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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 36247/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17283/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente all'identificazione dell'imputato appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilevi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il PresdØnte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17283/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente all'identificazione dell'imputato appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilevi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il PresdØnte
Sentenza Cassazione n. 36247/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris