CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08066/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7317/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avversola sentenza n.1584 pronunciata in data 17/09/2015 dalla CommissioneTributaria Regionale della Toscana, sezione 31, depositata il20/09/2015;Numero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. A seguito di segnalazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per laToscana - [OSCURATO:PERSONA] - e dalla [OSCURATO:PERSONA] di Savona inordine all’inesistenza ed alla inoperatività della società [OSCURATO:SOCIETA]. diZito Luigi C., la quale risultava aver emesso negli anni d’imposta2006 e 2007 fatture per operazioni inesistenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l.,ed in ordine alla intervenuta definitività di avviso di accertamentoemesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,concernente l’emissione di fatture per operazioni inesistenti in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delle Entrate notificava a quest’ultimasocietà i seguenti avvisi di accertamento: n. T8F030101328/2011 annod’imposta 2006, n. T8F030101347/2011 anno d’imposta 2007, e n.T8F030101589/2011 anno d’imposta 2006, per il recupero fiscale dicosti provenienti dalle anzidette società e, conseguentemente, per ilrecupero di maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA, rispettivamentedovute, oltre interessi e sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, riuniti i ricorsiproposti dalla società relativi ai distinti avvisi di accertamento erigettato il primo motivo concernente la pretesa violazione dell’art. 12,comma 7, della l. 212/2000, per aver l’Ufficio emesso l’avviso diaccertamento prima di sessanta giorni dal rilascio di copia del processoverbale di chiusura delle operazioni, accoglieva la doglianza di cuiall’art. 7 della l. 212/2000, all’art. 42 del d.P.R. 600/1973 ed all’art. 56del d.P.R. 633/1072, annullando gli avvisi per mancata allegazionedella documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra soggetti terziestranei al procedimento.Numero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/20263. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettaval’appello dell’Ufficio, con condanna alle spese, per mancata allegazionedegli atti richiamati negli avvisi di accertamento impugnati, rilevando,in ogni caso, nel merito, che gli avvisi erano fondati su presunzionicarenti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, avendo lacontribuente dimostrato con prova documentale l’effettivarealizzazione dei lavori descritti nelle fatture e, sotto il profilosoggettivo, l’esistenza delle società ritenute mere cartiere, in quantoiscritte nel registro dele imprese, dotate di partita IVA, proprietarie dibeni strumentali, titolari di rapporti con istituti bancari, e destinatarieper le operazioni contestate di effettivi pagamenti mediante assegni suiconti correnti intestati alle predette società.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. depositacontroricorso.5. L’Agenzia ha depositato memorie reiterando le proprieconclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. 212/2000, per avererrato la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere applicabile ilpredetto disposto normativo e, quindi, l’obbligo di emettere processoverbale di chiusura delle operazioni e di assegnare termineendoprocedimentale di sessanta giorni, trattandosi di verifica eseguitapresso l’Ufficio finanziario procedente e non già tramite accesso,ispezione e verifica eseguiti presso la sede della società, ed avendocomunque il contribuente svolto sin dal primo grado specifichecontestazioni in ordine agli accertamenti in questione ed alle operazionicommerciali intercorse con le società ritenute mere cartiere.Numero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/20261.1. Il primo motivo è fondato.1.2. L’art. 12, comma 7, della l. 212/2000, ratione temporisapplicabile, prevede che nel rispetto del principio di cooperazione traamministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processoverbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo,il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni erichieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso diaccertamento non può essere emanato prima della scadenza delpredetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.1.3. In ordine alla questione del contraddittorioendoprocedimentale preventivo ed alla compatibilità del diritto internocon il diritto dell’Unione europea, la Corte di Cassazione, con lapronuncia a sezioni unite n. 21271 del 25/07/2025, con particolareriguardo ai diritti ed alle garanzie del contribuente sottopostoa verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile primadell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdottodall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua voltarichiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024,convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), ha affermato che l'obbligodi contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. nonarmonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per i soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbepotuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramentepretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea adeterminare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondouna valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.Il giudice di merito, nell’ipotesi in esame e, cioè, di accertamenti atavolino antecedenti alla modifica dell’art. 12, comma 7, della leggeNumero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/2026212/2000, in caso di tributi armonizzati, prima ed indipendentementedal giudizio di fondatezza dell’impugnazione, deve compiere unavalutazione rispondente ai tipici canoni della prognosi postuma ex ante(e cioè al momento dell’omesso contraddittorio preventivo), ispirata aparametri di fattualità, specificità, concretezza, probabile idoneitàcausale dell’elemento tralasciato a sortire un risultato diverso delprocedimento impositivo, solo per questa via escludendosi il caratteremeramente pretestuoso e strumentale dell’istanza.1.4. Nel caso di specie, gli accertamenti hanno riguardato per glianni 2006 e 2007 indebite deduzioni di componenti negativi di redditonon soltanto ai fini IRES e IRAP, ma anche avuto riguardo all’ IVA; lacontroricorrente ha infatti evidenziato che era stata accertata anche laviolazione in materia di IVA. Trattandosi di verifica in assenza diaccessi, ispezioni e controlli presso la sede della società, secondo ladisposizione dell’art. 12 della legge 212/2000 vigente per i tributi nonarmonizzati non era dunque prevista normativamente l’obbligatorietàdel contraddittorio; quanto ai tributi armonizzati sarebbe statonecessario da parte della [OSCURATO:PERSONA] verificare,mediante la c.d. prova di resistenza e, quindi, con un giudizioprognostico ex ante e concreto se il procedimento avrebbe avuto unrisultato diverso ove il contraddittorio preventivo fosse stato garantito.Manca però nel caso di specie, con riferimento a tale ultimo profilo,l’enunciazione da parte della società contribuente di concreti elementiin fatto che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittoriopreventivo e che avrebbero potuto condurre ad un risultato diversodall’emissione degli avvisi di accertamento o dall’emissione degli avvisidi accertamento con le contestazioni così come sollevate, non essendostati allegati gli elementi di interesse (nemmeno in questa sede), cosìnon consentendo la verifica della dedotta omissione valutativa, conconseguente insussistenza della dedotta violazione alla luce dei principiNumero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/2026innanzi richiamati. Da tanto consegue l’erroneità della pronuncialaddove ha annullato l’accertamento per violazione dell’obbligo diinstaurare il contraddittorio preventivo.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 7 l. 212/2000, nonché degli artt. 39, 41 bise 42 del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 54 e 56 del d.P.R. 633/1972,nonché dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’obbligo di motivazionedegli atti impositivi.Secondo la prospettazione difensiva dell’Agenzia delle Entrate, idiversi avvisi di accertamento erano corredati da allegazionidocumentali relative alle società asseritamente fornitrici della societàcontribuente dalle quali emergeva con chiarezza la loro inconsistenzaimprenditoriale, come dettagliatamente riportato in ricorso sia conriferimento ai primi due avvisi di accertamento (n.T8F030101328/2011per l’anno d’imposta 2006, n. T8F030101347/2011 per l’annod’imposta 2007) e, quindi, ai rapporti con la società [OSCURATO:SOCIETA]., siaavuto riguardo al terzo avviso di accertamento (n.T8F030101489/2011 per l’anno d’imposta 2006) con riferimento adaltra impresa fornitrice, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., risultataparimenti inconsistente dal punto di vista organizzativo edimprenditoriale e, peraltro, irreperibile.Nei ricorsi di primo grado, peraltro, anche la società contribuente,pur genericamente dolendosi della violazione dell’art. 7 dellal.212/2000, ha riconosciuto che i provvedimenti impositivi recavano inallegato le note della Direzione regionale delle entrate avente adoggetto la segnalazione relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA] e dell’Ufficio diSavona attestante l’irreperibilità della società [OSCURATO:PERSONA].r.l. e la parte motiva degli avvisi di accertamento relativi alle predettesocietà.Numero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/2026In ogni caso il contribuente ha apprestato adeguata tutelacontestando il merito degli accertamenti.Infine, l’Ufficio ha evidenziato che trattavasi di accertamentiespletati con modalità analitico-induttive ai sensi degli artt. 39 e 41 bisdel d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. 633/1972 per cui, a frontedegli elementi presuntivi evidenziati, la società contribuente avrebbedovuto fornire la prova contraria.2.1. il motivo è fondato.2.2. L’art. 7 della l.212/2000, rubricato chiarezza e motivazionedegli atti, prevede al comma 1 che gli atti dell'Amministrazionefinanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione deiprovvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e leragioni giuridiche che hanno determinato la decisionedell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altroL’art. 42 del d.P.R. 600/1973, in tema di accertamento delleimposte sui redditi, prevede, per quanto qui di interesse, a pena dinullità, che l’avviso di accertamento debba recare l'indicazionedell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate edelle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenutedi acconto e dei crediti d'imposta, e che debba essere motivato inrelazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hannodeterminato, con distinto riferimento ai singoli redditi delle variecategorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze chegiustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni delmancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fariferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dalcontribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvoche quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.Numero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/2026L’art. 56 ultimo comma del d.P.R. 633/1972, in tema di imposteindirette, prevede a pena di nullità che la motivazione dell’atto debbaindicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto nonconosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegatoall’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca ilcontenuto.2.3. La motivazione dell’avviso di accertamento non deve essereintesa in senso meramente processuale nel senso che abbia soltanto lafunzione di affermare la pretesa tributaria e di provocare la difesa delcontribuente (provocatio ad opponendum), per cui sarebbe sufficienteallorquando consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributarianei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l'an ed ilquantum debeatur, occorrendo al contrario, alla luce delle disposizioninormative innanzi citate, che l’Amministrazione finanziaria indichi ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato ladecisione della stessa (Cass. sez. 5, 5/11/2025, n. 29335), poichéproprio sulla base della motivazione viene definito il thema decidendume probandum del successivo giudizio di impugnazione (Cass. sez. 5,20/09/2024, n. 25321 sulla funzione della motivazione di delimitarel’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivogiudizio di merito e consentire al contribuente conoscere l’an ed ilquantum della pretesa tributaria).In ogni caso non vi è l’obbligo di allegare all'atto impositivo idocumenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenutoessenziale (Cass. sez.5, 30/12/2024, n. 34906).2.4. Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria nell’articolareil secondo motivo di ricorso in ossequio al principio di specificitàtrascrive, almeno in parte, gli atti che deduce siano stati allegati agliNumero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/2026avvisi di accertamento notificati alla società, senza che siano sortecontestazioni al riguardo.In particolare, all’avviso n. T8F030101328/2011 per l’annod’imposta 2006 erano allegate la segnalazione prot. n. 2011/36272 del9/9/2011 della [OSCURATO:PERSONA] per la Toscana-[OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e la motivazionedell’avviso di accertamento n. T8F020101265/2011 relativo alla societàCO.[OSCURATO:SOCIETA].; all’avviso n. T8F030101347/2011 per l’anno d’imposta2007 erano allegata la motivazione dell’avviso di accertamento n.T8F020101266/2011 relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA].,Dalla documentazione allegata, riportata in stralcio da pagina 13 apagina 25 del presente ricorso, si evince che gli avvisi di accertamentiscaturivano dalla verifica, conseguente ad omesse dichiarazioni fiscalied all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, svolta neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., emerse dal confronto tra i datidichiarati dalla società ed i valori indicati negli elenchi CLI.FO, essendostata accertata anche l’inesistenza della sede presso l’indirizzodichiarato e l’insussistenza dell’attività. In sostanza, la società inquestione, che figura come fornitrice della società contribuente, comeda fatture relative alla [OSCURATO:SOCIETA]. menzionate, nel periodo diimposta di riferimento era risultata inesistente sotto il profilosoggettivo e non operativa sotto il profilo oggettivo: ed infattil’amministratore risultava irreperibile, le scritture contabili nonvenivano rinvenute, le dichiarazioni dei redditi e le comunicazioni deglielenchi clienti e dei fornitori per gli anni d’imposta 2006 e 2007risultavano disallineate per importi significativi ed ingiustificati, ilvolume d’affari non era coerente e comunque risultava sproporzionatosin dal primo semestre di attività ed in assenza di personale dipendentee di capitale investito. Inoltre, non era comprensibile l’emissione difatture per prestazioni di servizi sin dal 1 agosto 2006 mentre i primiNumero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/2026beni ammortizzabili risultavano acquisiti da aste fallimentari il 22novembre 2006, risultavano palesemente antieconomiche per le ditteappaltatrici le prestazioni di servizi di locazione di strumentazione conoperatore, si evidenziavano difformità tra beni acquisti alle astefallimentari ed i beni alienati nei giorni seguenti a mezzo società terzaspecializzata in aste, in assenza di registro dei beni ammortizzabili, edancora era inspiegabile dal punto di vista economico la cessione alvalore nominale di quote sociali di una società che in un triennio avevarealizzato un elevato volume di affari e la conseguente costituzione dialtra società unipersonale. In definitiva, si rappresentava l’esistenza diuna società costituita solo formalmente per realizzare operazioniinesistenti ed indicare nelle dichiarazioni oneri deducibili.Allo stesso modo, con riferimento all’avviso di accertamento n.T8F030101489/2011 per l’anno d’imposta 2006, l’Agenzia ha riportatoda pagina 25 a pagina 29, la motivazione dell’avviso richiamando leragioni per le quali l’altra società, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dovevaritenersi fittiziamente fornitrice della società verificata. All’esito degliaccertamenti di cui si dà contezza in atti era, infatti, emerso che dettasocietà risultava inconsistente dal punto di vista organizzativo edimprenditoriale escludendosi che avesse reso le prestazioni di cui allefatture utilizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la deduzione dei costinell’anno d’imposta 2006, menzionate nei dati riportati. La societàdestinataria dell’accertamento richiamato era risultata priva distruttura formata da persone e capitale tale da permettere l’eserciziodi un’attività economica per effetto dell’alienazione dei beni strumentalinecessari all’attività nel 2006 e per il fatto che i costi sostenuti risultantidagli elenchi trasmessi dai fornitori non risultavano correlabili eproporzionati ai ricavi conseguiti; peraltro, risultava documentatal’irreperibilità della società presso la sede come da stralcio del verbaleriportato in ricorso, nel quale erano riportate anche le dichiarazioni delNumero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/2026proprietario dell’immobile circa l’abbandono dello stesso da partedell’affittuario, legale rappresentante della società, dopo poco temporispetto al 2005.In definitiva, con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] srl,negli anni di interesse per i quali venivano elevale alla società FE. MAR.S.r.l. le correlate contestazioni, la società risultava non avere svoltoalcuna attività economica con le caratteristiche dichiarate e chel’attività non venisse effettivamente svolta in concreto.Tanto premesso, la motivazione riportata negli avvisi diaccertamento notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. oggetto diimpugnazione non è stata di fatto valutata dal giudice del merito al finedi compiere il controllo interno e giurisdizionale dell'atto, di accertarela correttezza dell'operato dell'Amministrazione, di riscontrare chefosse garantito il diritto di difesa del contribuente e delimitato l’ambitodelle ragioni utilizzabili dall’Ufficio nella successiva fase contenziosa.Ne consegue che la decisione adottata dai giudici regionali in ordinealla carenza motivazione degli avvisi di impugnazione risulta nonconforme ai principi enunciati, non essendo stata apprezzataconcretamente la idoneità motivazionale degli avvisi corredati dagli atticosì come sopra richiamati: la [OSCURATO:PERSONA] si èlimitata a menzionare la segnalazione della Direzione provinciale diSavona e della Direzione regionale della Toscana nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha affermato che gli atti ai quali si fa rinvionella motivazione per relationem non sono stati allegati, senzaeffettuare una precisa analisi degli elementi evidenziati con riferimentoa ciascuno dei tre avvisi oggetto di impugnazione, al fine di verificarel’idoneità motivazionale degli avvisi, non essendo necessaria lamateriale allegazione degli atti richiamati, alla luce dei principigiurisprudenziali innanzi richiamati.Numero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/20263. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 109 d.lgs. 917/1986, dell’art. 19 del d.P.R.633/1972, dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 39, 41 bis e 42 deld.P.R. 600/1973 e degli artt. 54 e 56 del d.P.R. 633/1972, nella partein cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto conaffermazione generica che la contribuente avesse fornito la provadocumentale attestante la effettiva realizzazione dei lavori di cui allefatture contestate a fronte della prova desunta da molteplici elementipresuntivi della inesistenza oggettiva delle operazioni comedettagliatamente indicato in ricorso. In effetti la contribuente si èlimitata ad affermare la regolarità contabile di rapporti economici con ifornitori e con il committente primario [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., provanon idonea ed inadeguata ad attestare l’effettività delle operazionicommerciali verificate.3.1. Il terzo motivo di ricorso va accolto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] non ha valutato in alcunmodo, in ragione di quanto esposto nel precedente motivo in ordinealla pretesa mancata allegazione di atti e documenti, gli elementipresuntivamente addotti dall’Agenzia delle Entrate a sostegno delleproprie contestazioni circa l’insussistenza delle operazioni commercialie, pertanto, non ha adeguatamente esaminato la prova contraria cheil contribuente avrebbe fornito sulla base dei dati della propriacontabilità e, segnatamente, dei pagamenti effettuati.Questa Corte ha infatti affermato, anche da ultimo, che in tema dirisultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamenteinesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere didimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietàdell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire laNumero registro generale 7317/2017Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 8066/2026Data pubblicazione 01/04/2026rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella meraesibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmentefalsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia (Cass. sez. 5, 19/4/2025, n. 10336).[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non ha fatto correttaapplicazione di questi principi.Non può dunque affermarsi che la società contribuente abbiafornito la prova contraria, rispetto alla prova presuntiva delleoperazioni oggettivamente inesistenti, mediante la regolarità contabiledei rapporti economici e cioè con la produzione di fatture attestantil’esecuzione delle prestazioni, mentre i dati formali richiamati nellasentenza impugnata per sostenere l’esistenza delle società verificatenon consentono di per sé soli di superare il complessivo quadro fornitodall’Amministrazione finanziaria negli avvisi di accertamentoimpugnati.4. In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia di secondo gradodella Toscana, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovoesame nel merito alla luce dei principi innanzi esposti e, all’esito,regolamenti le spese anche del giudizio di legittimità.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]