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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26864/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10949/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 9199/04/23 depositata il 14/11/2023; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: accertamento -tipologia Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] che: - [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento n.

TY7011C02073, col quale l’Ufficio di Siracusa aveva determinato un maggior reddito di €. 31.831,00 per l’anno 2010 ai fini IVA, IRPEF ed addizionali; - la CTP di Siracusa accoglieva il ricorso; - appellava l’Ufficio; con la sentenza ora gravata la Corte di secondo grado confermava la pronuncia appellata; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con un motivo di impugnazione; - la contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.; Considerato che: - va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dalla contribuente con riguardo alla asserita violazione delle regole per la redazione del ricorso de quo secondo il Protocollo siglato il 1° marzo 2023 dalla Corte di cassazione, dalla Procura Generale della Corte di cassazione, dall’Avvocatura Generale dello Stato e dal [OSCURATO:PERSONA] in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso; - sul punto, basta osservare che il protocollo d'intesa non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (Cass. n. 21831 del 2021; Cass. n. 24157 del 2024) essendo infatti privo di efficacia normativa e nemmeno richiamato dall’art. 366 c.c., il quale individua quali requisiti necessari del ricorso: l’indicazione delle parti, della sentenza o della decisione impugnata, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, l’indicazione della procura, se conferita con atto Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto, la specifica indicazione dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevanti degli stessi; - va ribadito, quindi, che il Protocollo in argomento, quale strumento di soft law, testimonia unicamente, specificandolo, un condiviso orientamento interpretativo che ha la sua base nel dato normativo, sia per quanto attiene all'esigenza di specificità, sia per quanto attiene all'esigenza di localizzazione anche come precisate dalla giurisprudenza della Corte EDU (CEDU, sentenze 28 ottobre 2021, n. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) sicché legittima l'interpretazione della norma in conformità al protocollo; - ne deriva l'ulteriore conseguenza che la violazione delle regole del protocollo dà luogo ad inammissibilità solo laddove e nei casi in cui esso rifletta opzioni interpretative di quel dato (Cass.n. 10118 del 2018); - anche in forza di tali principi, l’eccezione qui proposta è allora manifestamente infondata atteso che il ricorso nel concreto rispetta i requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comprendendosi le doglianze ivi formulate, i profili di illegittimità della sentenza proposti nonché i fatti cui esse si riferiscono; - venendo allora allo scrutinio del ricorso, il solo motivo dedotto si incentra sulla violazione degli articoli 54 d.P.R. 633/72 e dell’art. 39, co. 2, lett. d-ter) del d.P.R. n. 600 del 1973 e sulla falsa applicazione degli artt. 62-bis e 62-sexies del d.L. n. 331 del 1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; - secondo l’Amministrazione ricorrente, la sentenza d’appello è illegittima per aver anche i giudici d’appello erroneamente considerato l’accertamento impugnato come basato sugli studi Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] di settore, quando invece, l’Agenzia aveva proceduto con un accertamento induttivo ex art. 39, co. 2°, lett. d-ter) del d.P.R. n. 600 del 1973; - sostiene l’Amministrazione che l’’erronea qualificazione dell’accertamento ha conseguentemente causato anche un’erronea ricostruzione del sistema delle presunzioni operante e del relativo assolvimento dell’onere della prova contraria; - il motivo è all’evidenza fondato; - dopo aver ampiamente trattato in ordine ai profili di diritto riguardanti l’accertamento fondato sugli studi di settore – e prima di essi sui parametri – venendo al caso che la occupa la Corte di secondo grado scrive: “nella specie tale presunzione è stata superata perché le giustificazione allo scostamento, peraltro di una percentuale inferiore ai limiti del 15% dettati dalla normativa, sono assolutamente convincenti, come correttamente indicato nella motivazione della sentenza impugnata, oltre che supportate da documenti, coi quali si da prova inconfutabile delle ragioni dello scostamento, attesa la incidenza del 71% applicata ai costi, che non teneva conto di tutti i ricavi effettivamente dichiarati, compreso quello derivante da una vendita di bene strumentale e che quindi l’insieme dei ricavi dichiarato doveva apparire congruo”; - tale affermazione conferma l’errata qualificazione dell’accertamento impugnato – e la conseguente altrettanto erronea identificazione delle disposizioni normative che lo regolano – compiuta dalla sentenza di merito, che ha del tutto frainteso la tipologia di accertamento utilizzata dall’Ufficio (come si evince dal contenuto dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, diligentemente trascritto in ricorso per cassazione alle pagg. 3 e 4 dell’atto); Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10949/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 9199/04/23 depositata il 14/11/2023; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: accertamento -tipologia Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] che: - [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TY7011C02073, col quale l’Ufficio di Siracusa aveva determinato un maggior reddito di €. 31.831,00 per l’anno 2010 ai fini IVA, IRPEF ed addizionali; - la CTP di Siracusa accoglieva il ricorso; - appellava l’Ufficio; con la sentenza ora gravata la Corte di secondo grado confermava la pronuncia appellata; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con un motivo di impugnazione; - la contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.; Considerato che: - va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dalla contribuente con riguardo alla asserita violazione delle regole per la redazione del ricorso de quo secondo il Protocollo siglato il 1° marzo 2023 dalla Corte di cassazione, dalla Procura Generale della Corte di cassazione, dall’Avvocatura Generale dello Stato e dal [OSCURATO:PERSONA] in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso; - sul punto, basta osservare che il protocollo d'intesa non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (Cass. n. 21831 del 2021; Cass. n. 24157 del 2024) essendo infatti privo di efficacia normativa e nemmeno richiamato dall’art. 366 c.c., il quale individua quali requisiti necessari del ricorso: l’indicazione delle parti, della sentenza o della decisione impugnata, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, l’indicazione della procura, se conferita con atto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto, la specifica indicazione dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevanti degli stessi; - va ribadito, quindi, che il Protocollo in argomento, quale strumento di soft law, testimonia unicamente, specificandolo, un condiviso orientamento interpretativo che ha la sua base nel dato normativo, sia per quanto attiene all'esigenza di specificità, sia per quanto attiene all'esigenza di localizzazione anche come precisate dalla giurisprudenza della Corte EDU (CEDU, sentenze 28 ottobre 2021, n. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) sicché legittima l'interpretazione della norma in conformità al protocollo; - ne deriva l'ulteriore conseguenza che la violazione delle regole del protocollo dà luogo ad inammissibilità solo laddove e nei casi in cui esso rifletta opzioni interpretative di quel dato (Cass.n. 10118 del 2018); - anche in forza di tali principi, l’eccezione qui proposta è allora manifestamente infondata atteso che il ricorso nel concreto rispetta i requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comprendendosi le doglianze ivi formulate, i profili di illegittimità della sentenza proposti nonché i fatti cui esse si riferiscono; - venendo allora allo scrutinio del ricorso, il solo motivo dedotto si incentra sulla violazione degli articoli 54 d.P.R. 633/72 e dell’art. 39, co. 2, lett. d-ter) del d.P.R. n. 600 del 1973 e sulla falsa applicazione degli artt. 62-bis e 62-sexies del d.L. n. 331 del 1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; - secondo l’Amministrazione ricorrente, la sentenza d’appello è illegittima per aver anche i giudici d’appello erroneamente considerato l’accertamento impugnato come basato sugli studi Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] di settore, quando invece, l’Agenzia aveva proceduto con un accertamento induttivo ex art. 39, co. 2°, lett. d-ter) del d.P.R. n. 600 del 1973; - sostiene l’Amministrazione che l’’erronea qualificazione dell’accertamento ha conseguentemente causato anche un’erronea ricostruzione del sistema delle presunzioni operante e del relativo assolvimento dell’onere della prova contraria; - il motivo è all’evidenza fondato; - dopo aver ampiamente trattato in ordine ai profili di diritto riguardanti l’accertamento fondato sugli studi di settore – e prima di essi sui parametri – venendo al caso che la occupa la Corte di secondo grado scrive: “nella specie tale presunzione è stata superata perché le giustificazione allo scostamento, peraltro di una percentuale inferiore ai limiti del 15% dettati dalla normativa, sono assolutamente convincenti, come correttamente indicato nella motivazione della sentenza impugnata, oltre che supportate da documenti, coi quali si da prova inconfutabile delle ragioni dello scostamento, attesa la incidenza del 71% applicata ai costi, che non teneva conto di tutti i ricavi effettivamente dichiarati, compreso quello derivante da una vendita di bene strumentale e che quindi l’insieme dei ricavi dichiarato doveva apparire congruo”; - tale affermazione conferma l’errata qualificazione dell’accertamento impugnato – e la conseguente altrettanto erronea identificazione delle disposizioni normative che lo regolano – compiuta dalla sentenza di merito, che ha del tutto frainteso la tipologia di accertamento utilizzata dall’Ufficio (come si evince dal contenuto dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, diligentemente trascritto in ricorso per cassazione alle pagg. 3 e 4 dell’atto); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa comp
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