeillegittimamente invertito la spettanza degli oneri probatori incombentia carico delle parti con riguardo alla dimostrazione dell’av- venuto rispetto (o, v iceversa, alla violazione) della norma imperativa dicui all’art. 32 della legge n. 392/78 riferita ai vincoli connessi all’ag- giornamentodel canone di locazione in relazione alle variazioni del po- teredi acquisto della moneta; ilmotivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c. ; Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, sulla base dell’insegnamento della giuri- sprudenza di legittimità , già richiamat o a proposito dell’esame del primo motivo d’impugnazione ( v., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 33884del 12/11/2021, Rv. 663117 – 01 ) , in tema di locazioni ad uso diversoda quello di abitazione, è legittima la pattuizione di un canone inmisura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, sia conp agamento di rate predeterminate per ciascun segmento tempo- rale,sia con il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi piùbrevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di mag- giorazione,sia correlando l'entità del rateo all'inci denza di elementi e fattipredeterminati influenti sull'equilibrio sinallagmatico, ferma l'ille- gittimitàdella clausola - risultante anche da elementi extratestuali, l'al- legazionedei quali è onere della parte che invochi la nullità della pat- tuizione- che invece persegua il solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusione dei limiti imposti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così incorrendo nella nullità ex art. 79 della medesimalegge; devepertanto concludersi che – fe rmo il caso in cui la nullità del patto emerga ex actis (con la conseguente possibilità di un relativo rilievo ex officio ) – la deduzione degli elementi probatori concernenti l’avvenutapattuizione del canone crescente al solo scopo di neutraliz- zaregli ef fetti della svalutazione monetaria (in elusione dei limiti im- postidall’art. 32 della legge n. 392/78) debba necessariamente incom- bere a carico del conduttore , come correttamente rilevato nella sen- tenzaimpugnata in questa sede ; conil quinto motivo, la so cietà ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’art.132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale condotto l’interpretazione del contratto di lo cazione inesame in violazione delle norme legali di ermeneutica negoziale, e delprincipio che impone una motivazione minimamente idonea a con- sentirela ricostruzione dell’ iter logico seguito dal giudice, con partico- lareriguardo alla lettura dell’art. 19 del contratto di locazione in esame, nellaparte in cui consente l’applicazione della penale a carico del con- duttorenel solo caso di ritardo nella restituzione dell’immobile, e non già(come erroneamente ritenuto dal giudice a quo ) in caso di ritardo nellacorresponsione dei canoni di locazione dovuti; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come, sulla base del principio di necessaria e completaallegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (validooltre che per il vizio di cui al l'art. 360, comma primo, n. 5 anche perquelli previsti dai n n . 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrenteche denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto,non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto,si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fat- tuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta viola- zione(cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498) ; siffattoonere sussiste anche allorquando il ric orrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 3 66, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti specificame nte indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075) , hannopoi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dov endo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi lasede in cui il documento è rinvenibile (cfr .

Sez.

Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; nellaviolazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ri- correntecon il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa , neldolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente condotto l’in- terpretazione del contratto di locazione in esame in violazione delle normelegali di ermeneutica negoziale (con l’inscind ibile conseguenza dell’inadeguatezza della motivazione dettata sul punto ) , ha tuttavia omessodi fornire alcuna idonea e completa indicazione circa la localiz- zazione degli atti e de i documenti comprovanti il ricorso effettivo di dettoerrore (con particola re riguardo all’allegazione del testo contrat- tuale nella sua interezza e alla relativa localizzazione tra gli atti del giudizio), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprez- zarela concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fon- datezzadel motivo d’impugnazione proposto ; sullabase di tali premesse, dev’essere rilevata l’inammissibilità del ricorso,con la conseguente condanna della società ricorrente al rim- borso,in favore dell’ente controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’esserealtresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater deld.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ult eriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadell’art. 1 - bis, dello stesso articolo 13; Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legitti- mità,liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 17133/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA]; Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 314/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, de- positata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 6/2/2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermatola decisione con la quale il giudice di primo grado ha pro- nunciatola risoluzione per inadempimento del contratto di loca zione per uso diverso da quello di abitazione concluso tra la Provincia di SantaMaria della Stella del [OSCURATO:PERSONA] dei Minori di [OSCURATO:PERSONA] diPaola (in qualità di locatrice) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di conduttrice), avendo quest’ultima omesso di corrispondere integral- mentei canoni di locazione dovuti, con la conseguente condanna della società conduttrice al pagamento dei canoni non corrisposti e delle sommeaggiuntivamente dovute a titolo di penale; afondamento della decisione assunta , la corte territoriale ha con- fermato la piena legittimità dell’accordo con il quale le parti avevano previsto la corresponsione, da parte della società conduttrice, di un importo del canone maggiorato nel corso degli anni, con la conse- guentelegittimità d ella pretesa dell’ente locatore di conseguire l’inte- gralepagamento dei canoni convenuti e delle penali concordate in caso diinadempimento; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laProvincia di [OSCURATO:PERSONA] della Stella del [OSCURATO:PERSONA] dei Minori diSan Francesco di Paola resiste con controricorso, cui ha fatto seguito ildeposito di memoria; consideratoche, dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione sollev ata n ella memoria di parte resistente con riguardo alla pretesa sopravvenuta Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inammissibilitàdel ricorso proposto dalla la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’intervenutacancellazione della stessa del registro delle imprese; alriguardo, indipendentemente da ogn i considerazione sull’assunto esull’esattezza del principio di diritto affermato da Sez. 1 , Sentenza n. 11753 del 26 maggio 20 14 (circa la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in caso di cancellazione della società ricorrente dal registro delle i mprese) , la deduzione è da considerare inammissibile , non avendoparte resistente ritualmente provveduto alla prevista notifica- zionealla controparte dell’elenco dell e produzion i documental i , ai sensi dell’art.372 c. p. c. ; nel merito del ricorso, con il primo motivo, la società ricorrente censurala sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 79 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente ritenuto legittima la pat- tuizione,ad opera delle parti, di un canone di locazione di importo cre- scente in ragione di anno, senza pretendere il vincolo della relativa dinamicaall’oggettiva predeterminazione di elementi concreti, idonei a incideresull’equilibrio economico del cont ratto, con la conseguente il- legittimitàdel rilevato inadempimento della società conduttrice nel pa- gamentodi tutti i canone di locazione legittimamente dovuti; ilmotivo è inammissibile: osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., i l ri- corso debba ritenersi inammissibile quando il provvedimento impu- gnatoha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurispru- denzadella Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confer- mareo mutare l'orientamento della stessa ; Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inparticolare, i n tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamen to della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibili tà del relativo ricorso percassazione che non ne contenga valide critiche ( Sez. 6 - 3, Or di- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02) ; nelcaso di specie, il giudice a quo ha ritenuto legittima la pattui- zione,ad opera delle parti, di un canone di loc azione di importo cre- scente in ragione di anno, senza pretendere il vincolo della relativa dinamicaall’oggettiva predeterminazione di elementi concreti, idonei a incidere sull’equilibrio economico del contratto, uniformandosi all’orientamentogià fatto pr oprio dalla giurisprudenza di questa Corte, secondocui, in tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello diabitazione, devono ritenersi legittimi - alla stregua del principio ge- neraledella libera determinazione convenzionale del canone locativo per detti immobili - tanto il patto con il quale le parti, all'atto della conclusionedel contratto, predeterminano il canone in una misura dif- ferenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, quanto il patto successivo con i l quale le parti stabiliscono consensualmente, nel corso del rapporto, una misura del canone di- versada quella originariamente prevista. La legittimità di tali patti (ini- zialio successivi) dev'essere peraltro esclusa ove risulti (dal testo con- trattualeo da elementi extratestuali) che le parti abbiano in realtà per- seguitosurrettiziamente lo scopo di neutralizzare gli effetti della sva- lutazionemonetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l.n. 392 del 1978 (nella formulazione origina ria ed in quella novellata dall'art.1, comma 9 - sexies, della l. n. 118 del 1985), così incorrendo Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nellasanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge ( v., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 33884 del 12/11/2021,Rv. 663117 – 01 ); rispettoa tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odiern a ricorrenteha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamodi precedenti giurisprudenziali non adeguatamente argomen- tati,né decisiv i o pertinenti; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentededotto la volontà delle parti di legare la concreta mo- dalitàdi determinazione del canone di locazione alla circostanza della lunga durata (pari a 27 anni) del rapporto prevista dalle parti, sulla base di un’illogica e arbitraria applicazione dei principi dettati con ri- guardoal funzi onamento del meccanismo presuntivo, nella specie er- roneamenteapplicato al thema probandum costituito dal ricorso di ele- menti predeterminati e certi suscettibili di giustificare la previsione di unaumento dell’importo dei canoni di locazione nel corso di rapporto; ilmotivo è inammissibile ; comegià rilevato a proposito del primo motivo di ricorso, la legit- timitàdel patto con il quale le parti preved a no una misura del canone dilocazione crescente nel corso del rapporto, esclude la necessità che taleprevisione sia legata alla contestuale indicazione di elementi certi epredeterminati idonei a incidere sull’equilibrio contrattuale al fine di legittimarne la convenzione: da ciò segue la totale irrilevanza della questionededotta con il presente motivo, aven do la corte territoriale Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri evocatola questione del rapporto tra canone e durata del contratto al soloscopo di esemplificare, sul piano meramente argomentativo e re- torico,le possibili ragioni eventualmente tenute presente dalle parti ai fini della determin azione, nella misura crescente indicata, del canone dilocazione. Si tratta, in ogni caso, di un discorso destinato a coinvol- gereunicamente l’individuazione dei motivi del negozio (come tali irri- levanti), e non già la legittimità del patto sul canone , com e tale non discutibile; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale dett ato una motivazione meramente apparente e so- stanzialmenteillogica a fondamento della decisione assunta sulle que- stionisottoposte al suo esame ad opera delle parti; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come l’odierna società ricorrente si sia li mitata a contestare le affermazioni fatte proprie dalla corte territoriale sulla base di un’astratta e solo generica opposizione alla decisione impu- gnata,senza neppure specifica re quali punti della sentenza impugnata sarebbero affetti da i vizi rilevati , c on la conseguente impossibilità di misurarel’effettività della carenza motivazionale denunciata ; l’assolutacarenza di qualsivoglia contenuto critico delle plurime ar- gomentazioni contenute nella sentenza impugnata vale a escludere l’ammissibilitàdella ce nsura così formalizzata dal la ricorrente, dovendo alriguardo trovare applicazione il consolidato insegnamento della giu- risprudenza di questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali si Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri chiedela cassazione della sentenza non possono essere affidati a de- duzionigenerali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prendaconcreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dalgiudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispe cie decisa , atteso che il ricorrente ha l'oneredi indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sen- tenzaimpugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propriadel processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla f un- zionecondizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la con- seguenzache il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora ilricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità diformulazione tali da rendere impossibi le l’individuazione della critica mossaad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sen- tenzaimpugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienzee degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. (cfr.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018 , Rv. 646999 – 01 ; Sez.1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005 , Rv. 580895 - 01 ) ; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’a rt. 32 della leggen. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeillegittimamente invertito la spettanza degli oneri probatori incombentia carico delle parti con riguardo alla dimostrazione dell’av- venuto rispetto (o, v iceversa, alla violazione) della norma imperativa dicui all’art. 32 della legge n. 392/78 riferita ai vincoli connessi all’ag- giornamentodel canone di locazione in relazione alle variazioni del po- teredi acquisto della moneta; ilmotivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c. ; Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, sulla base dell’insegnamento della giuri- sprudenza di legittimità , già richiamat o a proposito dell’esame del primo motivo d’impugnazione ( v., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 33884del 12/11/2021, Rv. 663117 – 01 ) , in tema di locazioni ad uso diversoda quello di abitazione, è legittima la pattuizione di un canone inmisura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, sia conp agamento di rate predeterminate per ciascun segmento tempo- rale,sia con il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi piùbrevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di mag- giorazione,sia correlando l'entità del rateo all'inci denza di elementi e fattipredeterminati influenti sull'equilibrio sinallagmatico, ferma l'ille- gittimitàdella clausola - risultante anche da elementi extratestuali, l'al- legazionedei quali è onere della parte che invochi la nullità della pat- tuizione- che invece persegua il solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusione dei limiti imposti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così incorrendo nella nullità ex art. 79 della medesimalegge; devepertanto concludersi che – fe rmo il caso in cui la nullità del patto emerga ex actis (con la conseguente possibilità di un relativo rilievo ex officio ) – la deduzione degli elementi probatori concernenti l’avvenutapattuizione del canone crescente al solo scopo di neutraliz- zaregli ef fetti della svalutazione monetaria (in elusione dei limiti im- postidall’art. 32 della legge n. 392/78) debba necessariamente incom- bere a carico del conduttore , come correttamente rilevato nella sen- tenzaimpugnata in questa sede ; conil quinto motivo, la so cietà ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’art.132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale condotto l’interpretazione del contratto di lo cazione inesame in violazione delle norme legali di ermeneutica negoziale, e delprincipio che impone una motivazione minimamente idonea a con- sentirela ricostruzione dell’ iter logico seguito dal giudice, con partico- lareriguardo alla lettura dell’art. 19 del contratto di locazione in esame, nellaparte in cui consente l’applicazione della penale a carico del con- duttorenel solo caso di ritardo nella restituzione dell’immobile, e non già(come erroneamente ritenuto dal giudice a quo ) in caso di ritardo nellacorresponsione dei canoni di locazione dovuti; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come, sulla base del principio di necessaria e completaallegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (validooltre che per il vizio di cui al l'art. 360, comma primo, n. 5 anche perquelli previsti dai n n . 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrenteche denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto,non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto,si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fat- tuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta viola- zione(cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498) ; siffattoonere sussiste anche allorquando il ric orrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 3 66, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti specificame nte indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075) , hannopoi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dov endo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi lasede in cui il documento è rinvenibile (cfr . Sez. Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; nellaviolazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ri- correntecon il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa , neldolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente condotto l’in- terpretazione del contratto di locazione in esame in violazione delle normelegali di ermeneutica negoziale (con l’inscind ibile conseguenza dell’inadeguatezza della motivazione dettata sul punto ) , ha tuttavia omessodi fornire alcuna idonea e completa indicazione circa la localiz- zazione degli atti e de i documenti comprovanti il ricorso effettivo di dettoerrore (con particola re riguardo all’allegazione del testo contrat- tuale nella sua interezza e alla relativa localizzazione tra gli atti del giudizio), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprez- zarela concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fon- datezzadel motivo d’impugnazione proposto ; sullabase di tali premesse, dev’essere rilevata l’inammissibilità del ricorso,con la conseguente condanna della società ricorrente al rim- borso,in favore dell’ente controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’esserealtresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater deld.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ult eriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadell’art. 1 - bis, dello stesso articolo 13; Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17133/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legitti- mità,liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre a
Sentenza Cassazione n. 03838/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris